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Sentenza

Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione terza) n. 314/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202408505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte, Sez. III, n. 314/2024, che ha respinto il ricorso contro il rapporto informativo relativo al periodo 28 settembre-19 dicembre 2022, la scheda di controllo dell’efficienza operativa e lo statino per il conferimento della qualifica di primo luogotenente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare aveva impugnato il rapporto informativo ricompilato il 2 maggio 2023, che valutava «Molto buono» il suo rendimento nell’incarico di Comandante del Plotone Sicurezza e Antincendio, nonché lo statino che gli negava la qualifica di primo luogotenente e la scheda del 31 dicembre 2022 sul controllo dell’efficienza operativa. In primo grado aveva dedotto: che era stato valutato per un incarico antincendio senza la formazione e il tirocinio previsti; che nel frontespizio non figurava l’incarico secondario di Addetto di Branca presso la Sezione OAI e non erano stati acquisiti gli elementi informativi dell’autorità competente; che il giudizio non spiegava adeguatamente il peggioramento rispetto alle valutazioni precedenti, costantemente «Eccellente» dal 1991; che il revisore non aveva indicato l’incarico principale; e che la voce sul vigore fisico non avrebbe dovuto essere valutata, poiché contestava il mancato superamento delle prove di efficienza operativa che l’interessato sosteneva di non avere svolto. In appello ha contestato la tardività dichiarata per la scheda e lo statino, sostenendo che fossero atti presupposti o connessi al rapporto e che la loro valorizzazione in quest’ultimo consentisse di impugnarli dalla conoscenza del rapporto; ha reiterato le censure sulla formazione antincendio, sull’incarico secondario e sulle prove fisiche, lamentando inoltre il difetto di motivazione sulle spese di primo grado.

La decisione

L’appello è integralmente respinto e la sentenza del TAR è confermata. La scheda di efficienza operativa, conosciuta il 31 gennaio 2023, e lo statino, conosciuto l’8 febbraio 2023, erano atti autonomi e già immediatamente pregiudizievoli; il loro successivo richiamo nel rapporto informativo non rimetteva in termini per impugnarli, né la riedizione del rapporto ha inciso sull’autonomia e validità dello statino. È respinta la censura sulla formazione antincendio: dagli atti risultava che il militare era stato in concreto sgravato dalle responsabilità di gestione della sicurezza antincendio e il rapporto non conteneva rilievi negativi sul servizio; l’assenza di un formale atto coevo di sgravio era quindi ininfluente rispetto alla valutazione impugnata. È respinta anche la censura sull’incarico secondario: il rapporto lo aveva considerato e valutato positivamente, riconoscendo il maggiore impegno; la funzione di Custode COMSEC era una mansione dell’incarico secondario, non autonomamente valutabile, e non risultava un pregiudizio concreto per l’appellante. La doglianza sulle prove fisiche non è scrutinabile, essendo tardiva l’impugnazione della scheda che attestava il mancato superamento. È respinta infine la censura sulle spese di primo grado: la condanna seguiva la soccombenza e la scelta di non compensare le spese rientrava nella discrezionalità del giudice, non manifestamente illogica. Spese del grado d’appello compensate.

Norme richiamate

  • art. 37 d.lgs. 81/2008

    Nè può condividersi la censura con cui l’interessato lamenta di essere stato valutato nell’incarico di “Comandante del Plotone Sicurezza ed Antincendio” senza aver ricevuto la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, richiamata dalle disposizioni dettate dallo Stato Maggiore della Difesa nella “Direttiva sul servizio antincendio per i reparti dell’Aviazione dell’Esercito”, e senza aver effettuato il tirocinio pratico previsto ai fini dello svolgimento di tale incarico.

    La censura fondata sulla mancata formazione e sul mancato tirocinio non incide sulla legittimità della valutazione quando risulta che il militare era stato in concreto esonerato dalle responsabilità antincendio e il rapporto non contiene rilievi o addebiti riferiti a quel servizio.

  • art. 26 c.p.a.

    Non può accogliersi neppure l’ultimo motivo di appello, in quanto la regolazione delle spese di lite è stata operata dal primo giudice secondo il criterio legale della soccombenza; mentre la mancata compensazione delle stesse appartiene ad ambiti di discrezionalità del giudicante non scrutinabili se non per manifesta illogicità, che non si ravvisa nella specie.

    La regolazione delle spese secondo la soccombenza e la scelta di non compensarle sono sindacabili in appello solo in presenza di manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La conoscenza di un atto autonomo e immediatamente pregiudizievole fa decorrere il termine per impugnarlo; la successiva considerazione di quell’atto in un distinto provvedimento non riapre né rimette in termini per la sua impugnazione.
  • La censura relativa alla mancata formazione richiesta per un incarico non è idonea a invalidare la valutazione del servizio se risulta che l’interessato è stato in concreto esonerato dalle relative responsabilità e la valutazione non contiene rilievi negativi riferiti a quel servizio.
  • L’omessa indicazione formale di un incarico secondario o la mancata acquisizione di elementi informativi separati non determinano l’illegittimità della valutazione quando l’incarico è stato comunque considerato e valutato positivamente, la mansione contestata non è autonomamente valutabile e manca un pregiudizio concreto.
  • La scelta del giudice di primo grado di non compensare le spese, una volta applicato il criterio della soccombenza, è sindacabile in appello soltanto se manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAppelloTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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