Cassazione Civile, Ordinanza n. 22118/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello di una società contribuente contro un avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP relativo all'anno d'imposta 2008. L'accertamento riguardava il recupero a tassazione di costi e IVA riferiti a rapporti con alcune società, in particolare per documentazione relativa a un contratto di appalto e ad atti connessi che non era stata esibita in sede di verifica fiscale, ma prodotta solo nel giudizio di primo grado. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, sostenendo che la CTR non avesse spiegato le ragioni dell'accoglimento dell'appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sull'inutilizzabilità, in sede amministrativa e contenziosa, dei documenti non esibiti al verificatore e poi prodotti in giudizio, assumendo che la CTR avesse erroneamente valutato tale documentazione senza che la contribuente avesse provato una causa non imputabile dell'omessa esibizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente ma sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva correttamente applicato la disciplina dell'inutilizzabilità dei documenti non esibiti in fase di verifica e successivamente prodotti in giudizio senza prova della causa non imputabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato in relazione al requisito motivazionale della sentenza tributaria
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato per il contenuto minimo della motivazione della sentenza tributaria
evocato come parametro della motivazione della sentenza
art. 111 Cost.
richiamato quale fondamento del dovere di motivazione
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
utilizzato come vizio denunciabile per nullità della sentenza o del procedimento
art. 32, commi 3 e 4, d.P.R. 600/1973
i documenti non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo deposito con l'atto introduttivo e dichiarazione di impossibilità non imputabile
rende applicabile, anche alle imposte sui redditi, la disciplina dell'art. 52 d.P.R. 633/1972 sugli accessi, ispezioni e verifiche
art. 51, comma 5, d.P.R. 633/1972
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla mancata esibizione documentale in sede di verifica
art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972
prevede l'inutilizzabilità, a favore del contribuente, dei documenti di cui sia stata rifiutata l'esibizione
art. 52, commi 5 e 10, d.P.R. 633/1972
interpretata nel senso che il rifiuto di esibizione comprende anche la mancata risposta e comporta la preclusione probatoria in sede amministrativa e contenziosa
art. 52, comma 10, d.P.R. 633/1972
richiamato nel testo della disciplina sull'inutilizzabilità dei documenti non esibiti
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
richiamato anche per la doglianza di violazione di legge/procedurale dedotta nel secondo motivo
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando pur esistendo graficamente non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è invece nulla se espone, sia pure sinteticamente, le ragioni essenziali della decisione.
- Nel processo tributario, i documenti non esibiti in sede di verifica o in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere successivamente utilizzati a favore del contribuente in sede contenziosa, salvo che il contribuente li produca con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile.
- La preclusione all'utilizzo dei documenti non esibiti opera anche quando la mancata esibizione sia stata qualificata come 'mancata risposta' all'invito dell'ufficio; in tal caso il giudice non può valorizzare quei documenti se manca la prova dell'impedimento non imputabile.
- L'errore del giudice di merito nella ricostruzione della fattispecie e nell'applicazione della disciplina dell'inutilizzabilità documentale integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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