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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34062/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che dichiarava inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo del 18/11/2024 per mancanza di esecuzione formale del sequestro. Il ricorrente ha dedotto che la Guardia di Finanza aveva notificato il decreto il 5/12/2024, che le banche avevano congelato somme il 9/12/2024 (€45.179,38) e che il verbale di esecuzione è stato redatto e notificato solo il 17/01/2025; sostiene che non era un onere della difesa produrre il verbale di esecuzione non ancora formato e che il P.M. doveva mettere a disposizione gli atti necessari alla decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui l'interesse ad impugnare una misura cautelare reale presuppone l'avvenuta esecuzione del sequestro o, in alternativa, la concreta indisponibilità dei beni (es. blocco operativo dei conti da parte delle banche) purché tale situazione sia allegata e provata dall'impugnante. Nel caso di specie non risultava prodotta né allegata in sede di riesame prova del concreto interesse derivante dal presunto congelamento bancario antecedente alla formale esecuzione; il verbale di esecuzione è stato redatto solo successivamente. Conseguentemente è stata confermata l'inammissibilità per carenza di interesse e condannato il ricorrente al pagamento delle sole spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro

    Il termine e il dies a quo per proporre la richiesta di riesame sono collegati all'esecuzione del sequestro o alla conoscenza effettiva dell'avvenuto sequestro; ciò implica che l'interesse ad impugnare normalmente sorge solo dopo l'esecuzione o la concreta indisponibilità del bene.

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento

    Stabilisce chi è legittimato a proporre la richiesta di riesame e ribadisce che il riesame non sospende l'esecuzione; sottolinea il nesso tra legittimazione e interesse sostanziale alla restituzione del bene.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze in termini di spese processuali per i ricorsi inammissibili; qui applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle sole spese, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare un sequestro preventivo richiede in generale l'avvenuta esecuzione formale del provvedimento o la prova di una concreta indisponibilità del bene (es. blocco operativo dei conti).
  • Spetta all'impugnante l'onere di allegare e, se possibile, di provare gli elementi di fatto che dimostrino l'interesse concreto all'impugnazione (verbale di esecuzione, comunicazioni bancarie, prova del blocco dei conti).
  • Il semplice possesso del decreto di sequestro, senza esecuzione né prova della effettiva indisponibilità dei beni, non costituisce interesse opponibile e determina l'inammissibilità della richiesta di riesame.
  • Se le banche, informate dalla polizia giudiziaria, bloccano autonomamente conti producendo una concreta indisponibilità delle somme, tale blocco può equivalere agli effetti dell'esecuzione e dunque legittimare il riesame, ma la circostanza deve essere specificamente dedotta e documentata dall'interessato.
  • In caso di inammissibilità senza colpa nella proposizione del ricorso, la sanzione è limitata al pagamento delle spese procedurali (art. 616 c.p.p.), non alla condanna per mala fede.

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