Sentenza n. 15587/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del diniego all’accesso opposto dalla Regione Lazio all’accesso relativamente all’Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025), esclusivamente nella parte in cui l’Amministrazione ha impedito alla ricorrente il diritto di accesso ai progetti ed al loro contenuto, e per la condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso ai progetti presentati dagli altri partecipanti all’avviso regionale per il sostegno e il rilancio competitivo delle sale cinematografiche e delle arene del Lazio
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, collocata al 30° posto nella graduatoria dei progetti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il diniego parziale opposto dalla Regione alla richiesta del 30 dicembre 2025. L’Amministrazione aveva consentito l’accesso ai verbali della commissione e ai punteggi, ma escluso i progetti e il loro contenuto, inizialmente perché qualificati come opere dell’ingegno e successivamente per tutelare in via generale la riservatezza dei partecipanti. Con un unico motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990, eccesso di potere e violazione dei principi di trasparenza e partecipazione. Ha sostenuto che i progetti fossero necessari per verificare la correttezza dei punteggi, segnalando incongruenze rispetto ai criteri dell’impatto ambientale e della fattibilità temporale, e che la generica presenza di opere dell’ingegno, segreti tecnici o commerciali e know-how non potesse giustificare l’esclusione generalizzata. La controinteressata costituita ha opposto la presenza nel proprio progetto di segreti tecnici e commerciali e di informazioni riservate contenute nei preventivi dei fornitori; la Regione ha richiamato i contenuti organizzativi, tecnici, economici e strategici dei progetti.
La decisione
Il ricorso è accolto nei limiti indicati. Il TAR ha riconosciuto alla ricorrente, partecipante alla procedura e collocata in graduatoria, un interesse diretto, concreto e attuale, di natura difensiva, alla conoscenza degli atti che hanno concorso alla formazione della graduatoria. La richiesta indicava specifiche incongruenze nei punteggi e il collegamento tra i progetti e la verifica della loro corretta valutazione; i verbali e i punteggi già ostesi non erano sufficienti, perché non consentivano di confrontare le caratteristiche dei progetti con i punteggi attribuiti. È stata respinta la giustificazione fondata sulla natura di opere dell’ingegno: tale qualificazione non esclude di per sé l’accesso, fermo l’uso delle informazioni per le finalità difensive. È stata inoltre ritenuta illegittima l’esclusione generalizzata basata su richiami generici alla riservatezza imprenditoriale e al know-how, formulata prima delle opposizioni dei controinteressati e non seguita da un esame concreto dei singoli progetti. Le deduzioni della società controinteressata non giustificavano l’oscuramento integrale: la natura proprietaria o innovativa delle soluzioni e i generici riferimenti a strategie, investimenti e redditività non dimostravano da soli la sussistenza di segreti oggettivi; invece, prezzi unitari, condizioni di pagamento, sconti negoziati, specifiche personalizzate e altre condizioni commerciali effettivamente riservate possono essere oscurati solo previa puntuale verifica. Il TAR ha quindi annullato il diniego e ordinato alla Regione di ostendere entro trenta giorni i progetti dei concorrenti collocati in posizione poziore rispetto alla ricorrente, senza limitarli ai soli progetti immediatamente sovraordinati o a quelli entro la soglia di finanziamento, salva la protezione selettiva delle informazioni di cui sia dimostrata in concreto la riservatezza. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
Si rende necessario rammentare che l’istanza di accesso, prevista dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, richiede la sussistenza delle seguenti condizioni: la legittimazione a richiedere l'accesso agli atti amministrativi, che presuppone la dimostrazione che gli atti oggetto dell'istanza siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell'istante; la posizione da tutelare deve risultare comunque collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso; il rapporto di strumentalità appena descritto deve, poi, apparire dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso.
L’accesso documentale presuppone una posizione giuridica dell’istante collegata ai documenti e un nesso di strumentalità che deve emergere dalla motivazione della richiesta.
Sussiste, pertanto, il nesso di necessaria strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che la parte intende tutelare richiesto dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, a mente del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.
Deve essere garantito l’accesso ai documenti necessari alla cura o alla difesa di interessi giuridici, quando sia dimostrato il nesso di strumentalità con la posizione da tutelare. La riservatezza non può determinare l’esclusione integrale dei documenti se le specifiche informazioni riservate possono essere individuate e oscurate.
Come chiarito dall’Adunanza plenaria, una volta accertata tale necessaria strumentalità, l’Amministrazione detentrice del documento e il giudice adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non sono chiamati a compiere un’ulteriore valutazione ex ante sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale successivo giudizio, salvo il caso di evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive prospettate.
Nel giudizio sull’accesso, accertato il nesso di strumentalità, non va anticipata una valutazione sull’ammissibilità o sulla decisività del documento in un eventuale giudizio successivo; resta esclusa la richiesta priva di qualsiasi collegamento con le esigenze difensive prospettate.
art. 466, lett. f) e i), regolamento regionale Lazio n. 1/2002
Tali previsioni devono, tuttavia, essere coordinate con l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, e non consentono di ritenere integralmente sottratto all’accesso qualsiasi elaborato progettuale per il solo fatto che esso contenga informazioni di natura imprenditoriale, tecnica o commerciale.
Le esclusioni per informazioni relative a metodi di produzione, strategie aziendali o interessi economici delle imprese vanno coordinate con il diritto di accesso difensivo: non giustificano l’esclusione dell’intero progetto per la sola presenza di contenuti imprenditoriali, tecnici o commerciali.
art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Analoghe considerazioni valgono con riferimento al richiamato art. 98 del d.lgs. n. 30 del 2005, che non tutela qualsiasi informazione riconducibile al patrimonio tecnico o conoscitivo dell’impresa, ma soltanto quelle che presentino in concreto i requisiti della segretezza, del valore economico derivante da tale carattere e dell’assoggettamento a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
La tutela delle informazioni aziendali richiede che siano provati cumulativamente la segretezza, il valore economico derivante dal carattere segreto e l’adozione di misure ragionevoli per conservarla; il generico richiamo al know-how non basta.
art. 35, comma 4, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Peraltro, la stessa disposizione subordina l’esclusione dall’accesso delle informazioni contenute nell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ad una dichiarazione dell’offerente che sia specificamente motivata e comprovata, confermando così che la mera qualificazione di determinati contenuti come espressione del know-how aziendale non è di per sé sufficiente a sottrarli alla conoscenza.
La disposizione, non direttamente applicabile alla procedura di concessione di contributi in esame, conferma che l’esclusione per segreti tecnici o commerciali richiede un’indicazione specifica, motivata e comprovata e non discende dalla semplice qualificazione dei contenuti come know-how.
Massime di principio
- Chi partecipa a una procedura comparativa per l’attribuzione di risorse pubbliche e contesta specificamente la valutazione dei progetti altrui ha un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli elaborati necessari a verificare la coerenza tra contenuti e punteggi. L’accesso difensivo non può essere limitato ai verbali e ai punteggi quando questi non consentono tale verifica.
- Una volta dimostrato il nesso di necessaria strumentalità tra i documenti richiesti e l’interesse giuridico da tutelare, l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono anticipare valutazioni sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti in un eventuale giudizio successivo, salvo un’evidente e assoluta mancanza di collegamento con le esigenze difensive prospettate.
- La qualificazione di un progetto come opera dell’ingegno o come espressione del know-how aziendale non costituisce, da sola, ragione per negarne integralmente l’accesso. La riservatezza commerciale richiede l’individuazione puntuale delle informazioni protette e la dimostrazione di una concreta esigenza di segretezza.
- Quando solo alcune informazioni di un elaborato progettuale presentano esigenze di riservatezza concretamente dimostrate, l’amministrazione deve valutare l’accesso parziale mediante oscuramento di quelle specifiche informazioni e ostendere la restante documentazione; non è legittima l’esclusione generalizzata dell’intero elaborato.
- L’interesse all’accesso difensivo ai progetti dei concorrenti collocati in posizione poziore non può essere limitato ai soli concorrenti immediatamente sovraordinati o a quelli la cui eventuale esclusione consentirebbe il finanziamento dell’istante: l’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono anticipare una prognosi sull’utilità o decisività dei documenti.
Come è indicizzato
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