Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI con cui il comune ha rettificato, per gli anni 2008 e 2009, il valore dichiarato da una società per alcune aree fabbricabili di sua proprietà, attribuendo un maggior valore imponibile e quindi una maggiore imposta. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva respinto le questioni preliminari ma aveva ridotto il valore unitario a mq da 120 euro a 70 euro. In appello, a seguito dell’impugnazione della società e dell’appello incidentale del comune, la CTR ha accolto l’appello del comune e respinto quello della contribuente, ritenendo sufficientemente motivati gli avvisi, sufficiente l’allegato con i valori venali, inammissibili le eccezioni nuove e, nel merito, più convincenti la perizia e gli altri elementi valorizzati dal comune, compreso un preliminare di vendita coinvolgente la stessa società e una precedente decisione sul valore di terreni simili. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi, per non avere considerato vincoli urbanistici, consortili, ambientali e di destinazione che avrebbero reso i terreni di fatto inedificabili o comunque meno edificabili; 2) violazione della disciplina sulla motivazione degli avvisi di accertamento ICI, per mancata indicazione dei parametri tassativi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 e per motivazione asseritamente generica e non analitica; 3) violazione dell’art. 1, comma 162, l. 296/2006, per avere la CTR ritenuto sufficiente l’allegato A contenente i valori venali anche in assenza di allegazione di tutti gli atti notarili richiamati; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’annualità 2009 e sulle relative domande. Il comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva esaminato il tema delle caratteristiche dei terreni e aveva valutato il complesso delle prove senza dover confutare analiticamente ogni risultanza processuale. Ha respinto il secondo motivo affermando che l’avviso conteneva gli elementi richiesti dalla legge e che l’eventuale contestazione della valutazione concreta dei terreni sarebbe stata inammissibile in sede di legittimità perché volta a ottenere una rivalutazione del fatto. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la CTR aveva correttamente ritenuto sufficiente l’allegato A contenente i valori venali, idoneo a mettere il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Ha respinto anche il quarto motivo, rilevando che la CTR aveva riunito i due giudizi, aveva trattato unitariamente le annualità 2008 e 2009 e aveva comunque deciso in modo riferibile a entrambe. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia comunque esaminato il fatto storico rilevante e abbia motivato sulla base del complesso delle prove.
La violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non consente di contestare la sola valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
La nullità per omessa pronuncia richiede la mancanza di decisione sul capo di domanda; non ricorre se la questione risulta comunque assorbita o trattata unitariamente nella motivazione.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda; nel caso concreto la Corte ha escluso l’omissione perché la CTR aveva deciso anche sull’annualità 2009.
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche."
Il valore imponibile delle aree fabbricabili va determinato considerando i criteri legali indicati, ma la loro applicazione concreta resta una valutazione di merito non sindacabile se adeguatamente motivata.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale."
La motivazione è sufficiente quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; l’allegazione dell’atto richiamato non è necessaria se il contenuto essenziale è riprodotto o comunque reso conoscibile.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte non vi fonda una autonoma statuizione decisoria.
art. 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 446/1997
Richiamato come base dei valori di riferimento stabiliti dal comune e utilizzati nell’avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norma che inserisce il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di impugnazione degli avvisi di accertamento ICI relativi ad aree fabbricabili, la motivazione dell’atto è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum, anche se non contiene una confutazione analitica di ogni possibile rilievo difensivo.
- La mancata considerazione espressa di tutte le risultanze istruttorie non integra di per sé vizio di omesso esame, se il giudice di merito ha comunque valutato il fatto storico rilevante e ha esplicitato gli elementi probatori ritenuti decisivi.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione della fattispecie concreta: tale censura attiene al merito ed è preclusa in cassazione.
- In materia di motivazione degli avvisi fondati su valori venali di aree fabbricabili, è sufficiente l’indicazione dei criteri e degli elementi essenziali di stima, compresi eventuali valori di riferimento o allegati esplicativi, senza necessità di riprodurre o allegare integralmente tutti gli atti richiamati se il loro contenuto essenziale risulta comunque conoscibile.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur non affrontando separatamente ogni annualità o ogni domanda in modo autonomo, mostra di avere esaminato unitariamente i giudizi riuniti e di avere statuito in modo riferibile a tutte le annualità controverse.
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