Cassazione Penale, Sentenza n. 34063/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Procopio impugnava la conferma, da parte della Corte di appello di Campobasso, della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Isernia (giudizio abbreviato) per il reato previsto dall'art. 10-quater d.lgs. 74/2000. Articolava tre motivi: (1) errore nella qualificazione del credito utilizzato in compensazione come "credito inesistente" anziché "credito non spettante", contestando l'interpretazione normativa adottata dalla Corte e l'uso della circolare MISE n. 59990/2018; (2) mancata valutazione dell'elemento psicologico e della buona fede, posto che l'imputato si era avvalso di una società di consulenza e di un organo di revisione che avevano certificato le attività e i costi; (3) in subordine, richiesta di riqualificazione della fattispecie al comma 1 dell'art. 10-quater e applicazione della disciplina del comma 2-bis (introdotto dal d.lgs. 87/2024) per le peculiarità tecniche della vicenda.
La decisione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1302/2025 dell'udienza pubblica del 16/09/2025, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del credito come "inesistente" poiché l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate aveva dimostrato l'assenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma (il progetto non rientrava nelle "attività ammissibili" ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, dl n.145/2013). Ha affermato che la definizione di "credito inesistente" è autonoma in ambito penale e confermata dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 87/2024; ha inoltre escluso che l'affidamento a consulenti o la certificazione dell'organo di revisione escludano il dolo. Ha precisato che la circolare MISE è documento interpretativo non vincolante, utilizzabile come ausilio. Conseguentemente è stato confermato il giudizio di responsabilità ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 e disposto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
art. 10-quater d.lgs. 74/2000
Norma penale sanzionatrice dell'utilizzo in compensazione di crediti "inesistenti" o "non spettanti"; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo integrato il reato per l'impiego di un credito la cui esistenza sostanziale è stata esclusa dall'accertamento dell'Agenzia delle Entrate
art. 1, lett. g-quater e g-quinquies d.lgs. 74/2000 (d.lgs. 87/2024)
art. 1, comma 1, lett. g-quater e g-quinquies, d.lgs. 74/2000 (introdotti dal d.lgs. 87/2024)
Introducono definizioni specifiche per "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti"; la Corte ha ritenuto che la nuova formulazione ribadisce e chiarisce la nozione di credito inesistente in continuità con la giurisprudenza penale
art. 13 d.lgs. 471/1997
La Corte ha precisato che la definizione operata dall'art. 13 (rilevante per l'illecito amministrativo) non è automaticamente trasferibile alla materia penale: la nozione di credito inesistente ai fini penali è autonoma
artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; art. 54-bis DPR 633/72
artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973; art. 54-bis DPR 633/1972
Norme relative ai controlli fiscali e alla riscontrabilità della compensazione; la Corte ha richiamato che tali controlli sono rilevanti in ambito amministrativo ma non sostituiscono la valutazione penale sull'esistenza del credito
art. 43 cod. pen.
Riguarda l'elemento soggettivo del reato; la Corte ha ritenuto che l'inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, indice di coscienza e volontà di creare artificiosamente una posta creditoria, mentre l'affidamento a professionisti non esclude la responsabilità personale
Circolare MISE n. 59990 del 09/02/2018
Circolare MISE n. 59990 del 9.2.2018
Atto amministrativo interno, non vincolante per il giudice penale; può essere richiamato come ausilio interpretativo ma non sostituisce il dato normativo
Sent. Sezioni Unite Civili n. 34419/2023
Sentenza Sezioni Unite Civili n. 34419 del 12.9.2023
Richiamata dalla difesa in via analogica, ma la Corte ha osservato che principi civili o amministrativi non sono automaticamente applicabili in sede penale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente la condanna al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese
Massime di principio
- In materia penale tributaria la nozione di "credito inesistente" è autonoma rispetto a quella utilizzata per gli illeciti amministrativi: richiede l'assenza dei presupposti oggettivi o soggettivi o rappresentazioni fraudolente
- Se l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria rileva l'assenza dei requisiti oggettivi del credito, il giudice penale può qualificare il credito come inesistente e configurare il reato previsto dall'art. 10-quater
- La semplice circostanza di essersi avvalsi di consulenti o di avere documentazione/attestazioni di terzi non esclude automaticamente il dolo: l'affidamento non solleva dalla responsabilità personale per obblighi tributari
- Le circolari ministeriali e gli atti amministrativi sono strumenti interpretativi non vincolanti; possono essere utilizzati come supporto argomentativo ma non prevalgono sull'interpretazione del dato normativo
- Principi giurisprudenziali o decisionali delle sezioni civili o amministrative non sono automaticamente trasferibili in sede penale; occorre verificarne la compatibilità con la struttura del reato e dell'elemento soggettivo
- In contenziosi analoghi, per difendersi efficacemente occorre documentare concretamente la legittimità del credito con prove che dimostrino i requisiti normativi oggettivi e soggettivi e, se possibile, contro-dedurre puntualmente alle valutazioni tecniche dell'Amministrazione finanziaria
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