Cassazione Civile, Ordinanza n. 03776/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex legge Pinto promosso da una società per la durata irragionevole di una procedura fallimentare nella quale essa aveva presentato domanda di insinuazione al passivo per un credito di euro 11.939,51. Il Ministero della giustizia, soccombente in appello, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Napoli con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che la nozione di irrisorietà della pretesa va valutata anche in relazione alle condizioni personali/economiche dell’istante e non solo in termini oggettivi; con il secondo ha denunciato la violazione della stessa norma, dell’art. 5-ter l. n. 89/2001 e degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., lamentando che la Corte d’appello avesse escluso l’applicabilità della presunzione di insussistenza del pregiudizio nella fase di opposizione, come se essa operasse solo nella fase monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della Corte d’appello nella parte in cui aveva escluso l’operatività della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 nella fase di opposizione ex art. 5-ter, affermando che l’opposizione non introduce un autonomo giudizio ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento, sicché le presunzioni legali operano anche in tale fase fino a prova contraria. Tuttavia ha confermato il rigetto dell’opposizione perché la somma azionata nel giudizio presupposto non era irrisoria e il Ministero non aveva indicato fatti specifici idonei a dimostrare, anche in relazione alle condizioni personali della parte, la ricorrenza della presunzione di insussistenza del pregiudizio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; non è stata fatta la dichiarazione sul contributo unificato per l’esenzione dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
"irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte"
Integra una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo; la presunzione opera sia nella fase monitoria sia nella fase di opposizione e richiede un accertamento di fatto sull’irrisorietà, valutato con criteri oggettivi e soggettivi.
L’opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento di equa riparazione; perciò non mutano le posizioni delle parti né il regime delle presunzioni e dell’onere della prova.
Richiamato per le presunzioni semplici e il rapporto tra fatto noto e fatto ignoto, in un contesto in cui la Corte ribadisce la natura presuntiva legale della disciplina speciale.
Richiamato per il regime delle presunzioni legali iuris tantum e per l’efficacia fino a prova contraria.
Richiamato in tema di riparto dell’onere probatorio: chi intende superare la presunzione deve fornire prova contraria specifica.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’accertamento dell’irrisorietà e della prova contraria è giudizio di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo o dei vizi motivazionali radicali.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte ricorrente deve indicare specificamente i fatti decisivi e gli atti rilevanti posti a fondamento del motivo.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è stata disposta la dichiarazione di obbligo del contributo unificato per l’esenzione dell’Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo prevista dalla legge Pinto per l’irrisorietà della pretesa opera come presunzione iuris tantum e può essere vinta con prova contraria specifica.
- L’irrisorietà della pretesa o del valore della causa va valutata in concreto, tenendo conto sia di un parametro oggettivo, legato all’entità economica della lite, sia di un parametro soggettivo, relativo alle condizioni personali dell’istante.
- Nella legge Pinto, l’opposizione al decreto non introduce un autonomo giudizio, ma costituisce una fase del medesimo procedimento a contraddittorio pieno; di conseguenza, le presunzioni legali e il relativo riparto dell’onere della prova operano anche in sede di opposizione.
- La nozione di posta in gioco rileva sia per verificare il diritto all’indennizzo sia per quantificarlo: quando la controversia presupposta è bagatellare, il pregiudizio da ritardo può essere escluso.
- In cassazione, l’apprezzamento sull’irrisorietà della pretesa e sulla sufficienza della prova contraria è un giudizio di fatto, censurabile solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale e dell’omesso esame di fatti decisivi specificamente allegati.
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