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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14544/2026 del 16/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione all’imposta di registro dovuta per un atto di compravendita stipulato il 25 novembre 2013, con contestazione della decadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, conv. in l. n. 25 del 2010, perché l’immobile alienato non sarebbe stato rurale. Si trattava di un locale/deposito di vecchia costruzione, adibito a ricovero di attrezzi agricoli, ubicato in Putignano. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte, con annullamento delle sole sanzioni; in appello il giudice tributario regionale ha accolto l’appello del contribuente e ha annullato integralmente l’atto. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell’art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009, per avere riconosciuto l’agevolazione nonostante la mancanza di ruralità e il fatto che il bene fosse stato trasferito isolatamente, senza terreno agricolo pertinenziale; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, per asserita ultrapetizione nell’annullamento delle sanzioni; (3) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, per motivazione ritenuta apparente o inesistente; (4) violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997, per non avere considerato la colpevolezza del contribuente in relazione alle sanzioni. Il contribuente ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la liquidazione delle spese di lite, ritenuta inferiore ai minimi/tabellari e priva di considerazione delle spese borsuali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo sull’agevolazione: il giudice di merito aveva accertato in fatto il carattere pertinenziale del manufatto, giudizio non sindacabile in cassazione, e aveva correttamente escluso che il classamento catastale o l’annotazione di ruralità fossero requisiti decisivi per l’agevolazione in questione. È stato invece dichiarato inammissibile, per novità della questione, il profilo relativo al trasferimento del fabbricato senza terreno agricolo, perché mai dedotto prima nei gradi di merito. I motivi dell’Agenzia sulle sanzioni sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché l’annullamento integrale dell’atto rendeva superflua ogni questione sulle sanzioni; inoltre, la conferma dell’annullamento dell’avviso faceva comunque venir meno l’interesse a discutere delle sanzioni. La Corte ha invece accolto il ricorso incidentale del contribuente sulla liquidazione delle spese di lite, rilevando che la Corte territoriale aveva liquidato un importo omnicomprensivo molto esiguo, sotto i valori tabellari minimi, senza indicare le ragioni dello scostamento e senza distinguere le fasi processuali né considerare gli esborsi. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194 del 2009

    Per l’agevolazione sui trasferimenti di terreni e relative pertinenze qualificati agricoli, rileva l’effettivo vincolo pertinenziale tra bene principale e accessorio, da accertare in concreto; non è decisivo il solo classamento catastale né l’annotazione di ruralità.

  • L. n. 25 del 2010

    Norma di conversione del d.l. n. 194 del 2009 richiamata quale base dell’agevolazione fiscale in discussione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge nei motivi esaminati.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di deduzione del vizio motivazionale/processuale relativo alla motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocato per lamentare ultrapetizione sulle sanzioni.

  • art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997

    È evocato in relazione al regime sanzionatorio tributario oggetto di contestazione, ma la questione è stata ritenuta priva di interesse.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza deve esporre le ragioni della decisione; nel caso concreto la doglianza è stata superata dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse sulle sanzioni.

  • art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiede una motivazione della decisione tributaria; anche qui la censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse.

  • art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997

    È richiamato per il profilo soggettivo della colpevolezza in materia di sanzioni, ma la Corte non vi ha dato seguito per difetto di interesse.

  • d.m. n. 55 del 2014

    I parametri tabellari per la liquidazione dei compensi non sono più rigidi minimi inderogabili; tuttavia lo scostamento apprezzabile dai valori medi deve essere motivato e la liquidazione va svolta per singole fasi.

  • artt. 1 e 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati dal contribuente per contestare la liquidazione delle spese processuali nel giudizio tributario.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dal contribuente a sostegno della censura sulle spese di lite, in relazione al diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La disposizione sull’ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato che operano mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di agevolazioni fiscali per trasferimenti di terreni e relative pertinenze, il requisito decisivo è l’esistenza in concreto del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio; il mero dato catastale o l’annotazione di ruralità non sono, da soli, decisivi.
  • In cassazione non sono sindacabili, se congruamente espressi nei limiti del giudizio di fatto, gli accertamenti del giudice di merito sulla natura pertinenziale del bene.
  • Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Se l’atto impositivo viene integralmente annullato, le censure che riguardano solo le sanzioni possono difettare di interesse, perché l’eliminazione dell’atto fa venir meno l’utilità concreta della decisione su quel profilo.
  • La liquidazione delle spese processuali, dopo il d.m. n. 55 del 2014, non richiede motivazione quando resta entro un range tabellare fisiologico, ma lo scostamento apprezzabile dai parametri medi o una liquidazione significativamente esigua richiedono specifica giustificazione.
  • Le spese di lite nel processo tributario devono essere liquidate con riferimento alle singole fasi, così da consentire il controllo della correttezza del compenso e la distinzione tra compensi ed esborsi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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