Cassazione Civile, Ordinanza n. 03125/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina dall'occupazione e irreversibile trasformazione di una porzione di terreno di proprietà privata da parte di soggetti convenuti, con domanda principale di restituzione del fondo e, in subordine, di risarcimento del danno e dell'indennità di occupazione legittima. In primo grado il giudice aveva riconosciuto l'occupazione usurpativa e liquidato un risarcimento molto elevato; in appello la somma era stata ridotta. Con precedente ordinanza di cassazione, la decisione d'appello era stata cassata limitatamente alla mancata considerazione di possibili utilizzazioni intermedie del terreno tra l'uso agricolo e quello edificatorio. In sede di rinvio la Corte d'appello, dopo una nuova CTU, ha liquidato il danno per la sola area perduta in misura pari a euro 350.131,80 e ha regolato le spese, rinviando a separato decreto la liquidazione del compenso del CTU. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di rinvio e il decreto di liquidazione con quattro motivi: 1) violazione di norme sostanziali ed espropriative, nullità e omesso esame, lamentando che la Corte di merito avrebbe recepito acriticamente la CTU e avrebbe omesso di valutare correttamente le utilizzazioni intermedie e i criteri di stima conformi ai principi costituzionali; 2) violazione delle regole sulla CTU, deducendo irregolarità procedurali nella formazione dell'elaborato, mancata rinnovazione della consulenza e omissione del calcolo di interessi e rivalutazione; 3) violazione dei limiti del giudizio di rinvio, sostenendo che la Corte avesse escluso indebitamente il risarcimento relativo alla parte residua del fondo; 4) illegittimità del decreto di liquidazione del compenso al CTU per asserita carenza di potere del giudice che lo aveva emesso dopo la sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che il primo e il secondo cumulavano censure eterogenee senza chiara separazione, che le doglianze sulla CTU non riguardavano un fatto storico omesso ma la valutazione tecnica, che la motivazione della sentenza d'appello era esistente e non apparente, che il terzo motivo misconosceva la portata del rinvio, limitato alla sola area perduta, restando coperta da giudicato la liquidazione relativa alla parte residua, e che il quarto motivo era generico e privo della necessaria esposizione del subprocedimento e del contenuto del decreto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catanzaro che, nel giudizio di rinvio, aveva liquidato il risarcimento per la perdita dell'area occupata in euro 350.131,80, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, e aveva posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in quote uguali, senza ravvisare vizi nel successivo decreto di liquidazione del compenso al consulente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Le censure di ricorso devono essere specifiche e riconducibili a motivi autonomi; il vizio di motivazione è oggi circoscritto al solo omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre la critica alla valutazione della CTU non integra di regola tale vizio.
Il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti e una specifica illustrazione dei motivi; la commistione di doglianze eterogenee rende il motivo inammissibile per genericità.
È richiamato dal ricorrente, ma la Corte rileva che le doglianze non colgono il reale contenuto della decisione e non dimostrano un effettivo vizio di ultrapetizione o omissione.
art. 111 Cost.
La nullità per motivazione solo apparente ricorre soltanto se dalla sentenza non siano percepibili le ragioni della decisione; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta comprensibile e coerente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non quando il ricorrente contesti il merito della valutazione tecnica.
Le irregolarità del procedimento di consulenza tecnica sono inammissibili se non sono dedotte specifiche conseguenze lesive del diritto di difesa.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Il decreto di liquidazione del compenso al CTU segue una disciplina propria di impugnazione; tuttavia il ricorso resta soggetto ai requisiti di specificità e autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 5-bis, comma 4, D.L. 11 luglio 1992, n. 333
Norma invocata dal ricorrente nel tentativo di contestare i criteri di liquidazione del danno/indennizzo, ma non accolta nei fatti per inammissibilità delle censure.
art. 2, comma 89, L. 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamata dal ricorrente come parametro di diritto sostanziale nella stima del bene, senza che la Corte entri nel merito per difetto di ammissibilità del motivo.
Richiamata dal ricorrente tra le norme sui criteri di liquidazione in materia espropriativa.
Richiamata dal ricorrente tra le norme sui criteri di liquidazione in materia espropriativa.
Richiamato dal ricorrente quale testo unico sulle espropriazioni, in relazione ai criteri di determinazione del danno.
Corte cost. n. 181/2011
È richiamata come principio guida per escludere il ricorso al valore agricolo medio e per valorizzare il valore di mercato del bene, tenendo conto delle sue concrete possibilità di utilizzazione.
Corte cost. n. 348/2007
Richiamata per il principio di congruità, serietà e adeguatezza dell'indennità/risarcimento in materia ablativa.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in un unico motivo censure eterogenee ex art. 360 c.p.c. senza una chiara separazione logica e senza consentire l'esame autonomo di ciascuna doglianza.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo già discusso tra le parti; non consente di censurare il merito della CTU o la diversa valutazione delle risultanze tecniche.
- La denuncia di motivazione apparente o mancante è ammissibile solo se la sentenza non renda percepibili le ragioni della decisione; non basta contrapporre alla motivazione del giudice una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di rinvio, il thema decidendum resta circoscritto ai punti effettivamente cassati; le statuizioni non travolte dalla cassazione restano coperte da giudicato e non possono essere riesaminate.
- Quando si impugna il decreto di liquidazione del compenso del CTU occorre indicare specificamente il contenuto del provvedimento, il subprocedimento svolto e l'interesse concreto all'impugnazione; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.
- Nella stima del danno da perdita di un bene occupato illegittimamente, il valore deve essere riferito alle concrete e lecite possibilità di utilizzazione del bene, anche intermedie tra uso agricolo ed edificatorio, se effettivamente assentite o assentibili secondo la normativa vigente.
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