Cassazione Penale, Sentenza n. 48517/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 593‑bis c.p.p., sostenendo che l'appello proposto dal Procuratore Generale fosse illegittimo perché privo della preventiva e formale acquiescenza del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia. Il ricorso evidenzia la tempistica: sentenza del GIP resa in udienza il 15/05/2020 (motivazione depositata 01/06/2020) e atto di appello del Procuratore Generale depositato l'08/07/2020, senza che fosse stata ottenuta l'acquiescenza espressa del Procuratore della Repubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla luce dell'interpretazione delle Sezioni Unite (n. 21716/23), la proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale vale a fondare la sua legittimazione: tale deposito presuppone che il Procuratore Generale abbia esercitato la funzione di verifica e coordinamento prevista dall'art. 166‑bis disp. att. c.p.p. e, quindi, abbia assunto la responsabilità ordinamentale di indicare il proprio ufficio come legittimato. Poiché il Procuratore della Repubblica non ha proposto impugnazione, non risultano elementi ostativi alla legittimazione del Procuratore Generale. Conseguentemente il motivo è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La pronuncia non ha annullato la riforma di merito che aveva riqualificato il fatto da comma 5 a comma 4 dell'art. 73 DPR n. 309/90 e aumentato la pena, ma si è limitata a confermare la regolarità dell'appello del Procuratore Generale.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (commi 4 e 5)
Norma sostanziale relativa ai reati di detenzione/traffico di stupefacenti; la Corte d'Appello ha riqualificato il fatto dal comma 5 al comma 4 e rideterminato la pena in base alla diversa fattispecie applicabile.
art. 593‑bis cod. proc. pen.
Regola la legittimazione del Pubblico Ministero all'appello: attribuisce il diritto di appellare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e limita la facoltà del Procuratore Generale alla sola ipotesi di avocazione o allorché il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza; la Corte ha interpretato la norma alla luce delle Sezioni Unite nel senso che il deposito dell'appello da parte del Procuratore Generale fonda la sua legittimazione, avendo presupposto il coordinamento e la verifica ex art. 166‑bis.
art. 166‑bis disp. att. cod. proc. pen.
al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative alle impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore generale presso la Corte di Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del Distretto
Attribuisce al Procuratore Generale una funzione di promozione di intese e coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto; la Corte ha ritenuto che l'esercizio di tale funzione sia presunto dalla scelta del Procuratore Generale di proporre appello.
d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11
Intervento normativo che ha introdotto l'art. 593‑bis e l'art. 166‑bis disp. att., finalizzato a razionalizzare le impugnazioni del Pubblico Ministero, assegnando un ruolo propulsivo e di coordinamento all'ufficio di vertice distrettuale.
Sezioni Unite, n. 21716 del 23/02/2023
Interpretazione di sistema secondo cui la proposizione dell'appello da parte del Procuratore Generale vale a dimostrare che è stato svolto il coordinamento e la verifica con i Procuratori della Repubblica; il giudice dell'impugnazione non è chiamato a sindacare il contenuto delle intese interne; la presentazione concorrente di impugnative da parte dei due uffici è un evento patologico che indica mancata acquisita acquiescenza e mancata operatività delle intese.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 11/2018 e l'interpretazione delle Sezioni Unite (n. 21716/2023), la presentazione dell'appello da parte del Procuratore Generale è generalmente considerata sufficiente a fondare la sua legittimazione, perché implica che sia stata svolta la funzione di coordinamento con i Procuratori della Repubblica.
- Se il Procuratore della Repubblica non esercita il proprio diritto di impugnazione nei termini, l'appello del Procuratore Generale è normalmente ritenuto ammissibile; la mancata impugnazione da parte dell'ufficio di base conferma l'operatività del coordinamento.
- Il ricorrente che contesti la legittimazione del Procuratore Generale deve fornire elementi concreti che dimostrino l'inesistenza dell'intesa o la presenza di una concorrenza d'impugnazione (cioè l'appello anche del Procuratore della Repubblica), parametro che indica la mancata operatività delle intese interne.
- La Corte non è chiamata a sindacare nel merito le intese o il loro contenuto: la verifica è in primo luogo interna alla Procura e l'intervento della Corte si limita a valutare la regolarità esterna (presenza o meno di altre impugnazioni, tempestività, ecc.).
- In pratica, per difendersi efficacemente in casi analoghi, è utile controllare i termini e gli atti di impugnazione depositati dagli uffici requirenti: l'assenza di un impugnazione del Procuratore della Repubblica rafforza la regolarità dell'appello del Procuratore Generale; la presenza di impugnazioni concorrenti può essere usata per denunciare la mancata cooperazione e incidere sull'ammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48518/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →