Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati erano stati condannati per il reato previsto dagli artt. 113 e 450 cod. pen. in relazione al fatto di aver, in qualità di proprietari e per omissione colposa, fatto sorgere e persistere il pericolo di frana (accumulo di terre e rocce senza opere di contenimento, modificazione del deflusso delle acque piovane) durante i lavori per due capannoni. I ricorrenti deducevano, tra l'altro, mancanza di correlazione fra imputazione e sentenza (art. 521 c.p.p.) e, soprattutto, violazione di legge perché l'art. 450 cod. pen. punisce soltanto il far sorgere o persistere il pericolo di taluni eventi tassativamente elencati (disastro ferroviario, inondazione, naufragio, sommersione di nave o altro natante) e non include il pericolo di frana; dunque la condotta contestata non sarebbe prevista dalla legge come reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso nel motivo assorbente: dalle risultanze istruttorie e dalle motivazioni di merito emergeva che l'evento di pericolo concretamente accertato era il "pericolo di frana". L'art. 450 cod. pen., per la cui violazione erano stati condannati gli imputati, tutela però solo il pericolo degli eventi tassativamente indicati (inondazione, naufragio, disastro ferroviario, sommersione di nave o altro natante) e non il pericolo di frana. Ne consegue che la fattispecie per la quale è stata pronunciata condanna non è prevista dalla legge come reato. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
punisce chiunque, con la propria azione od omissione, fa sorgere o persistere il pericolo "di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante"
La Corte ha interpretato l'elencazione come tassativa: l'art. 450 tutela il pericolo solo degli eventi indicati e non di altri (quali la frana). Perciò non è punibile, ai sensi di tale norma, il far sorgere o persistere il pericolo di frana.
Norma che punisce il disastro colposo (occorrendo che l'evento si sia verificato) e comprende fra gli eventi anche la frana; la distinzione con l'art. 450 è che il 449 sanziona l'evento verificatosi (disastro), mentre il 450 sanziona solo il pericolo per talune, tassative, ipotesi.
Riferito nella motivazione quale norma che sanziona il reato di frana nella forma dolosa: la frana come evento di pericolo può essere rilevante nel quadro dei reati elencati al capo I ma non viene anticipata come pericolo dalla disciplina dell'art. 450.
Richiamato nei capi di imputazione per il concorso di persone nel reato (gli imputati tenuti insieme come corresponsabili).
Norma relativa alla correlazione fra imputazione e sentenza: i ricorrenti sostenevano che vi fosse difetto di correlazione tra il capo di imputazione (pericolo di frana) e la motivazione che richiamava anche inondazione, cioè una confusione tra fatti diversi; la Cassazione ha però deciso il ricorso sulla questione di diritto relativa alla non punibilità del pericolo di frana ai sensi dell'art. 450.
Massime di principio
- L'art. 450 c.p. contiene un elenco tassativo di eventi il cui "pericolo" è punito: se il pericolo accertato non rientra in quell'elenco (es. pericolo di frana), non può essere utilizzata tale norma per condannare.
- La frana, come evento, può essere sanzionata nella forma dolosa (art. 426) o come disastro colposo se l'evento si è verificato e rientra nell'art. 449; ma non è sanzionabile come mero pericolo anticipato ai sensi dell'art. 450.
- Deve esserci stretta corrispondenza tra la fattispecie materiale descritta nel capo di imputazione e la norma applicata: la conversione del giudizio su un evento materialmente diverso può integrare vizio rilevante e portare all'annullamento.
- Se il giudice di merito basa la condanna su un pericolo non previsto dalla norma invocata, la cassazione annulla senza rinvio perché manca la previsione di reato (principio di legalità e tassatività delle fattispecie penali).
- In situazioni simili occorre valutare se i fatti possano invece integrare il reato di disastro colposo (che richiede l'avvenimento dell'evento) o altre fattispecie penali; in mancanza di norma che punisca il mero pericolo per quel tipo di evento, la responsabilità penale non può essere affermata.
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