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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17792/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ceduto nel 2011 una quota di partecipazione societaria prevedendo un corrispettivo articolato in prezzo base, aggiustamento prezzo ed earn-out differito, quest'ultimo collegato ai risultati economici della società nei due anni successivi. Il prezzo base e l'aggiustamento erano stati incassati nel 2011 e tassati con l'aliquota allora vigente del 12,5%; gli earn-out, maturati e incassati nel 2012 e 2013, erano stati invece dichiarati e assoggettati all'aliquota del 20% introdotta dal D.L. 138/2011. Ritenendo che anche tali somme dovessero essere tassate con l'aliquota del 12,5% vigente al momento della cessione, il contribuente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta versata. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato impugnato davanti al giudice tributario, con esito sfavorevole in primo e secondo grado. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o contraddittoria; con il secondo motivo, violazione delle norme sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni, sostenendo che il momento rilevante per stabilire l'aliquota fosse quello di perfezionamento della cessione e non quello dell'incasso dei corrispettivi variabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. Le spese dei gradi di merito sono state compensate per la peculiarità della questione; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, ma il vizio dedotto è stato escluso perché la motivazione d'appello era intellegibile.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato esponesse comunque il percorso logico-giuridico seguito.

  • art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in tema di contenuto della sentenza tributaria e di motivazione, ma non ritenuto violato.

  • art. 62 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dal ricorrente insieme alle norme sulla motivazione, senza esito favorevole.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 67, comma 1, lett. c-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    individua le plusvalenze da cessione onerosa di partecipazioni come redditi diversi; la Corte lo usa per affermare che la plusvalenza nasce al momento della cessione, non dell'incasso.

  • art. 68 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    stabilisce il criterio di determinazione della plusvalenza secondo il corrispettivo percepito; la Corte distingue però il momento di realizzo della plusvalenza dal periodo d'imposta in cui il reddito è tassato per cassa.

  • art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

    "sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento"

    norma vigente ratione temporis che fissava l'aliquota sostitutiva applicabile ai redditi diversi da cessione di partecipazioni.

  • art. 2, comma 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148

    "Le ritenute, le imposte sostitutive ... sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies ... sono stabilite nella misura del 20 per cento"

    ha elevato l'aliquota al 20% per i redditi diversi indicati dalla norma.

  • art. 2, comma 9, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148

    "La misura dell'aliquota ... si applica ... ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012"

    la Corte lo interpreta nel senso che il momento di realizzazione del reddito coincide con la cessione della partecipazione, sicché l'aliquota dipende dalla data di perfezionamento del contratto e non dal successivo pagamento dell'earn-out.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Cassazione quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nelle plusvalenze da cessione di partecipazioni, il momento di realizzo del reddito coincide con il perfezionamento della cessione a titolo oneroso, mentre le vicende successive relative al pagamento del prezzo non incidono sulla qualificazione fiscale del reddito.
  • Quando il corrispettivo della cessione è articolato anche in una componente variabile differita (earn-out), tale componente resta parte del corrispettivo della cessione e il regime fiscale applicabile va individuato con riferimento alla data del contratto di trasferimento, non al momento in cui l'importo diviene esigibile o viene materialmente incassato.
  • Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile alle plusvalenze, occorre distinguere tra momento di realizzo del reddito e periodo d'imposta in cui esso è tassato secondo il criterio di cassa; la prima regola serve a identificare il regime impositivo, la seconda il periodo di imputazione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente il dissenso della parte sulle conclusioni raggiunte dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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