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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31471/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento per IVA e imposte dirette relativi agli anni 2003 e 2004 emessi nei confronti di una società di costruzioni, poi cancellata dal registro delle imprese, per riprese fiscali fondate su fatture ritenute false emesse da un fornitore qualificato dall'Ufficio come cartiera. La CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva accolto il ricorso dei contribuenti e annullato l'accertamento, ritenendo non provata l'inesistenza oggettiva delle fatture e comunque non dimostrata la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto e alle indicazioni contenute nella precedente ordinanza di cassazione, trascurando i fatti ritenuti decisivi dalla Corte; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2727-2729 c.c., censurando la valutazione delle presunzioni e degli indizi sulla falsità soggettiva delle operazioni e sulla consapevolezza del cessionario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse violato l'art. 384, comma 2, c.p.c. perché non si era conformata a quanto statuito nella precedente ordinanza di cassazione, omettendo di valutare gli elementi indiziari che la Corte aveva indicato come decisivi per il giudizio sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode da parte del cessionario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte

    il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto, ma anche alle statuizioni rese dalla Corte sui punti decisivi del giudizio; non può trattare la precedente cassazione come tamquam non esset

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la violazione del vincolo derivante dalla decisione rescindente è stata dedotta come vizio processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    dedotto per la censura di violazione delle norme tributarie e delle presunzioni semplici

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione all'accertamento dei componenti negativi e alla ricostruzione induttiva

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato in relazione all'accertamento IVA e alla detrazione dell'imposta

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la prova presuntiva della natura fittizia del fornitore e della consapevolezza del cessionario

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    richiamato per affermare che il diritto alla detrazione presuppone beni o servizi forniti da altro soggetto passivo

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato solo per escluderne l'applicabilità alla sentenza di assoluzione in giudizio abbreviato evocata dai controricorrenti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per il deposito delle memorie

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel descrivere il precedente ricorso deciso con cassazione per vizio motivazionale

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi non solo al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, ma anche alle specifiche statuizioni della Corte sui fatti ritenuti decisivi; la libertà di nuova valutazione probatoria non consente di ignorare i punti già ritenuti essenziali dalla cassazione.
  • In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza o conoscibilità da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in un'evasione IVA; una volta assolto tale onere, incombe al contribuente dimostrare la propria assenza di colpevolezza.
  • La mera apparenza di operatività esterna del fornitore non è di per sé sufficiente a escludere la frode o la consapevolezza del cessionario quando il quadro indiziario comprenda elementi di segno contrario, come la struttura fittizia del fornitore e la contiguità tra fatture di acquisto annotate dalla cartiera e fatture emesse verso il cessionario.
  • Il giudice di rinvio non può limitarsi a valorizzare elementi già esaminati in modo astratto o parziale, ma deve confrontarsi con l'intero compendio indiziario indicato dalla Corte di cassazione, spiegando perché esso sia o non sia idoneo a fondare la pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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