Cassazione Penale, Sentenza n. 34059/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) contestazione della qualificazione ricostruita in appello circa i ruoli nella societa' AL.CU.BRA S.r.l. (Maglione ritenuto amministratore formale, Riccardi ritenuta amministratrice di fatto) e mancata corrispondenza probatoria a supporto della qualifica di amministratore di fatto per Riccardi; 2) carenza di motivazione e di prova rispetto all'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2017; 3) vizio nella negazione dell'applicazione dell'art.131-bis cod.pen. (tenuità del fatto) senza valutare adeguatamente gli elementi positivi prospettati; 4) illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, con denuncia di errata negazione delle circostanze attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo fondato limitatamente alla posizione di Riccardi Carmen, perché la Corte di appello non ha adeguatamente motivato e specificato gli atti di gestione che giustificassero la qualificazione di amministratrice di fatto; perciò la sentenza e' annullata con rinvio rispetto a Riccardi per nuovo giudizio. Quanto a Maglione Carmine il primo motivo e' stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato la responsabilita' in ragione della qualifica formale e della partecipazione attiva alla gestione societaria. Il secondo motivo (sull'IVA) e' stato ritenuto generico e infondato; il terzo motivo (art.131-bis) e' manifestamente infondato: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione negativa della tenuità. Il quarto motivo e' stato ritenuto parzialmente fondato: la Corte ha ritenuto corretta la decisione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ma ha annullato con rinvio la decisione limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena per carenza motivazionale dell'appello; sul punto il giudice del rinvio dovra' motivare specificamente. Complessivamente le condanne sostanziali sono per lo piu' confermate, ma si dispone annullamento con rinvio nei confronti di Riccardi e annullamento con rinvio limitato per Maglione sulla questione della sospensione condizionale.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000
Norme che disciplinano i reati tributari contestati (omesso versamento IVA e correlati); usate per fondare la responsabilita' degli amministratori formali e degli amministratori di fatto.
cod.civ.
Criteri per identificare l'amministratore di fatto: va provato l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; norma richiamata come parametro interpretativo per la qualificazione di Riccardi.
cod.pen.
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la Corte ha richiesto valutazione delle modalita' e della gravita' e ha ritenuto assente almeno un presupposto, giustificando il diniego.
cod.pen.
Criteri per il trattamento della pena e per la concessione della sospensione condizionale: il giudice deve indicare con congrua motivazione gli elementi ritenuti prevalenti; motivazione generica del diniego e' insufficiente.
cod.proc.pen.
Regola sull'ammissibilita' dell'impugnazione in Cassazione: i motivi devono confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata; deduzioni generiche sono inammissibili.
Massime di principio
- Per ritenere una persona amministratore di fatto occorre prova di atti gestori specifici, continui e significativi; dichiarazioni generiche non sono sufficienti e il giudice deve indicare gli atti in concreto.
- L'amministratore formale puo' essere ritenuto penalmente responsabile per omesso versamento IVA anche sulla base della sola qualifica formale unitamente a elementi che ne dimostrino partecipazione alla gestione: la semplice accettazione della carica comporta doveri di vigilanza.
- In Cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; motivazioni generiche o non specifiche sono inadatte a convincere la Corte e possono portare al rigetto del motivo.
- L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuita' del fatto) richiede valutazione concreta di gravita' e modalita' della condotta; la mancanza anche di un solo requisito puo' giustificare il diniego.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena richiede motivazione congrua: il giudice d'appello deve indicare gli elementi rilevanti ritenuti prevalenti; in assenza di motivazione specifica la decisione e' annullabile con rinvio.
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