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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7086/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in quattro motivi: (1) censura sulla utilizzabilità delle intercettazioni eseguite nell'abitazione dell'imputata per la presunta insussistenza dei presupposti autorizzativi e per la natura innovativa (non interpretativa) dell'art. 1 d.l. 105/2023; prospettata anche incostituzionalità del decreto-legge (art. 77 Cost. e violazione di diritti costituzionali e CEDU). (2) insufficienza e vizio di motivazione del giudizio di merito: il compendio probatorio (in particolare tre conversazioni intercettate in pochi giorni) non proverebbe oltre ogni ragionevole dubbio la partecipazione stabile dell'imputata all'associazione camorristica; va considerato il vincolo coniugale e la possibile contiguità familiare. (3) errata qualificazione giuridica del fatto: si chiede la riqualificazione in concorso esterno o in favoreggiamento, stante la natura familiare e occasionale delle condotte e l'assenza di ruoli operativi continuativi. (4) vizio motivazionale nel negare le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha respinto le censure relative all'inutilizzabilità delle intercettazioni e le questioni di costituzionalità connesse, ritenendo che l'art. 1 d.l. 105/2023 presenti, nella parte rilevante, natura interpretativa (con efficacia retroattiva rispetto alla nozione di delitti di criminalità organizzata ai fini delle intercettazioni) e che l'uso delle intercettazioni nel procedimento sia quindi legittimo. Ha invece accolto parzialmente le doglianze sulla valutazione del compendio probatorio: la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta in alcuni passaggi meramente assertiva e carente nel dimostrare il contributo stabile e dinamico dell'imputata all'associazione; è stata evidenziata l'insufficiente considerazione del contesto familiare, delle dichiarazioni del collaborante e della ridotta consistenza temporale delle intercettazioni che hanno sorretto la condanna. La Cassazione ha dunque censurato la valutazione circa la partecipazione stabile all'associazione, con effetti sulla tenuta della condanna (motivazione da integrare o riesame in sede di merito, secondo quanto disposto dalla Corte).

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. n. 152 del 1991

    Disciplina speciale sulle intercettazioni nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata; oggetto del dibattito sulla sua nozione estesa ai reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis o al fine di agevolarne l'attività

  • art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105

    Ritenuta dalla Corte in massima parte norma di interpretazione del perimetro dei delitti di criminalità organizzata ai fini delle intercettazioni (con efficacia retroattiva) nella parte relativa ai reati commessi avvalendosi delle condizioni dell'art. 416-bis; presenta carattere ibrido perché include anche previsioni di natura innovativa per reati introdotti successivamente

  • artt. 266 e 267 c.p.p.

    Richiamati come presupposti alternativi per la legittimazione delle investigazioni tecniche qualora il decreto autorizzativo non riguardasse reati di criminalità organizzata

  • art. 416-bis c.p.

    Definizione del reato di associazione di tipo mafioso; centrale nella valutazione se un reato rientri nella nozione di 'criminalità organizzata' ai fini delle intercettazioni

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Norma richiamata dal d.l. 105/2023; la sua inclusione conferma il carattere in parte innovativo del decreto laddove ricomprende reati introdotti successivamente

  • art. 77 Cost.

    Esaminata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge per difetto di omogeneità e di necessità/urgenza: la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, ricostruendo la finalità unitaria e la ragionevolezza dell'intervento

  • art. 25 Cost.; art. 3, 13, 15, 117 Cost.; art. 8 CEDU

    Richiamate nelle censure difensive in tema di retroattività e tutele costituzionali/CEDU; la Corte ha ritenuto compatibile la portata interpretativa retroattiva del decreto con i limiti costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità quando giustificata da interesse pubblico primario

Massime di principio

  • La qualificazione di una norma come interpretativa o innovativa si valuta non solo dalla sua etichetta formale ma dall'insieme degli indici: volontà legislativa, relazioni parlamentari, discordanze giurisprudenziali e finalità dell'intervento; tale qualificazione determina la retroattività dell'effetto
  • Una norma di interpretazione autentica può avere efficacia retroattiva se il nuovo significato è riconoscibile come una delle possibili letture compatibili con il testo originario e se la retroattività è ragionevole e proporzionata rispetto a interessi pubblici primari
  • Le intercettazioni disposte sulla base di un decreto autorizzativo ritenuto conforme ai presupposti normativi sono utilizzabili; la legittimità dell'autorizzazione va valutata alla luce della nozione applicata di 'criminalità organizzata' e, in mancanza, dei requisiti degli artt. 266 e 267 c.p.p.
  • Il valore probatorio di poche intercettazioni raccolte in un arco temporale ristretto è limitato: per affermare la partecipazione stabile a un'associazione mafiosa occorre dimostrare un contributo continuativo e idoneo a rafforzare o conservare l'organizzazione, non mera contiguità familiare o occasionale collaborazione
  • Il vincolo familiare tra imputato e vertice del sodalizio richiede al giudice di merito un'analisi particolarmente attenta per distinguere protezione/fattori familiari da contributi effettivi all'attività criminale; dubbi motivati favoriscono la revisione in sede di legittimità
  • La Cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione dei giudici di merito: argomentazioni meramente assertive o omissioni di elementi rilevanti (es. dichiarazioni di collaboratori, contesto delle intercettazioni) possono portare all'annullamento o al rinvio per nuovo esame

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