Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per furto aggravato (sentenza del Tribunale di Pescara confermata dalla Corte d'appello di L'Aquila). Granieri ha dedotto insufficienza e contraddittorietà della prova (testimonianze e rinvenimento di banconote) e ha contestato la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 625 n.7 c.p. nonché il mancato riconoscimento prevalente dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.. Pollice ha dedotto: (1) violazione dell'art. 131-bis c.p. per mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto (sostenendo che il limite dovrebbe riferirsi alla pena concretamente inflitta e non al massimo edittale); (2) violazione di norme processuali (artt. 192 e 530 co.2 c.p.p.) perché non sarebbe stata effettuata la ricognizione personale ma solo il riconoscimento degli indumenti; (3) errata applicazione dell'art. 63 co.4 c.p. sostenendo che non potevano concorrere entrambe le aggravanti ad effetto speciale (recidiva e esposizione alla pubblica fede).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che: le decisioni di merito avevano motivazione coerente e non sussisteva insufficienza della prova; le doglianze che in realtà chiedevano una rivalutazione del fatto erano precluse in sede di legittimità; alcune questioni non erano state dedotte in appello e quindi erano inammissibili in cassazione; la Corte d'appello ha motivato il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti (applicando correttamente l'art. 69 c.p. e non l'art. 63 co.4 c.p.); la richiesta dell'esimente per particolare tenuità è stata già adeguatamente respinta in primo grado e recepita dall'appello; la mancata ricognizione personale non ha reso la decisione viziata alla stregua delle risultanze probatorie complessive. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e ciascuno è stato condannato, equitativamente, a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Usato per enunciare i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge, vizio di motivazione e questioni procedurali); la Corte ha ritenuto le censure infondate o precluse.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso; norma procedurale applicata correttamente per la descrizione dell'impugnazione.
art. 625 n. 7 cod. pen.
Aggravante dell'esposizione alla pubblica fede delle cose sottratte: la Corte ha ritenuto sussistente questa aggravante sulla base dei fatti e delle risultanze di merito.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Attenuante per particolare tenuità del danno patrimoniale: la Corte d'appello ha valutato in concreto tale attenuante e ne ha negato la prevalenza rispetto alle aggravanti, decisione ritenuta congruamente motivata.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la doglianza che chiedeva di riferire il limite alla pena concretamente inflitta, confermando che la valutazione era stata adeguatamente svolta dai giudici di merito.
artt. 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norme sulla prova e riconoscimento: la Corte ha ritenuto che l'eventuale mancata ricognizione personale non abbia prodotto un vizio idoneo ad assorbire la ricostruzione probatoria complessiva, per cui la doglianza è infondata.
art. 63, comma 4, cod. pen.
Disposizione sulle aggravanti ad effetto speciale: la Corte ha osservato che la norma non era applicabile al caso concreto, dovendosi invece operare il bilanciamento tra circostanze previsto dall'art. 69 c.p.
art. 69 cod. pen.
Norma sul bilanciamento di circostanze di segno diverso: applicata dalla Corte territoriale e ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione nel confronto tra aggravanti e attenuanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile: la Corte ha imposto il rimborso delle spese ai ricorrenti.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. L. n.176/2020) e successive proroghe
Richiamato in ordine alle modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale; la trattazione è avvenuta secondo le norme emergenziali pro tempore richiamate.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione all'applicazione della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della sanzione equitativa: la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione completa delle prove di merito: i motivi che si riducono a una diversa valutazione fattuale sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondati.
- Questioni non sollevate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione: chiomissione in sede di gravame rende la questione inammissibile per legittimità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione concreta operata dai giudici di merito; l'argomentazione che il limite debba riferirsi alla pena inflitta anziché al massimo edittale deve essere proposta e sviluppata già in primo grado e in appello, con idonea motivazione.
- L'assenza formale di una specifica operazione probatoria (es. ricognizione personale) può non essere decisiva se la valutazione complessiva delle risultanze probatorie è coerente e logicamente argomentata.
- Quando concorrono circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve operare il bilanciamento ex art. 69 c.p.; l'art. 63 co.4 c.p. (incremento per più aggravanti ad effetto speciale) è richiamabile solo se ricorrono le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma.
- La presentazione di ricorsi manifestamente infondati può comportare l'assegnazione delle spese e, in casi opportunamente valutati, il versamento alla Cassa delle ammende; è utile valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la strategia di impugnazione prima di ricorrere in cassazione.
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