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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Milano del 02/11/2022. Motivazioni aggregate: richiesta di derubricazione dei reati da traffico/cessione (art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990) a ipotesi di lieve entita' (art. 73, comma 5); censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; deduzioni di vizio di motivazione e insufficiente prova in ordine alla responsabilita' e alla qualifica giuridica (inclusa la tesi della applicabilita' del comma 1-bis in un caso). Alcuni difensori hanno contestato che le deduzioni di non modicita' delle quantita' si fondassero su congetture e che non vi fosse prova del ruolo stabile degli imputati.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: ha confermato che i giudici di merito hanno compiuto una valutazione globale e motivata (tenendo conto di elementi quali modalita', mezzi, contesto, ruolo degli imputati e quantitativi accertati), che giustifica il rifiuto della derubricazione a lieve entita' e il diniego delle attenuanti generiche. Per quanto riguarda specifiche doglianze: la richiesta di applicazione dell'art. 1-bis e' risultata inconferente alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha ricondotto il testo vigente dell'art. 73 al previgente; le censure probatorie sono state ritenute ricognizioni meramente critiche e non idonee al sindacato di legittimita'. A carico di ciascun ricorrente e' stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare Euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (commi rilevanti: 1 e 5)

    L'art. 73 punisce le condotte di produzione, traffico e cessione di stupefacenti (comma 1). Il comma 5 disciplina l'ipotesi di "lieve entita'"; la Corte ha interpretato che la derubricazione richiede una valutazione globale degli elementi indicati dalla norma (mezzi, modalita', circostanze dell'azione e quantita'/qualita' dello stupefacente) e che la presenza di un inserimento stabile nel circuito dello spaccio impedisce la riconducibilita' alla lieve entita' anche se le singole quantita' sono non accertate o modiche.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 25/02/2014

    Ha inciso sul regime normativo relativo alle modifiche introdotte dall'art. 4-bis del d.l. 272/2005; la Cassazione ha richiamato tale pronuncia per affermare che, nel caso concreto, non e' applicabile la richiamata fattispecie 1-bis come prospettata dal ricorrente e che va fatto riferimento al testo vigente dell'art. 73.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere di versare somme alla Cassa delle Ammende in relazione all'inammissibilita' dei ricorsi quando sussistono ragioni di colpa: la Corte ha imposto il versamento di Euro 3.000,00 a ciascun ricorrente in considerazione delle ragioni dell'inammissibilita'.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. U. n. 51063/2018, Murolo e altre pronunce citate)

    Richiamata come principio: il giudice deve valutare e motivare l'insieme degli elementi ostativi e quelli mitiganti della fattispecie di lieve entita', spiegando il bilanciamento operato; inoltre e' legittimo il mancato riconoscimento della lieve entita' se emerge una capacità non episodica di diffusione di stupefacenti.

  • Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 4 n. 40720/2017, Nafia; Sez. 6 n. 29132/2017, Merli; Sez. 6 n. 38606/2018, Sefar)

    Confermano che la quantita' da sola non e' determinante: il giudice deve considerare anche il contesto, i modi, i mezzi e la ripetitivita' dell'attivita', potendo escludere la lieve entita' anche per cessioni quantitativamente modeste se si inseriscono in un'attivita' sistematica.

Massime di principio

  • Per ottenere la derubricazione a "lieve entita'" (art. 73, comma 5) non basta contestare il dato quantitativo: il giudice valuta complessivamente mezzi, modalita', circostanze dell'azione e qualita'/quantita' della sostanza; un ruolo stabile o la capacita' di rifornire piu' soggetti ostano alla lieve entita'.
  • La Corte di Cassazione e' limitata a sindacare vizi di motivazione o di diritto; non rivede i fatti se il percorso probatorio del giudice di merito e' coerente e adeguatamente motivato.
  • Per la concessione delle attenuanti generiche occorrono elementi concreti e specifici: deduzioni generiche sulla condotta di vita o sulla condizione personale sono inadeguate ed espongono a rigetto.
  • Le impugnazioni generiche o che sollecitano una diversa lettura del compendio probatorio sono spesso dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e di fatto.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice puo' condannare alle spese e imporre il pagamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato anche il rischio economico-processuale prima di proporre impugnazioni infondate.
  • Se vi e' contestazione sulla qualificazione giuridica in relazione a modifiche normative passate, verificare preliminarmente l'effettivo testo di legge vigente e le pronunce costituzionali che possono averne inciso l'operativita'.

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