Cassazione Civile, Ordinanza n. 35103/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al giudice tributario i dinieghi di rimborso della tassa di ancoraggio versata nel periodo 3 gennaio 2012 - 5 novembre 2013, insieme agli atti presupposti e conseguenti. In primo grado la domanda era stata dichiarata inammissibile nei confronti dell'Agenzia delle dogane e rigettata nel merito nei confronti della capitaneria di porto; la sentenza era stata confermata in appello. In cassazione la società ha proposto ricorso affidato a sette motivi e l'autorità portuale ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente principale ha comunicato che le parti avevano definito integralmente la lite in via transattiva, dichiarando rinuncia al proprio ricorso e accettazione della rinuncia al ricorso incidentale della controparte; l'autorità resistente ha poi aderito alla rinuncia e a sua volta rinunciato al ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia reciproca ai ricorsi, della definizione transattiva della lite e dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto l'integrale compensazione delle spese di legittimità tra le parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ritenendo insussistenti i relativi presupposti in caso di estinzione per rinuncia reciproca.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, comunicata telematicamente alle parti costituite, è efficace nel procedimento secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149 del 2022
applicabile ratione temporis
La Corte applica la disciplina transitoria per individuare la norma processuale sulla rinuncia rilevante nel caso concreto.
come modificato dalla l. n. 197 del 2022
Richiamata quale intervento modificativo della disciplina transitoria e processuale sulla rinuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato perché, in presenza di estinzione del giudizio per rinuncia reciproca, non ne ricorrono i presupposti.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto la previsione del raddoppio del contributo unificato, richiamata solo per delimitare il regime applicabile.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando comunicata alle parti costituite e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- La definizione transattiva della lite e la rinuncia reciproca ai ricorsi comportano, di regola, la compensazione integrale delle spese se richiesta dalle parti.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia reciproca e non vi è una pronuncia di rigetto o inammissibilità del ricorso.
- Nella disciplina transitoria, la validità ed efficacia della rinuncia vanno verificate alla luce della normativa processuale applicabile al momento della fissazione dell'udienza e della comunicazione dell'atto.
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