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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29417/2022 del 10/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché, per una parte, tendevano a censurare accertamenti di fatto insindacabili in cassazione e, per altra parte, introducevano questioni nuove o non dimostravano, con adeguata indicazione degli atti, di essere state ritualmente riproposte in appello. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

L'associazione impugnava sei intimazioni di pagamento deducendo: l'inesistenza o invalidità delle notifiche eseguite direttamente dall'agente della riscossione; l'omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte; la mancata indicazione del responsabile del procedimento. La CTR, però, aveva confermato gli atti su appello dell'agente della riscossione. In Cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi, sostanzialmente riproponendo le censure sulla regolarità delle notifiche, sul luogo di notifica, sull'assenza del responsabile del procedimento e sulla mancata previa notifica delle cartelle. La Corte ha ritenuto che la notifica fosse stata comunque sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo gli atti stati tempestivamente impugnati; ha inoltre rilevato che alcune doglianze erano nuove o non autosufficientemente dedotte, perché non era stato indicato dove fossero state specificamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti della riscossione; la Corte osserva che, nel caso concreto, la notifica era stata ritenuta regolare dal giudice di merito e comunque la eventuale nullità risultava sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • art. 14 L. 890/1982

    Citata insieme alla disciplina della notificazione degli atti; non viene ricavata una regola autonoma diversa da quella applicata dal giudice di merito sulla regolarità della notifica.

  • art. 60 D.P.R. 600/1973

    Richiamato tra le norme sulla notificazione degli atti tributari.

  • artt. 137 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata se l'atto raggiunge lo scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto stesso.

  • art. 346 c.p.c.

    Le domande ed eccezioni non accolte o assorbite devono essere espressamente riproposte in appello; in difetto opera la presunzione di rinuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione di un atto impositivo è sanata quando il destinatario abbia comunque raggiunto lo scopo dell'atto, come accade se lo impugna tempestivamente.
  • In cassazione non possono essere riesaminati gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito sulla regolarità concreta della notificazione, se non nei limiti dei vizi dedotti e ammissibili.
  • Le eccezioni o questioni assorbite o superate in primo grado, se non accolte in appello, devono essere espressamente riproposte dalla parte vittoriosa nel giudizio di primo grado; altrimenti si presume la rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione opera il principio di autosufficienza: chi deduce la riproposizione in appello di una specifica difesa deve indicare puntualmente dove essa sia stata effettivamente formulata negli atti di causa.
  • La censura che introduca per la prima volta in cassazione un vizio non trattato o non riproposto nei precedenti gradi è inammissibile.
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Come è indicizzato

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RamiTributiProcesso civile
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