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Sentenza

Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti del procedimento regionale di autorizzazione unica per un progetto eolico concorrente, comunicato il 10 marzo 2025 e integrato il 18 marzo 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa operatrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva avviato presso il MASE il procedimento di VIA per un progetto agrivoltaico da 120,80 MW e dichiarava di avere la disponibilità giuridica di terreni in parte coincidenti con quelli destinati a tre aerogeneratori del progetto eolico concorrente, aveva chiesto alla Regione Puglia copia degli atti del relativo procedimento di autorizzazione unica, inclusi documenti progettuali, comunicazioni, atti istruttori, documentazione sulla disponibilità delle aree, piano particellare, atti espropriativi, soluzione di connessione e campagne anemometriche. La Regione, riconosciuto l’interesse concreto e attuale e l’insussistenza delle esclusioni di cui all’art. 24 l. 241/1990, aveva trasmesso soltanto una relazione tecnica, il piano particellare con omissioni e gli elaborati grafici, escludendo genericamente gli atti economico-finanziari e tecnico-commerciali per tutelare la competitività della controinteressata. Con un unico motivo la società ha dedotto violazione degli artt. 22 e 24, in particolare del comma 7, l. 241/1990, dell’art. 9, comma 1, d.P.R. 184/2006 e degli artt. 1 e 3 l. 241/1990; difetto assoluto di motivazione, violazione di trasparenza e proporzionalità e illogicità manifesta. In subordine ha invocato l’art. 5-bis d.lgs. 33/2013. Ha sostenuto che l’accesso era necessario per tutelare in giudizio i propri diritti e interessi, anche in relazione al ricorso straordinario già proposto contro la VIA del progetto concorrente, e che la Regione aveva richiamato in modo contraddittorio la tutela della segretezza senza individuare documenti per i quali fosse concreto il pregiudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il diniego parziale comunicato il 10 marzo 2025 e integrato il 18 marzo 2025. Ha ritenuto che l’accesso difensivo sia assistito da tutela rafforzata e debba essere garantito nella massima latitudine possibile, salvo che la richiesta abbia contenuto palesemente emulativo, almeno per i documenti non necessari al giudizio prospettato. La motivazione regionale è stata giudicata viziata perché ha circoscritto l’accesso con formule generiche, senza indicare specifici atti o documenti la cui conoscenza potesse arrecare un pregiudizio concreto alla segretezza commerciale o industriale; il TAR ha inoltre rilevato che la controinteressata non aveva presentato opposizione e che la Regione aveva riconosciuto l’insussistenza delle ipotesi di esclusione dell’art. 24 l. 241/1990. Non risulta un’autonoma decisione sulla domanda subordinata di accesso civico generalizzato. La Regione deve consentire l’accesso agli atti negati entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della sentenza. Spese a carico della Regione: € 1.000, oltre rimborso del contributo unificato e accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 24 l. 241/1990

    Come correttamente sottolineato dalla difesa della società ricorrente, l’accesso agli atti preordinato all’esercizio del diritto di difesa in giudizio gode di una tutela rafforzata nell’ordinamento giuridico tanto che mentre l’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 enuncia nei suoi primi sei commi le ipotesi di esclusione dal diritto di accesso, il successivo comma settimo della disposizione normativa sopra citata stabilisce che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”

    Le esclusioni dal diritto di accesso previste dall’art. 24 devono coordinarsi con la garanzia rafforzata dell’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Il diniego o la limitazione non possono fondarsi su richiami generici alla riservatezza, ma richiedono l’individuazione concreta dei documenti e del pregiudizio.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Il richiedente che preannuncia l’intenzione di coltivare azioni a tutela dei propri diritti e interessi legittimi non può pertanto subire alcuna restrizione nell’esercizio del diritto di accesso agli atti, se non nei limiti in cui l’azione ad exhibendum abbia un contenuto palesemente emulativo, almeno limitatamente ai documenti dei quali si intende acquisire conoscenza senza che ve ne sia necessità ai fini dell’instaurando giudizio.

    Chi preannuncia un’azione a tutela dei propri diritti o interessi legittimi può ottenere i documenti pertinenti senza restrizioni, salvo che la richiesta sia palesemente emulativa, limitatamente ai documenti non necessari per il giudizio prospettato.

  • art. 24 Cost.

    Reputa, il Collegio, che il diritto di accesso avente carattere difensivo debba essere garantito nella sua massima latitudine possibile anche al fine di evitare arbitrari o ingiustificati dinieghi con conseguente compressione di un diritto munito di copertura costituzionale ex articolo 24 della Cost.

    La tutela costituzionale del diritto di difesa giustifica un’interpretazione che assicuri la più ampia effettività dell’accesso difensivo e impedisca dinieghi arbitrari o ingiustificati.

  • art. 116 c.p.a.

    Con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, la società ricorrente ha impugnato il diniego parziale opposto dalla Regione Puglia all’istanza di accesso agli atti presentata in data 22 febbraio 2025 chiedendone l’annullamento.

    La controversia sul diniego, anche parziale, di accesso documentale è stata proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.; il giudice ha annullato il diniego e ordinato l’ostensione dei documenti negati entro il termine stabilito.

Massime di principio

  • L’accesso documentale richiesto per curare o difendere interessi giuridici è assistito dalla garanzia rafforzata dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 e deve essere assicurato nella massima latitudine compatibile con la necessità dei documenti per la tutela prospettata; può essere limitato per le richieste palesemente emulative, almeno con riguardo ai documenti non necessari al giudizio.
  • La tutela della riservatezza commerciale o industriale non giustifica un oscuramento o un diniego formulato in termini generici: l’amministrazione deve individuare specificamente gli atti o i dati sottratti e il pregiudizio concreto che la loro conoscenza arrecerebbe.
  • Quando l’amministrazione riconosce l’interesse personale, concreto e attuale all’accesso e afferma l’insussistenza delle esclusioni previste dall’art. 24 l. 241/1990, una limitazione fondata soltanto su un generico richiamo alla competitività del controinteressato è illegittima se non supportata da una valutazione specifica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentale
RamiAccesso e trasparenza
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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