Cassazione Penale, Sentenza n. 48518/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione, limitato agli effetti civili, per contestare la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato l'assoluzione di Nicholas Prinzivalli per il reato di omicidio colposo relativo a un incidente stradale. I ricorrenti deducevano: (1) vizio di motivazione per mancata considerazione delle doglianze sollevate in appello (tra cui il travisamento della consulenza tecnica del PM e la mancata valutazione della consulenza tecnica di parte civile); (2) errore nella valutazione delle consulenze tecniche, lamentando che i giudici avessero riassunto in modo parziale gli accertamenti e omesso di considerare la consulenza delle parti civili che ravvisava la presenza di una terza auto; (3) travisamento/omissione nella valutazione della testimonianza oculare del teste Antonino Guicciardi (che avrebbe riferito della presenza di una terza vettura e che la Fiat Panda si era fermata allo stop); (4) errata applicazione del principio dell'affidamento nella circolazione stradale e mancata valutazione di una velocità non adeguata tenuta da Prinzivalli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Nel motivare, la Corte ha ritenuto congruo e non illogico il percorso argomentativo dei giudici di merito che, sulla base delle consulenze tecniche e della perizia d'ufficio, avevano ritenuto che l'incidente fosse dipeso dal mancato rispetto dello stop da parte del conducente della Fiat Panda (velocità stimata ~21 km/h) e che la Fiat Palio di Prinzivalli non potesse evitare l'urto a causa della rapidità della manovra di svolta. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni tecniche e probatorie e ha ritenuto inammissibili o manifestamente infondati i motivi che riproponevano una diversa rilettura del compendio probatorio. Il motivo relativo alla testimonianza è stato dichiarato inammissibile anche per carenza del principio di autosufficienza (la testimonianza non era integralmente trascritta o allegata). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
citato nel capo di imputazione relativo all'omicidio colposo
Norma penale che disciplina l'omicidio colposo; nel processo era l'articolo contestato all'imputato ma la decisione di merito ha assolto l'imputato dall'accusa fondata su questa norma in ragione degli accertamenti sulle cause dell'incidente.
art. 141 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
richiamato in rapporto all'obbligo di moderare la velocità e adattarla alle condizioni di visibilita' e traffico
La norma impone all'utente di adeguare la velocità alle condizioni di circolazione; i periti hanno valutato che una diversa velocità di Prinzivalli non avrebbe comunque evitato l'impatto, mentre la violazione della precedenza/obbligo di arresto imputata alla Fiat Panda è risultata decisiva.
art. 616 c.p.p.
applicato per imporre l'obbligo di versare 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende
Norma processuale che prevede l'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso per colpa: la Corte l'ha applicata ritenendo non indolente la condotta che ha portato all'inammissibilita'.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio o tecnico: per impugnare con successo va dimostrato un vizio logico-giuridico nella motivazione dei giudici di merito, non si può limitarsi a proporre una diversa ipotesi ricostruttiva.
- Quando si invocano dichiarazioni testimoniali in Cassazione (per censurare la valutazione della prova), la relativa deposizione deve essere integralmente trascritta o allegata al ricorso per rispettare il principio di autosufficienza; in mancanza il motivo è inammissibile.
- La consulenza tecnica di parte è un mezzo di prova a sostegno della parte ma non vincola il giudice; il giudice non è tenuto a rispondere punto per punto a tutti i rilievi tecnici se ha spiegato adeguatamente le ragioni del proprio convincimento basandosi su accertamenti valutati complessivamente.
- Il principio dell'affidamento nella circolazione stradale è temperato dalla prevedibilità: l'utente della strada può essere ritenuto responsabile per il comportamento altrui solo se l'evento rientra nel limite della prevedibilità concreta delle condizioni di traffico e visibilità.
- Se si contesta in cassazione la valutazione di perizie tecniche occorre indicare specifici vizi nel percorso motivazionale (contraddizioni, omissioni rilevanti, illogicita' manifeste) per superare il divieto di riesame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48509/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48511/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48513/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48516/2023 del 06/12/2023
- Sentenza penale · 6 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48517/2023 del 06/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →