Sentenza n. 5517/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per la Previdenza Militare n. -OMISSIS- del 21.09.2023, notificato in data 10.11.2023, con il quale il Capo Reparto ha decretato “… l'infermità -OMISSIS- accertata sofferta dal -OMISSIS- … è riconosciuta NON DIPENDENTE da causa di servizio;… l'istanza … con la quale l'interessato ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo è respinta …”; nonché di ogni altro atto presupposto (in particolare il parere n. -OMISSIS- del 12.09.2023 del Comitato di Verifica per le cause di Servizio, mai notificato prima al ricorrente e notificato coevamente al decreto impugnato di cui sopra in data 10.11.2023) connesso, collegato, consequenziale, allo stato non conosciuto e comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità e respinto la domanda di equo indennizzo, recependo il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, militare dell'Aeronautica dal 1985 e addetto a mansioni amministrativo-logistiche, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità e la corresponsione dell'equo indennizzo. La Commissione Medica Ospedaliera aveva riconosciuto l'infermità e ritenuto sussistente la dipendenza dal servizio; il Comitato di verifica, con parere del 12 settembre 2023, aveva invece escluso il nesso eziologico, ritenendo che la patologia avesse origine endogena e che non fossero comprovati fattori di servizio idonei a favorirne l'evoluzione. Il decreto ministeriale del 21 settembre 2023, notificato il 10 novembre 2023 insieme al parere, aveva respinto l'istanza. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione delle regole procedimentali, difetto di motivazione e d'istruttoria, violazione dell'art. 97 Cost., errore, ingiustizia manifesta e irragionevolezza, sostenendo che il Comitato non avesse considerato il rapporto del superiore e le concrete modalità del servizio: servizi interni armati e non armati con equipaggiamento, esercitazioni, posture incongrue, sforzi fisici, condizioni climatiche e orari gravosi, turni eccedenti, trasferimenti e circa 3.000 km annui di esposizione a vibrazioni. Ha inoltre contestato la valutazione medico-legale alla luce della perizia di parte. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà tra il parere della Commissione Medica Ospedaliera e quello del Comitato, arbitrarietà e irragionevolezza, nonché lesione dell'affidamento nella regolarità della procedura. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 3, 4, 7, 10-bis e 13 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e, quindi, il ricorso. Quanto alle censure di difetto d'istruttoria, motivazione e illogicità, ha ritenuto che il parere del Comitato fosse specifico e coerente: individuava la natura e il meccanismo eziopatogenetico della patologia, indicava i fattori esogeni potenzialmente rilevanti, ne verificava l'assenza nelle mansioni prevalentemente logistico-amministrative e prendeva espressamente in esame l'esposizione climatica, reputandola idonea al più ad acuire il dolore, non a causare il processo patologico. Il sindacato giudiziale sulle valutazioni medico-legali del Comitato è limitato ai vizi procedimentali, alla manifesta irragionevolezza per inattendibilità metodologica, al travisamento o all'omessa considerazione di circostanze potenzialmente decisive; nella specie non sono emersi tali vizi. La concausa efficiente e determinante richiede fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata e documentati, mentre disagi, fatiche e stress generici non bastano. Il motivo sulla contraddittorietà è stato respinto perché la Commissione Medica Ospedaliera svolge funzioni diagnostiche e sanitarie strumentali, mentre il riconoscimento del nesso causale compete al Comitato; il suo parere sulla dipendenza non vincola e non prevale su quello del Comitato, né le consulenze medico-legali di parte possono sostituire quest'ultimo. L'Amministrazione deve recepire il parere motivato del Comitato e non può rivalutare autonomamente il merito tecnico, salvo verificare estrinsecamente completezza e regolarità dell'iter e attivarsi, con motivazione, in presenza di elementi non esaminati o di evidenti omissioni o violazioni procedimentali. È stata esclusa anche la lesione dell'affidamento, poiché il verbale della Commissione Medica Ospedaliera è un atto endoprocedimentale privo di efficacia costitutiva e non ingenera un'aspettativa qualificata sull'esito. Il motivo partecipativo è stato respinto perché l'atto, dato il carattere vincolato rispetto al parere obbligatorio e vincolante del Comitato, non avrebbe potuto avere contenuto diverso, in assenza di palese inattendibilità o manifesta illogicità del parere. Spese integralmente compensate per la natura della controversia e la particolarità della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
artt. 6, 10 e 11 d.P.R. 461/2001
Nel sistema del riparto di competenze tracciato dal d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è attribuito solo al Comitato di verifica (artt. 10 e 11), che è l'organo chiamato ad effettuare un duplice controllo diagnostico, concernente sia la riconducibilità della menomazione ad attività lavorative che la sussistenza di un nesso eziologico tra i fatti di servizio invalidanti e la menomazione stessa. Le Commissioni mediche ospedaliere, invece, svolgono funzioni strumentali di accertamento sanitario e di formulazione della diagnosi (art. 6).
Il Comitato di verifica è competente a valutare la dipendenza da causa di servizio e il nesso eziologico; le Commissioni mediche ospedaliere accertano le condizioni sanitarie e formulano la diagnosi, senza determinare in via definitiva la dipendenza.
art. 3 l. 241/1990
In assenza di elementi che ne dimostrino l'inattendibilità, esso può fungere da unica motivazione del provvedimento finale, mentre un obbligo specifico di motivazione sorge solo quando l'Amministrazione ritenga di discostarsene.
Il parere motivato del Comitato, se non emergono elementi che ne dimostrino l'inattendibilità, può costituire da solo la motivazione del provvedimento che lo recepisce; una motivazione specifica è necessaria quando l'Amministrazione intenda discostarsene.
artt. 3, 4, 7, 10-bis e 13 l. 241/1990
Invero, per quanto esposto innanzi deve ribadirsi che, nei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il parere del Comitato, oltre che obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione, che deve concludere il procedimento in conformità alle determinazioni dell'organo consultivo, salvi i casi di palese inattendibilità o manifesta illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 1212/2018), che non è dato riscontrare nella specie.
Nel procedimento di riconoscimento della causa di servizio, il parere del Comitato vincola l'Amministrazione, salvo palese inattendibilità o manifesta illogicità; nel caso deciso il TAR ha pertanto escluso che le garanzie partecipative invocate potessero incidere sul contenuto vincolato dell'atto.
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione medico-legale del Comitato di verifica in materia di dipendenza da causa di servizio non può sostituirsi al merito tecnico e si limita ai vizi procedimentali, alla manifesta irragionevolezza per inattendibilità metodologica, al travisamento dei fatti e all'omessa considerazione di circostanze idonee a incidere sulla valutazione finale.
- Il parere del Comitato di verifica può sorreggere da solo la motivazione del provvedimento finale se è motivato e non ne sia dimostrata l'inattendibilità; l'Amministrazione deve recepirlo e non può rinnovare autonomamente la valutazione tecnico-medica, salvo rilevare elementi non vagliati, omissioni o violazioni procedimentali e richiedere motivatamente un ulteriore parere.
- Il parere della Commissione medica ospedaliera sulla dipendenza da causa di servizio non vincola il Comitato, cui spetta la valutazione del nesso eziologico; la diagnosi della Commissione e le consulenze di parte non prevalgono sulla valutazione di competenza del Comitato.
- Per configurare una concausa efficiente e determinante della patologia, i fattori di servizio devono eccedere le ordinarie condizioni lavorative, essere gravosi per intensità e durata e risultare documentati; disagi, fatiche e stress generici, propri della tipologia di prestazione, non sono sufficienti.
- Il verbale della Commissione medica ospedaliera, in quanto atto endoprocedimentale privo di efficacia costitutiva sul riconoscimento della causa di servizio, non è idoneo a ingenerare un affidamento qualificato sull'esito del procedimento.
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