Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48515/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha confermato la condanna per guida senza patente. Il ricorso articolava tre motivi: 1) censura per presunta violazione degli artt. 464-bis e 464-novies c.p.p. e vizio di motivazione rispetto al rigetto della richiesta di messa alla prova riproposta dopo revoca; 2) censura per errata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio di motivazione; 3) vizio di motivazione per la negata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittimo il divieto di riproporre l'istanza di messa alla prova dopo la revoca (art. 464-novies c.p.p.), corretta l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. in quanto la condotta è risultata non occasionale/reiterata e l'offesa non di particolare tenuità, e adeguata la motivazione – benché sintetica – circa il diniego delle attenuanti generiche in ragione della pericolosità e della non occasionalità della condotta. Condanna alle spese processuali per il ricorrente (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 464-novies c.p.p.

    "Nei casi di cui all'art. 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta."

    La norma vieta la riproposizione dell'istanza di messa alla prova dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione; il tribunale e la Corte d'appello hanno correttamente applicato il divieto al caso concreto.

  • art. 131-bis c.p.

    L'esimente per particolare tenuità non è applicabile quando la condotta è abituale o reiterata (anche in ragione della specifica previsione che alcune fattispecie richiedono reiterazione nel biennio) o quando l'offesa non è di scarsa gravità. La Corte ha ritenuto ostativa l'abitualità/reiterazione e la non esiguità dell'offesa nel reato di guida senza patente.

  • art. 133 c.p.

    La motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche può essere sintetica ma deve indicare le ragioni rilevanti: nel caso è stato richiamato il pericolo della condotta e la sua non occasionalità come giustificazione sufficiente.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Dopo la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, la stessa istanza non può essere riproposta: il giudice e la Corte d'appello applicano rigidamente il divieto previsto dall'art. 464-novies c.p.p.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando la condotta è abituale o reiterata e quando l'offesa non è di modesta entità; per reati la cui rilevanza penale dipende dalla reiterazione (es. guida senza patente reiterata nel biennio) l'esimente è spesso inapplicabile.
  • La negazione delle attenuanti generiche rientra nell'area di discrezionalità del giudice di merito; in sede di legittimità la valutazione non è riaperta se la motivazione, anche sintetica, indica ragioni pertinenti quali pericolosità e non occasionalità della condotta.
  • In cassazione non si può ottenere una rivalutazione estesa dei fatti quando la censura si limiti a contestare l'apprezzamento discrezionale dei giudici di merito, salvo che emerga una manifesta illogicità o assenza di motivazione.
  • Chi impugna deve documentare concretamente gli elementi ostativi all'applicazione delle norme invocate (es. prova dell'assenza di reiterazione o della minore offensività) perché mere affermazioni generiche non bastano a superare il vaglio di legittimità.
  • La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), per cui è prudente valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.