Cassazione Civile, Ordinanza n. 17920/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da reciproche domande di riduzione in pristino tra due proprietari di porzioni di un medesimo fabbricato, in relazione a opere eseguite sulle rispettive unità e sulle parti comuni. La proprietaria del piano primo e sottotetto chiedeva la rimozione di alcune opere che assumeva abusive: trasformazione di luci in vedute, eliminazione di una colonna fognaria a servizio del proprio immobile e ampliamento di uno spazio di isolamento con utilizzo indebito dello stesso. Il proprietario del piano seminterrato si costituiva negando di avere eseguito quelle opere, sostenendo che fossero preesistenti al suo acquisto, e proponeva domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta la riduzione in pristino per opere asseritamente compiute dalla controparte, in particolare l’innalzamento di un muro di confine e la modifica della facciata con intonaco e infissi. Il Tribunale accoglieva in parte la domanda principale e respingeva la riconvenzionale. In appello, la convenuta in primo grado sosteneva anche la nullità dell’atto di appello per mancanza di firma digitale e di procura nella copia notificata; inoltre contestava che in appello si fosse introdotto per la prima volta il tema del decoro architettonico. La Corte d'appello accoglieva parzialmente l’impugnazione: revocava il capo relativo all’ampliamento della porta d’ingresso in quanto attribuibile al dante causa dell’appellante, ma accoglieva la domanda riconvenzionale ordinando il ripristino della facciata con rimozione dell’intonaco e ritorno alle pietre a vista, ritenendo rilevante il pregiudizio al decoro architettonico nonostante l’asserito titolo amministrativo. In cassazione, la ricorrente deduceva, da un lato, violazione delle norme sulla forma dell’atto di appello per l’assenza di sottoscrizione digitale e della procura nella copia notificata; dall’altro, violazione dell’art. 345 c.p.c. e vizi motivazionali, sostenendo che il riferimento al decoro architettonico costituiva eccezione nuova, che il rivestimento con intonaco era un intervento di contenimento energetico consentito e che la facciata era già disomogenea sin dall’origine; contestava inoltre la valutazione delle prove testimoniali, soprattutto quella del venditore comune delle unità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la mancanza di firma digitale e di procura nella copia notificata dell’atto di appello non determina nullità quando l’originale depositato contenga regolare sottoscrizione del difensore e procura autenticata, essendo così assicurata la certezza della provenienza dell’atto. Ha dichiarato inammissibile, per gran parte, il secondo motivo, osservando che il richiamo allo stravolgimento architettonico e al pregiudizio estetico era già idoneo a introdurre il tema del decoro architettonico, sicché non vi era una domanda o eccezione nuova in appello; ha inoltre escluso che potessero essere valutate in cassazione circostanze fattuali nuove, non dedotte nei gradi di merito, e ha ribadito che la rivalutazione del materiale probatorio, inclusa la preferenza accordata alle planimetrie e alla CTU rispetto alla testimonianza, è estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 125 c.p.c. nel motivo, ma la Corte non ravvisa violazioni idonee a incidere sulla validità dell’atto notificato quando l’originale sia regolare.
La regolarità formale va verificata anche rispetto all’originale dell’atto, non solo alla copia notificata.
La notifica telematica dell’atto non è invalida se la copia notificata è priva di firma digitale, purché l’originale depositato sia sottoscritto regolarmente.
Norma richiamata per contestare la forma della notifica, ma ritenuta non decisiva ai fini della nullità nel caso concreto.
Richiamato nel primo motivo senza che la Corte ravvisi una violazione idonea a determinare nullità dell’impugnazione.
Non è consentita l’introduzione per la prima volta in cassazione di circostanze di fatto e deduzioni non esaminate nei gradi di merito.
Usato come riferimento dalla parte ricorrente; la Corte valorizza il decoro architettonico quale limite alle innovazioni anche se non vi è espresso richiamo letterale in primo grado.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori di legge o anomalie motivazionali rilevanti.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario, come disposto nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La mancanza di firma digitale e della procura nella copia notificata dell’atto di impugnazione non comporta nullità se l’originale depositato reca regolare sottoscrizione del difensore e procura autenticata, risultando comunque certa la provenienza dell’atto.
- In materia di interventi su fabbricati in comunione o con pluralità di proprietari, il richiamo allo stravolgimento architettonico e al pregiudizio estetico è sufficiente a veicolare la questione del decoro architettonico, senza che sia necessaria un’espressa formula sacramentale.
- L’alterazione del decoro architettonico può consistere anche in una menomazione apprezzabile e visibile dell’armonia delle linee e dello stile del fabbricato, senza richiedere una deturpazione radicale.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta circostanze di fatto o qualificazioni tecniche non dedotte nei precedenti gradi di merito, specie se richiedono nuovi accertamenti fattuali.
- La scelta del giudice di merito di attribuire maggiore attendibilità a documenti, planimetrie o consulenza tecnica rispetto alla prova testimoniale attiene alla valutazione del materiale probatorio e non è normalmente censurabile in sede di legittimità.
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