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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30682/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da contribuenti per ottenere l’esecuzione di un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell’IRPEF versata per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal sisma del 1990. La Commissione tributaria regionale, quale giudice dell’ottemperanza, aveva ritenuto che l’Agenzia delle entrate dovesse pagare integralmente quanto dovuto, senza applicare la riduzione al 50% prevista dalla sopravvenuta disciplina dell’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito nella l. n. 123 del 2017, e aveva nominato un commissario ad acta. L’Agenzia ha impugnato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014, come modificato dal citato art. 16-octies, sostenendo che la nuova disciplina, entrata in vigore prima della sentenza impugnata, si applicasse anche ai titoli giudiziali e dovesse operare anche nel giudizio di ottemperanza, senza distinzione tra domande amministrative e diritti accertati in sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato al giudice di merito perché, nel giudizio di ottemperanza, verifichi la disponibilità dei fondi stanziati per i rimborsi e, in caso di incapienza, adotti le specifiche determinazioni necessarie a dare completa esecuzione al giudicato, anche tramite commissario ad acta e con applicazione delle procedure di contabilità pubblica, compreso lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La Corte ha chiarito che la sopravvenuta disciplina sui limiti di attuazione del rimborso si applica alla fase esecutiva/ottemperanza anche quando il diritto sia stato già accertato con sentenza definitiva, e che non è desumibile una falcidia dei diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati; il giudice dell’ottemperanza deve dunque regolare il quomodo dell’esecuzione secondo tale disciplina.

Norme richiamate

  • art. 70, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le censure contro la sentenza resa in ottemperanza sono limitate alle violazioni di natura procedimentale, ma includono anche ogni error in procedendo del giudice dell’ottemperanza, compreso il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare e integrare il giudicato e di provvedere al suo concreto attuarsi.

  • art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014

    La disposizione, come modificata, disciplina l’attuazione del rimborso entro i limiti delle risorse stanziate e non incide sul diritto sostanziale al rimborso, ma sulla sua fase esecutiva.

  • art. 16-octies, d.l. n. 91 del 2017, convertito nella l. n. 123 del 2017

    La norma sopravvenuta si applica alla fase di esecuzione e ottemperanza dei rimborsi IRPEF per il sisma del 1990; i limiti di risorse e l’eventuale riduzione operano in sede attuativa, anche per giudicati già formati.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito nella l. n. 30 del 1997

    Consente, se necessario, l’emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso per l’esecuzione dei provvedimenti di pagamento da parte dell’Amministrazione dello Stato.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicato come base processuale per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso è stato proposto denunciando violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta violi il principio di eguaglianza nei termini prospettati.

  • art. 24 Cost.

    La Corte esclude che l’applicazione della disciplina alla fase esecutiva comporti lesione del diritto di difesa.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato nel quadro della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non si limita a constatare l’esistenza del giudicato, ma deve anche determinare concretamente le modalità di attuazione del comando giudiziale quando l’Amministrazione non vi abbia provveduto spontaneamente.
  • La disciplina sopravvenuta che regola i limiti di stanziamento e le modalità di pagamento di un rimborso fiscale si applica alla fase esecutiva e di ottemperanza, anche se il diritto al rimborso è stato già accertato con sentenza definitiva, purché il giudizio di ottemperanza sia instaurato dopo l’entrata in vigore della norma.
  • La verifica sulla capienza dei fondi stanziati e sull’eventuale incapienza è attività propria del giudice dell’ottemperanza, il quale può sostituirsi all’Amministrazione e, se necessario, nominare un commissario ad acta per adottare i provvedimenti indispensabili all’esecuzione.
  • Quando la normativa di riferimento non consente di desumere una compressione sostanziale del diritto patrimoniale già giudizialmente accertato, il giudice deve interpretare le regole attuative in modo conforme ai principi costituzionali e convenzionali, privilegiando la piena esecuzione del giudicato mediante gli strumenti di contabilità pubblica previsti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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