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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23314/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti di un professionista iscritto d'ufficio alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 per contributi dovuti in relazione all'attività professionale svolta nell'anno 2008. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritto il credito, facendo decorrere la prescrizione dalla scadenza ordinaria del pagamento e reputando non applicabile il differimento previsto dal d.P.C.M. 5 giugno 2009. L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., del d.P.C.M. 5 giugno 2009, dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che il termine di prescrizione non era maturato poiché il pagamento dei contributi risultava differito al 6 luglio 2009 per i soggetti interessati dagli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'I.N.P.S. Ha ritenuto fondato il motivo, applicando il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza prorogata per il pagamento; nel caso concreto, il d.P.C.M. 5 giugno 2009 differiva il termine al 6 luglio 2009 senza maggiorazione. Di conseguenza, la richiesta contributiva notificata con nota ricevuta il 30 giugno 2014 non poteva considerarsi tardiva sulla base della scadenza ordinaria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità per insufficiente esposizione dei fatti è stata disattesa perché la ricostruzione processuale era ritenuta sinteticamente ma sufficientemente chiara.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali il termine decorre dalla scadenza del pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe.

  • art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335

    È la base normativa dell'iscrizione alla Gestione separata e dell'obbligo contributivo oggetto di lite.

  • art. 18, comma 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    I versamenti dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • d.P.C.M. 5 giugno 2009

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni 2009 erano differiti al 6 luglio 2009 senza maggiorazione, oppure dal 7 luglio al 5 agosto 2009 con maggiorazione dello 0,40%.

  • art. 18, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    Norma richiamata nel motivo di ricorso come parametro interpretativo del regime contributivo, senza autonoma specificazione decisiva nella motivazione.

  • art. 55 r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. in L. 6 aprile 1936, n. 1155

    I contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi, richiamandola per relationem.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, e non dalla successiva presentazione della dichiarazione fiscale, che è mera dichiarazione di scienza e non presupposto del credito contributivo.
  • Quando un provvedimento amministrativo o regolamentare differisce il termine di versamento dei contributi, il dies a quo della prescrizione si sposta alla scadenza prorogata, se la proroga riguarda il pagamento del contributo stesso.
  • Il differimento del termine previsto per i soggetti che esercitano attività economiche assoggettate agli studi di settore opera in favore di tutti i contribuenti che svolgono tali attività, non solo di coloro che vi siano concretamente sottoposti in sede fiscale per il regime prescelto.
  • La maggiorazione dello 0,40% prevista per il versamento successivo alla data prorogata evidenzia che, oltre tale data, il debito è già scaduto; pertanto, solo la prima scadenza prorogata rileva per la decorrenza della prescrizione.
  • Nel giudizio di legittimità il giudice può individuare il corretto dies a quo della prescrizione anche oltre le allegazioni delle parti, trattandosi di questione di diritto derivante dal regime normativo applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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