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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (sentenza del Tribunale di Pescara confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila). Granieri ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della prova (testimonianze e rinvenimento di banconote) e ha contestato la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. nonché il mancato riconoscimento prevalente dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.. Pollice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (sostenendo che il limite dovrebbe riferirsi alla pena concretamente inflitta e non al massimo edittale); (2) violazione di norme processuali (artt. 192 e 530 co.2 c.p.p.) perché non sarebbe stata effettuata la ricognizione personale ma solo il riconoscimento degli indumenti; (3) errata applicazione dell'art. 63 co.4 c.p. sostenendo che non potevano concorrere entrambe le aggravanti ad effetto speciale (recidiva e esposizione alla pubblica fede).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che: le decisioni di merito avevano motivazione coerente e non sussisteva insufficienza della prova; le doglianze che in realtà chiedevano una rivalutazione del fatto erano precluse in sede di legittimità; alcune questioni non erano state dedotte in appello e quindi erano inammissibili in cassazione; la Corte d'appello ha motivato il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (applicando correttamente l'art. 69 c.p. e non l'art. 63 co.4 c.p.); la richiesta dell'esimente per particolare tenuità è stata già adeguatamente respinta in primo grado e recepita dall'appello; la mancata ricognizione personale non ha reso la decisione viziata alla stregua delle risultanze probatorie complessive. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ciascuno è stato condannato, equitativamente, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Usato per enunciare i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione e questioni procedurali); la Corte ha ritenuto le censure infondate o precluse.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso; norma procedurale applicata correttamente per la descrizione dell'impugnazione.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle cose sottratte: la Corte ha ritenuto sussistente questa aggravante sulla base dei fatti e delle risultanze di merito.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: la Corte d'appello ha valutato in concreto tale attenuante e ne ha negato la prevalenza rispetto alle aggravanti, decisione ritenuta congruamente motivata.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza che chiedeva di riferire il limite alla pena concretamente inflitta, confermando che la valutazione era stata adeguatamente svolta dai giudici di merito.

  • artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norme sulla prova e riconoscimento: la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata ricognizione personale non abbia prodotto un vizio idoneo ad assorbire la ricostruzione probatoria complessiva, per cui la doglianza è infondata.

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Disposizione sulle aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha osservato che la norma non era applicabile al caso concreto, dovendosi invece operare il bilanciamento tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul bilanciamento di circostanze di segno diverso: applicata dalla Corte territoriale e ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione nel confronto tra aggravanti e attenuanti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha imposto il rimborso delle spese ai ricorrenti.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e successive proroghe

    Richiamato in ordine alle modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale; la trattazione è avvenuta secondo le norme emergenziali pro tempore richiamate.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione all'applicazione della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della sanzione equitativa: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione completa delle prove di merito: i motivi che si riducono a una diversa valutazione fattuale sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondati.
  • Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: chiomissione in sede di gravame rende la questione inammissibile per legittimità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta operata dai giudici di merito; l'argomentazione che il limite debba riferirsi alla pena inflitta anziché al massimo edittale deve essere proposta e sviluppata già in primo grado e in appello, con idonea motivazione.
  • L'assenza formale di una specifica operazione probatoria (es. ricognizione personale) può non essere decisiva se la valutazione complessiva delle risultanze probatorie è coerente e logicamente argomentata.
  • Quando concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve operare il bilanciamento ex art. 69 c.p.; l'art. 63 co.4 c.p. (incremento per più aggravanti ad effetto speciale) è richiamabile solo se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma.
  • La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'assegnazione delle spese e, in casi opportunamente valutati, il versamento alla Cassa delle ammende; è utile valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la strategia di impugnazione prima di ricorrere in cassazione.

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