Cassazione Civile, Ordinanza n. 10255/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, laureati in medicina e iscritti a scuole di specializzazione dopo il 1991, avevano agito per ottenere il risarcimento del danno da tardiva attuazione della normativa comunitaria in materia di formazione specialistica, sostenendo di aver percepito durante il corso una borsa di studio non adeguata rispetto agli obblighi derivanti dalle direttive europee. In particolare deducevano la mancata indicizzazione annuale del compenso e la mancata rivalutazione triennale prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, chiedendo anche il pagamento delle somme asseritamente dovute a tale titolo. In cassazione hanno articolato sei motivi: contestazione del principio per cui il diritto comunitario non imporrebbe un vincolo sul quantum della remunerazione e non imporrebbe misure previdenziali per gli specializzandi; richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla portata della direttiva 93/16/CEE; censura sul rigetto della domanda relativa alla rivalutazione annua; censura sulla declaratoria di prescrizione del diritto all'adeguamento triennale; doglianza per omessa pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 46 del d.lgs. n. 368 del 1999; censura infine della regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi cinque motivi: il primo perché contrastante con orientamento consolidato secondo cui la disciplina del trattamento economico degli specializzandi iscritti prima dell'a.a. 2006-2007 resta quella del d.lgs. n. 257 del 1991 e la direttiva 93/16/CEE non impone ulteriori obblighi sulla misura della borsa di studio; il secondo perché non vi era ragione di rinvio pregiudiziale, non ponendosi una questione di diritto dell'Unione sul quantum o sulla copertura previdenziale; il terzo perché la questione sulla rivalutazione annuale era già risolta dalle Sezioni Unite; il quarto perché, a prescindere dalla prescrizione, il preteso diritto all'adeguamento triennale è inesistente secondo le Sezioni Unite; il quinto perché non sussiste omessa pronuncia su una mera istanza di incidente di costituzionalità e comunque la questione era priva di fondamento. Anche il sesto motivo sulle spese è stato reputato manifestamente inammissibile per genericità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato e non ha provveduto sulle spese per mancata notificazione del controricorso.
Norme richiamate
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura è contraria a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
consente il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi, richiamata dalla Corte per i motivi già decisi in senso sfavorevole ai ricorrenti.
la Corte osserva che è superfluo verificarne l'applicazione, perché il diritto all'adeguamento triennale invocato è inesistente.
il motivo sulle spese è inammissibile per difetto di specificità e per mancata individuazione dell'errore di diritto denunciato.
art. 46 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato come oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, ritenuta non meritevole di accoglimento.
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
la sua disciplina del trattamento economico degli specializzandi si applica solo, per differimenti successivi, agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
costituisce la disciplina economica applicabile agli specializzandi iscritti prima dell'a.a. 2006-2007, senza che la direttiva 93/16/CEE imponga un aumento del quantum o ulteriori misure previdenziali.
Direttiva 93/16/CEE
non introduce nuovi o ulteriori obblighi quanto alla misura della borsa di studio né sulla copertura previdenziale degli specializzandi.
Direttiva 75/362/CEE
menzionata nell'oggetto della controversia come richiamata insieme alla direttiva 75/363, in relazione al tema della formazione degli specializzandi e al danno da tardiva attuazione.
Direttiva 75/363/CEE
menzionata nell'oggetto della controversia come richiamata insieme alla direttiva 75/362, in relazione al tema della formazione degli specializzandi e al danno da tardiva attuazione.
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12
richiamata dal giudice di merito per escludere il diritto all'adeguamento triennale in ragione del blocco/rinvio legislativo degli adeguamenti dei compensi.
d.l. 19 settembre 1992, n. 384
richiamato dal giudice di merito per il blocco della rivalutazione dei compensi dovuti dalla pubblica amministrazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il diritto dell'Unione, in materia di formazione degli specializzandi medici, non impone di per sé agli Stati membri un obbligo specifico sul quantum della remunerazione né un obbligo autonomo di predisporre misure previdenziali, quando la disciplina interna già preveda la formazione retribuita secondo la normativa nazionale applicabile.
- Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione prima dell'anno accademico 2006-2007 continua ad applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991; la successiva disciplina del d.lgs. n. 368 del 1999 opera solo per gli iscritti dal differimento normativamente previsto.
- La domanda risarcitoria fondata sulla tardiva attuazione di direttive in tema di specializzandi non può essere accolta quando manca il presupposto della violazione di un obbligo europeo sulla misura della remunerazione o sulla previdenza sociale.
- Non è necessario disporre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sul diritto dell'Unione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata e il diritto europeo non disciplina il punto controverso.
- La censura in cassazione sulle spese di lite deve indicare specificamente l'errore di diritto della decisione impugnata; una doglianza generica e meramente assertiva è inammissibile.
- Non può parlarsi di omessa pronuncia su una semplice istanza di sollevazione di questione di legittimità costituzionale, poiché l'omessa pronuncia riguarda le domande o eccezioni di merito e non la mancata attivazione di un incidente di costituzionalità.
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