Sentenza n. 169/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione dipartimentale di chiamata della candidata vincitrice, gli atti della procedura selettiva rinnovata in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 e gli atti di nomina della nuova commissione, inclusi i dinieghi delle istanze di ricusazione
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già partecipante alla procedura del 2022 poi annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 8516/2024 per illegittimità del regolamento universitario, ha impugnato la procedura rinnovata e la chiamata della candidata vincitrice. Ha dedotto: (1) falsità della dichiarazione curricolare della vincitrice circa la sua partecipazione a un gruppo di ricerca, con violazione degli artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000 e difetto di istruttoria, chiedendone l’esclusione; (2) illegittimità della nomina dei commissari per mancato sorteggio e violazione di trasparenza, imparzialità e indirizzi ANAC e ministeriali; (3) difetto di motivazione e irragionevolezza nella scelta, anche per la lista ridotta a sei nominativi rispetto ai quindici del 2022, la limitata presenza femminile e l’assenza di docenti stranieri; (4) illegittimo rigetto delle ricusazioni per asseriti rapporti scientifici e personali tra una commissaria e la vincitrice, comprese coautorialità, interazioni su Facebook e permanenza online del profilo della vincitrice; (5) vizi delle valutazioni della commissione per asserita carenza di collegialità e trasparenza, mancata attestazione della conoscenza del tedesco, valutazione svolta prima delle dichiarazioni sui conflitti, indebita considerazione dell’impegno di ricerca indicato nel bando, erronea valutazione dell’indipendenza scientifica e mancata attribuzione di punteggi analitici a titoli e pubblicazioni; (6) illegittimità del seminario per avere reintrodotto una fase valutativa non prevista dal regolamento e aver considerato l’impegno di ricerca richiesto; (7) violazione del regolamento per omessa predeterminazione di criteri specifici per il seminario e per l’introduzione di un’ulteriore prova. Ha inoltre sostenuto che il ricorso precedente non precludeva tali censure, riferite alla procedura rinnovata.
La decisione
Il ricorso è respinto; il Tribunale prescinde dalle eccezioni di inammissibilità e dal principio del ne bis in idem, ritenendo comunque infondate le censure esaminate. Il primo motivo è respinto perché la documentazione prodotta dalla controinteressata non prova la falsità della dichiarazione curricolare sulla partecipazione al gruppo di ricerca. Il secondo motivo è respinto: le indicazioni ANAC e ministeriali sul sorteggio non erano vincolanti nel quadro normativo applicabile e l’autonomia universitaria consentiva misure alternative; la legge di riforma del 16 luglio 2026 non è retroattiva e conferma che prima mancava un obbligo positivo di sorteggio. Il terzo motivo è respinto: la nomina non richiedeva una motivazione comparativa analitica, essendo sufficiente l’indicazione della qualità di esperto, e i commissari erano professori di prima fascia, esterni all’Ateneo e appartenenti al settore pertinente; la diversa ampiezza della lista del 2022 non dimostra illegittimità. Il quarto motivo è respinto: le collaborazioni scientifiche e le coautorialità dedotte, le reazioni su Facebook e gli altri contatti accademici non dimostrano un rapporto qualificato, una comunanza di interessi economici o una frequentazione personale abituale tali da imporre l’astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c.; la permanenza online del profilo della candidata non ha inciso sulla par condicio, poiché la commissione doveva valutare i documenti prodotti nella procedura. La richiesta della controinteressata di dichiarare inutilizzabili gli screenshot è respinta: la produzione era pertinente e non eccedente rispetto all’esercizio del diritto di difesa e il trattamento dei dati risultava giustificato dalle esigenze del giudizio. Il quinto motivo è in parte inammissibile per mancata prova di resistenza, poiché il ricorrente era terzo e non ha dimostrato che una migliore valutazione gli avrebbe consentito di superare il candidato secondo classificato; è comunque infondato. La commissione ha operato collegialmente, l’accesso individuale e contestuale alla documentazione era compatibile con tale principio, il verbale non doveva descrivere ogni dettaglio e non era necessario che ogni commissario conoscesse il tedesco, essendo stata esaminata la monografia in tale lingua. Le dichiarazioni di assenza di conflitto furono rese alla prima occasione utile prima della valutazione e successivamente confermate. I verbali attestavano che la valutazione non si era riferita all’impegno di ricerca del bando; i giudizi analitici motivavano la prevalenza qualitativa e di congruenza disciplinare della vincitrice. La valutazione dell’indipendenza era fondata su più indicatori e non risultava macroscopicamente illogica. Non era necessario attribuire punteggi numerici, essendo sufficiente il giudizio analitico previsto dalle regole applicabili all’Ateneo. I motivi sesto e settimo sono respinti: la valutazione del seminario attuava il vincolo conformativo della sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024; oggetto e modalità erano definiti dal bando e i criteri generali fissati dalla commissione erano applicabili anche al seminario. Le spese sono poste a carico del ricorrente: euro 2.000,00, oltre spese generali e accessori, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite.
Norme richiamate
artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000
La documentazione prodotta in giudizio da parte della dott.ssa -OMISSIS- (allegato 4, 5 e 6 della produzione del 14.07.2026) promanante da soggetti componenti a vario titolo la “-OMISSIS-” conduce a non ritenere comprovato, ad avviso del Collegio, quanto sostenuto dal dott. -OMISSIS- circa la natura non veritiera della dichiarazione espressa dalla controinteressata nel proprio curriculum.
La censura di falsità della dichiarazione, dedotta ai fini dell’esclusione della candidata, non può essere accolta quando la documentazione in atti non ne dimostri la non veridicità.
art. 6, comma 3, d.lgs. 142/2011
Il Collegio sul punto presta adesione alla giurisprudenza ormai consolidata che reputa non vincolanti dette indicazioni, del resto proposte dalla stessa Autorità come <raccomandazioni> e <suggerimenti>, stante l’autonomia statutaria e regolamentare di cui dispongono le Università.
Le raccomandazioni sul sorteggio dei commissari non introducono un obbligo vincolante per le università, che possono contrastare i rischi di distorsione mediante strumenti alternativi compatibili con la propria autonomia.
artt. 51 e 52 c.p.c.
Vale richiamare sul punto la giurisprudenza, del tutto consolidata e ben nota anche alla parte ricorrente, secondo la quale non è sufficiente un mero rapporto professionale e di collaborazione scientifica, a sancire la sussistenza di un conflitto di interessi e comunque l’obbligo di astensione, che ricorre sono nei casi tassativamente intesi dell’art. 51 c.p.c.
La collaborazione scientifica, la coautorialità o i contatti accademici non determinano di per sé l’obbligo di astensione; occorrono circostanze concrete, di intensità tale da evidenziare un rapporto personale abituale o una comunanza di interessi idonea a compromettere l’indipendenza del giudizio.
art. 6-bis l. 241/1990
Ciò che rileva, in ogni caso, è che la dichiarazione sussista, sul piano formale e, su quello sostanziale, che non vi siano conflitti di interesse tra valutato e valutatore.
La dichiarazione di assenza di conflitto va resa e valutata alla luce della situazione sostanziale: la sua presenza formale non rende legittima la procedura se esiste un conflitto effettivo, ma in questo caso il Tribunale ha escluso che tale conflitto sussistesse.
art. 24, comma 2, l. 240/2010
L’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna della pubblicazione non è richiesta dalle disposizioni applicabili all’Ateneo, dotato di autonomia al riguardo, che dispongono nel senso della sufficienza del “giudizio analitico”, come già statuito da questo Tribunale in precedenti arresti e ribadito anche recentemente nella sentenza 22 ottobre 2020, n. 180.
Nella procedura considerata, l’autonomia dell’Ateneo consente di esprimere un motivato giudizio analitico su titoli e pubblicazioni senza assegnare necessariamente un punteggio numerico a ciascun elemento.
art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento (UE) 2016/679
In definitiva, i dati in parola sono utilizzati, nel presente giudizio, quale esercizio del diritto di difesa che assume carattere prevalente (cfr. Cass. Civ., sez. Lav. 17.06.2021, n. 33809, secondo cui “la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza […], sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa.
La produzione giudiziale di dati personali è ammissibile per finalità difensive se pertinente, necessaria e non eccedente, secondo un bilanciamento tra il grado di riservatezza dei dati e le esigenze di difesa.
art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Invero l’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR ammette il trattamento quando è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi, quale può essere l’esercizio del diritto di difesa.
Il trattamento dei dati personali può fondarsi sul legittimo interesse di chi li utilizza, compreso l’esercizio del diritto di difesa, se ricorrono i necessari presupposti.
art. 9, par. 2, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
Inoltre, l’art. 9, par. 2, lett. f), GDPR consente il trattamento anche di categorie particolari di dati quando esso sia necessario: “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”, trattamento che deve svolgersi nel rispetto di principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, non esorbitati nel caso di specie.
Anche categorie particolari di dati possono essere trattate quando necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in giudizio, nel rispetto di necessità, pertinenza e non eccedenza.
art. 17, par. 3, lett. e), Regolamento (UE) 2016/679
Inoltre, l’art. 9, par. 2, lett. f), GDPR consente il trattamento anche di categorie particolari di dati quando esso sia necessario: “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”, trattamento che deve svolgersi nel rispetto di principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, non esorbitati nel caso di specie. Si veda anche l’art. 17, paragrafo 3, lett. e) che esclude il diritto all’oblio nel caso di trattamento necessario “per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.
Il diritto alla cancellazione non opera quando il trattamento dei dati è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
art. 24, comma 3, Regolamento per il reclutamento dell’Università di Trento
In disparte la considerazione che il bando, nella parte che riporta l’impegno di ricerca, non è impugnabile in questa sede, i verbali, al contrario di quanto dedotto, danno conto che la valutazione è stata espressa senza riferimento all’impegno di ricerca (cfr. Verbale n. -OMISSIS- “Per le valutazioni la Commissione ha tenuto conto dei criteri di cui all’allegato A al verbale n. -OMISSIS-. La Commissione ha espresso le sue valutazioni senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto dal bando”), come condivisibilmente rimarcato dalle resistenti ed il tenore delle valutazioni espresse nel verbale non depone nel senso esposto dal ricorrente.
La commissione non deve fondare i giudizi sulla tipologia di impegno didattico o di ricerca richiesta dal bando; nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che i verbali attestassero il rispetto di tale limite.
art. 73 c.p.a.
A tale scopo il ricorrente deposita quali atti sopravvenuti
La disposizione è richiamata nella controversia con riguardo ai termini per il deposito di documenti; la sentenza non formula una specifica interpretazione della norma né decide una censura fondata su di essa.
Massime di principio
- In assenza di una norma positiva che imponga il sorteggio, le raccomandazioni di ANAC o ministeriali sulla scelta dei commissari universitari non vincolano l’Ateneo, che può adottare misure alternative di prevenzione, purché conformi alla disciplina applicabile.
- La nomina dei commissari universitari non richiede una motivazione comparativa analitica tra tutti i soggetti potenzialmente nominabili; è sufficiente che i componenti siano effettivamente qualificati come esperti nella materia, salvo che sia dimostrata la loro inidoneità.
- La mera collaborazione scientifica, la coautorialità e i contatti sui social network non integrano, da soli, una causa di astensione del commissario; occorrono elementi concreti di una relazione personale abituale o di una comunanza di interessi di intensità tale da mettere ragionevolmente in dubbio l’imparzialità della valutazione.
- Le valutazioni comparative nelle procedure universitarie possono essere espresse mediante giudizi analitici motivati senza attribuzione di punteggi numerici a ogni titolo o pubblicazione, se tale modalità è consentita dalle regole applicabili all’Ateneo e rende ricostruibile l’iter valutativo.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione non consente di sostituire il giudizio della commissione con una diversa ponderazione dei titoli; è ammesso in presenza di travisamento, errore di fatto, arbitrarietà o manifesta illogicità e irragionevolezza.
- La produzione in giudizio di dati personali altrui è consentita quando necessaria per l’esercizio del diritto di difesa, purché il trattamento rispetti i criteri di necessità, pertinenza e non eccedenza, da verificare bilanciando riservatezza ed esigenze difensive.
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