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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con quattro principali censure: I) nullità della sentenza per violazione dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p. (mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e mancato esame diretto delle prove dichiarative ritenute decisive); II) omessa pronuncia di prescrizione del reato, con richiesta di applicazione delle regole di prescrizione vigenti al momento del fatto (calcolo della prescrizione in base alla previgente disciplina e alla legge 11/5/1966 n.296); III) violazione dell'art. 604 c.p.p. per aver ritenuto il giudice di appello responsabilità per un fatto diverso da quello contestato (inversione di marcia vs svolta a sinistra); IV) vizio di motivazione e violazione del dovere di valutare il concorso di colpa della persona offesa (mancato uso del casco), che avrebbe inciso sulla qualificazione e sulla responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il reato estinto per prescrizione: il fatto è del 22/7/2007 e, applicando il regime di prescrizione introdotto dalla legge 5/12/2005 n.251 (con raddoppio previsto dall'art.157, comma 6 c.p.), il termine massimo di prescrizione è risultato raggiunto il 22/7/2022, data successiva alla sentenza impugnata del 17/2/2022. I motivi di doglianza relativi alla rinnovazione dell'istruttoria (art.603, comma 3-bis) sono stati ritenuti infondati perché la Corte ha adeguatamente motivato valorizzando la perizia acquisita in contraddittorio nel precedente giudizio; la doglianza sulla mutazione del fatto (art.604) è stata respinta in quanto la diversa specificazione non ha alterato il contenuto essenziale dell'addebito in reati colposi; la censura sul concorso di colpa della vittima è stata rigettata perché la Corte ha adeguatamente valutato la rilevanza causale della condotta dell'imputato e ritenuto che la condotta della vittima non abbia escluso il nesso causale. Sul piano civile il ricorso è stato rigettato: sebbene il reato sia estinto per prescrizione, la Corte ha verificato ed ha ritenuto di dover confermare l'esame del fondamento dell'azione civile (art.578 c.p.p.), con conseguente mantenimento delle statuizioni civili eventualmente pronunciate nei precedenti gradi.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    Norma che incrimina l'omicidio colposo; applicata alla fattispecie iniziale per la contestazione dell'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale

  • art. 154 cod. strada

    Violazione specifica della norma sulla circolazione contestata come elemento di colpa specifica (manovra non consentita/irregolare)

  • legge 11 maggio 1966 n.296

    Disciplina penale vigente al momento del fatto (pene e conseguente computo della prescrizione secondo la normativa allora vigente)

  • legge 5 dicembre 2005 n.251 (c.d. legge Cirielli)

    Introduzione di regole di prescrizione da applicare al caso, compreso il raddoppio dei termini per talune fattispecie; applicata dalla Corte per calcolare la prescrizione

  • d.l. 23/5/2008 n.92

    Richiamato nel ricorso per la modificazione dell'elemento edittale massimo intervenuta successivamente al fatto; la Corte ha fatto riferimento alla disciplina applicabile al tempo del fatto

  • art. 157 cod. pen.

    Regole sulla prescrizione: comma 6 previsto raddoppio dei termini per il delitto di omicidio stradale/omissis, rilevante per il calcolo della prescrizione nel caso concreto

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Prevede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in caso di appello del Pubblico Ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi di valutazione della prova dichiarativa; Corte ha interpretato la norma alla luce della giurisprudenza consolidata, ritenendo non sempre necessaria la ripetizione se la prova decisiva è già stata acquisita in contraddittorio e l'annullamento non è per vizi di contraddittorio o inutilizzabilità degli atti

  • art. 604 c.p.p.

    Norma che impedisce al giudice di pronunciare responsabilità per fatto diverso da quello contestato; Corte ha ritenuto che la diversa specificazione (inversione vs svolta) non alteri l'addebito sostanziale nei reati colposi quando emergono dagli atti

  • art. 521 c.p.p.

    Regola sulla immutazione del fatto in giudizio: la Corte ha ritenuto che non si sia verificata una mutazione pregiudizievole dell'addebito

  • art. 578 c.p.p.

    Obbligo del giudice di esaminare il fondamento dell'azione civile anche quando il reato sia estinto per prescrizione; applicato per valutare la conferma delle statuizioni civili

  • art. 16, comma 6 d.l. 16/10/2012 n.179

    Norma sulle notificazioni via PEC e perfezionamento della notifica mediante deposito in cancelleria in caso di mancata consegna; applicata per escludere la nullità per mancata comunicazione dell'udienza al precedente difensore

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio dopo annullamento non è sempre necessaria la ripetizione della prova dichiarativa ritenuta "decisiva" se la stessa è stata acquisita in contraddittorio nel precedente giudizio e l'annullamento non è stato determinato da vizi relativi al contraddittorio o all'inutilizzabilità degli atti; il giudice di rinvio può valorizzare perizie già acquisite se la procedura e l'equità complessiva del processo non risultano compromesse.
  • La prescrizione si calcola in base alla disciplina applicabile al momento del fatto (principio temporale): per i reati stradali va valutato l'eventuale raddoppio dei termini previsto dall'art.157 c.p.; questo può portare all'estinzione del reato anche dopo pronunce di merito intervenute prima dell'effettivo maturare della prescrizione.
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice di esaminare e decidere sulle richieste civili: il giudice di legittimità (o di merito) deve verificare il fondamento dell'azione civile e la sussistenza degli elementi di responsabilità civile nonostante l'estinzione penale.
  • In reati colposi è possibile precisare o specificare il dettaglio della condotta (es. "inversione di marcia" vs "svolta a sinistra") se la nuova specificazione non altera il contenuto essenziale dell'accusa e non lede il diritto di difesa; la sostituzione o integrazione di profili di colpa emergenti dagli atti non costituisce di per sé immutazione del fatto.
  • La condotta della vittima (concorso di colpa) deve essere valutata e motivata dal giudice: può incidere sulla misura della colpa o su responsabilità risarcitoria, ma per escludere il nesso causale occorre che la condotta sopravvenuta sia autonoma, anomala e totalmente imprevedibile rispetto al processo causale originario.

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