Cassazione Civile, Sentenza n. 27588/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio è stato sanzionato per avere, tra 2016 e 2017, stipulato 254 compravendite con mutuo in cui il prezzo inglobava le spese (a carico in realtà del venditore) ma nel contratto era inserita la clausola "spese come per legge", creando ambiguità; inoltre il notaio avrebbe fatturato le spese del mutuo a soggetti terzi (venditori). Si contestava che tali condotte avrebbero indotto le banche a erogare mutui di importo superiore a quello "altrimenti conseguibile" (violazione dei limiti prudenziali del TUB) e avrebbero alterato la concorrenza tra notai e il decoro della professione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto quattro dei cinque motivi di ricorso proposti dal notaio, confermando i rilievi di responsabilità disciplinare (art.147 l.89/1913 e art.14 codice deontologico) relativi all'ambiguità dei contratti, alla fatturazione a terzi e alla reiterazione delle condotte, ritenendo fondate le argomentazioni della Corte d'Appello sul pregiudizio verso banche, parti e categoria. Ha però accolto il quinto motivo: la Corte d'Appello aveva erroneamente condannato il ricorrente al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; la Cassazione ha cassato l'ordinanza limitatamente a questo punto e dichiarato non dovuto tale ulteriore contributo. In sostanza la sanzione disciplinare (sospensione) è confermata, salvo l'obbligo del doppio contributo.
Norme richiamate
legge n.89/1913, art.147
«1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato;»
La Corte ha ritenuto integrata la sanzionabilità disciplinare sia per il discredito arrecato alla categoria (lett. a) sia per la violazione sistematica di regole deontologiche di correttezza e concorrenza (lett. b), in quanto la condotta non trasparente e la fatturazione a terzi avevano potenzialmente pregiudicato banche, parti e concorrenza tra notai.
Codice deontologico, art.14
"configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti: ... b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti."
La Corte ha interpretato l'art.14 nel senso che la ripetuta adozione di clausole contrattuali ambigue e di pratiche di fatturazione irregolare costituisce comportamento "compiacente" e di sleale concorrenza rispetto agli altri notai.
La norma prudenziale sui limiti di erogazione del credito è stata richiamata a titolo di interesse pubblico/protetto: la Corte ha ritenuto che la pratica contrattuale ambigua fosse idonea a consentire erogazioni di mutui non coerenti con le finalità prudenziali della normativa bancaria, costituendo elemento di disvalore disciplinare anche se non era necessario provare il superamento effettivo del limite per la decisione disciplinare.
"(richiamato nel testo come) ex art. 1475 c.c., erano a carico del compratore"
La Corte ha osservato che la formula contrattuale usata ("spese come per legge") richiamava la regola che normalmente pone le spese a carico del compratore; l'uso simultaneo di previsioni contrarie ha creato ambiguità, elemento valutato negativamente dal punto di vista deontologico.
DPR 633/1972, art.21 (fiscale)
"la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi"
La Corte ha ritenuto che l'emissione sistematica di fatture a soggetti diversi da quelli destinatari della prestazione (fatturazione ai venditori per spese di mutuo sostenute da acquirenti) configurava violazione fiscale e ulteriore elemento sanzionabile in ambito deontologico.
legge n.89/1913, art.144
La norma sulle attenuanti (riduzione della sanzione per riparazione) è stata interpretata nel senso che la semplice cessazione della prassi non vale come "condotta riparativa" sufficiente a garantire la diminuzione obbligatoria della sanzione; il riconoscimento delle attenuanti generiche resta discrezionale.
D.P.R. 115/2002, art.13 comma 1-quater
La Corte ha ritenuto erronea l'applicazione dell'obbligo del doppio contributo unificato nel procedimento di reclamo disciplinare davanti alla Corte d'Appello, in quanto la giurisprudenza della Cassazione esclude la sussistenza del doppio contributo in giudizi non di tipo impugnatorio.
Codice di procedura civile, art.115 e art.360 c.p.c.
Richiamati come parametri procedurali nei motivi di ricorso (vizii di motivazione, valutazione delle risultanze probatorie e del travisamento). La Corte ha valutato che le doglianze del ricorrente non colpivano il nucleo logico della decisione e parte sono state ritenute inammissibili o infondate.
Massime di principio
- Un notaio non è mero recepitor della volontà contrattuale: deve garantire chiarezza dell'atto e segnalare/rifiutare disposizioni che possano arrecare pregiudizio a interessi pubblici o di terzi (es. stabilità bancaria).
- Clausole contrattuali ambigue che mostrino discrepanze tra la dicitura formale e la realtà economica possono integrare responsabilità disciplinare anche se formalmente richiamano norme civilistiche (es. art.1475 c.c.).
- La reiterazione di pratiche scorrette (alto numero di atti simili) aggrava la posizione disciplinare e può giustificare sanzioni più severe; la diffusione della pratica da parte di altri notai non esclude la responsabilità individuale.
- La fatturazione a soggetti diversi dal reale destinatario della prestazione costituisce violazione fiscale che integra un profilo deontologico autonomo.
- La mera cessazione della condotta contestata non costituisce automaticamente comportamento riparativo ai fini delle attenuanti: per ottenere la riduzione della sanzione è necessario dimostrare azioni riparatorie specifiche e rilevanti.
- Nei procedimenti di reclamo disciplinare avanti la Corte d'Appello non può essere richiesto il 'doppio contributo' previsto dall'art.13 DPR 115/2002 quando il giudizio non è di natura impugnatoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27563/2024 del 24/10/2024
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27568/2024 del 24/10/2024
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27576/2024 del 24/10/2024
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27577/2024 del 24/10/2024
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27580/2024 del 24/10/2024
- Sentenza civile · 24 ott 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 27581/2024 del 24/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →