Sentenza n. 180/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Commissariato del Governo che ha respinto il ricorso gerarchico e decreto della Questura di Bolzano che ha disposto la confisca di armi e munizioni, già sottoposte a ritiro cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (detentore di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cacciatore amatoriale, aveva subito il ritiro cautelare delle armi durante un procedimento penale, conclusosi con condanna. La Questura aveva poi revocato la licenza di porto di fucile e vietato la detenzione di armi, riconoscendogli 150 giorni per cederle a terzi qualificati o chiederne la disattivazione, con previsione della confisca in caso di inerzia. Dopo il rigetto del precedente ricorso gerarchico e la soccombenza nel giudizio amministrativo relativo a quel divieto, il ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione alla cessione. La Questura aveva respinto la richiesta e disposto la confisca, ritenendo scaduto il termine; il Commissariato aveva respinto il successivo ricorso gerarchico. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per motivazione incongrua e contraddittoria, in ragione delle diverse date di scadenza indicate nei decreti; (2) violazione e falsa applicazione dell’art. 39 TULPS ed eccesso di potere, sostenendo che il termine di 150 giorni non fosse perentorio e che l’istanza di cessione, presentata prima del decreto di confisca, fosse efficace; (3) violazione degli artt. 20 e 2 l. 241/1990 per formazione del silenzio-assenso sulla domanda di cessione; (4) violazione della disciplina sulla durata del procedimento e conseguenze del ritardo, con riserva di agire per il danno da ritardo. L’Amministrazione ha eccepito l’irricevibilità o inammissibilità perché sarebbe stato impugnato soltanto il rigetto gerarchico, e ha contestato nel merito le censure.
La decisione
L’eccezione di inammissibilità è stata respinta: il ricorrente aveva chiesto espressamente l’annullamento anche del decreto questorile di confisca e aveva diretto contro di esso i motivi. Il primo motivo è stato respinto: le incongruenze sulle date sono state ricondotte a errori materiali e a irregolarità non invalidanti, poiché la data corretta del termine risultava ricostruibile. Il secondo motivo è stato accolto, ma non perché il termine di 150 giorni sia ordinatorio: il Collegio lo ha qualificato come perentorio e ha ritenuto che, secondo l’art. 39, comma 2, TULPS, la confisca debba essere disposta nel provvedimento di divieto, con efficacia differita allo spirare infruttuoso del termine. Nel caso concreto, il decreto di divieto si limitava a preannunciare che le armi «saranno confiscate», mentre il successivo decreto conteneva per la prima volta la statuizione «sono confiscate a favore dello Stato»; quest’ultimo non poteva quindi essere considerato un atto meramente esecutivo di una confisca già disposta. Il solo decorso del termine non poteva supplire alla mancanza, nel provvedimento originario, della statuizione ablativa richiesta dalla legge. Poiché l’istanza di cessione era stata presentata prima del decreto che disponeva espressamente la confisca, non poteva essere respinta come irrilevante per l’intervenuta perdita della proprietà. Il terzo motivo è stato respinto: il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti di pubblica sicurezza, categoria nella quale rientrano quelli in materia di armi. Il quarto motivo è stato respinto: il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento non rende illegittimo il provvedimento tardivo né consuma il potere; un eventuale risarcimento richiede allegazione e prova del danno-conseguenza e del relativo nesso. Il ricorso è stato accolto e i provvedimenti impugnati annullati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)
La confisca è quindi configurata come una misura già disposta nell’atto originario, la cui operatività è subordinata alla condizione della mancata alienazione dei beni entro il termine assegnato.
Il divieto di detenzione deve contenere la statuizione di confisca; l’efficacia ablativa è differita e si consolida se entro 150 giorni non interviene la cessione. Nel caso concreto, la previsione del decreto originario secondo cui le armi «saranno confiscate» non costituiva una disposizione ablativa sufficientemente chiara e inequivoca, sicché il successivo decreto non poteva essere qualificato come meramente esecutivo.
art. 3 l. 241/1990
Tanto induce il Collegio a ritenere che le suddette imprecisioni contenute nei provvedimenti impugnati non superino la soglia della mera irregolarità.
Le incongruenze nelle date non determinano l’illegittimità quando sono riconducibili a errori materiali e la data corretta è ricostruibile dal contenuto degli atti.
art. 20, comma 4, l. 241/1990
Il ricorrente trascura il comma 4 dell’art. 20, della legge n. 241/1990, che sottrae esplicitamente dall’ambito di applicazione del silenzio-assenso, tra gli altri, i procedimenti concernenti “la difesa nazionale” e “la pubblica sicurezza” (così in Cons. Stato, sez. II, 23 giugno 2025, n. 5455, che richiama T.A.R. Veneto, sez. I, 11 dicembre 2020, n. 2242); e nessun dubbio sussiste sulla qualificazione dei provvedimenti impugnati come di “pubblica sicurezza”.
Il silenzio-assenso è escluso per i procedimenti concernenti la pubblica sicurezza; la disciplina amministrativa delle armi ricade in tale ambito.
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Per consolidato orientamento pretorio il termine per la conclusione del procedimento previsto in via residuale dall’art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990 (trenta giorni dalla presentazione dell’istanza) ha carattere meramente ordinatorio e acceleratorio e la sua violazione non produce l’illegittimità del provvedimento conclusivo.
Il termine ordinario di conclusione del procedimento è sollecitatorio e acceleratorio: il suo superamento non invalida il provvedimento tardivo e non consuma il potere amministrativo, pur potendo rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità da ritardo.
art. 2-bis l. 241/1990
Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, “che deve essere allegato e provato” (cfr. Cassazione, sezioni unite, 11 novembre 2008 n. 26972).
Il ritardo, da solo, non fonda il risarcimento: occorre allegare e provare il danno-conseguenza e la sua riconducibilità alla condotta inerte o tardiva dell’Amministrazione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS, il termine di 150 giorni per la cessione delle armi è perentorio e la confisca ha efficacia differita; tuttavia, perché il suo decorso possa consolidare l’effetto ablativo, il provvedimento di divieto deve disporre la confisca in modo chiaro e inequivoco. Se il divieto si limita a preannunciare una futura confisca e un successivo atto la dispone per la prima volta, quest’ultimo non è meramente esecutivo e il solo decorso del termine non supplisce alla mancanza della statuizione ablativa originaria.
- Le imprecisioni o contraddizioni relative alle date indicate in un provvedimento non ne determinano l’illegittimità quando risultano riconducibili a errori materiali e la data corretta è ricostruibile dal complessivo contenuto degli atti.
- Il silenzio-assenso non si applica ai procedimenti concernenti la pubblica sicurezza; i procedimenti amministrativi in materia di armi rientrano in tale esclusione.
- Il superamento del termine ordinario di conclusione del procedimento, in assenza di una previsione che ne sancisca la perentorietà o la decadenza, non rende illegittimo il provvedimento tardivo né determina la consumazione del potere amministrativo. Il ritardo può rilevare sul piano risarcitorio, ma il danno-conseguenza deve essere allegato e provato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 1077/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7324/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 5 ott 2026Sentenza n. 7334/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →