Cassazione Civile, Ordinanza n. 28396/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla posizione di un soggetto inserito da anni in una graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico del personale ATA, che aveva continuato a lavorare con contratti a tempo determinato e supplenze annuali. Nell'aggiornamento triennale della graduatoria non aveva dichiarato una precedente sentenza di patteggiamento con sospensione condizionale della pena e beneficio della non menzione. L'amministrazione scolastica lo ha quindi dichiarato decaduto dalla graduatoria provinciale e da tutte le graduatorie di istituto del personale ATA, con cessazione dei benefici connessi e risoluzione immediata del rapporto a termine. Il ricorrente ha impugnato tali atti chiedendone la nullità e ha sostenuto che la giurisdizione spettasse al giudice ordinario, perché la vicenda non riguardava una procedura concorsuale in senso proprio ma il mero inserimento e mantenimento in una graduatoria aperta, formata secondo criteri non selettivi e destinata al conferimento di incarichi al verificarsi di posti disponibili. Ha quindi censurato la sentenza d'appello per avere attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto la posizione individuale del ricorrente e il diritto all'iscrizione/mantenimento in graduatoria, non una impugnazione diretta di un atto generale o di una procedura concorsuale. Conseguentemente ha rilevato che il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, che aveva declinato la giurisdizione, e ha disposto la rimessione al Tribunale di Roma, sezione lavoro, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c., applicando il regime processuale vigente ratione temporis.
Norme richiamate
La giurisdizione del giudice amministrativo resta limitata alle controversie su procedure concorsuali per l'assunzione; al di fuori di tali ipotesi, e quando la domanda riguarda il diritto del singolo all'inserimento o permanenza in graduatoria, la controversia appartiene al giudice ordinario.
È richiamato dal ricorrente insieme all'art. 360, n. 1, c.p.c. per denunciare il difetto di giurisdizione erroneamente affermato dalla sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla giurisdizione.
Se la Corte rileva una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, deve disporre il rinvio a quest'ultimo.
Nel testo è indicato come vigente ratione temporis e quale disposizione che imponeva la rimessione al primo giudice quando l'appello rilevava il difetto di giurisdizione del primo giudice.
Le determinazioni relative alle graduatorie permanenti scolastiche sono ricondotte a poteri del datore di lavoro privato, con configurabilità di diritti soggettivi.
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 127, lett. d)
È richiamato come base normativa della decadenza dal pubblico impiego per condotte fraudolente o decettive.
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 128, comma 2
È richiamato per la limitazione all'accesso all'impiego in caso di decadenza conseguente al conseguimento dell'impiego mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
d.lgs. 297/1994, art. 402, comma 4
È richiamato per il requisito del possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato.
È menzionato dalla sentenza d'appello come ulteriore base per la giurisdizione amministrativa, ma la Cassazione esclude che ricorrano i presupposti della cognizione del giudice amministrativo.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
È richiamato per escludere che la vicenda rientri tra attività autoritative sottratte alla privatizzazione del pubblico impiego.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alle graduatorie permanenti o ad esaurimento del personale scolastico, la giurisdizione ordinaria sussiste quando la domanda mira all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento o al mantenimento in graduatoria e alla legittimità degli atti di gestione della graduatoria.
- La giurisdizione amministrativa per le procedure concorsuali ex art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 è limitata alle procedure con bando, valutazione comparativa e atto finale di approvazione dei vincitori; non vi rientra l'inserimento in una graduatoria aperta di soggetti in possesso di determinati requisiti.
- Se la domanda è diretta contro un provvedimento che colpisce solo la posizione individuale del lavoratore e l'eventuale atto amministrativo rileva solo in via mediata, la controversia appartiene al giudice ordinario, che può disapplicare l'atto amministrativo incidenter tantum.
- Nel pubblico impiego privatizzato, gli atti di gestione delle graduatorie utili all'eventuale assunzione sono espressione della capacità e dei poteri del datore di lavoro privato, con conseguente configurabilità di diritti soggettivi del candidato o del lavoratore.
- Quando il giudice d'appello rileva che il giudice di primo grado ha erroneamente declinato la giurisdizione, deve rimettere le parti al primo giudice; in sede di legittimità, la Corte può cassare la sentenza e disporre la rimessione al tribunale competente.
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