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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14291/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di insinuazione al passivo per il pagamento di una fornitura di energia elettrica resa in regime di salvaguardia presso impianti riconducibili alla società fallita. Il giudice delegato aveva escluso il credito richiamando la sospensione dei rapporti contrattuali ex art. 72 l.f. e la mancanza di subentro della curatela; il tribunale, invece, aveva accolto solo in parte l'opposizione, ammettendo in prededuzione una somma limitata al periodo dicembre 2019-maggio 2020, ritenendo che vi fosse stato subentro del curatore nel contratto e che la prestazione fosse stata resa in favore della procedura e fosse utile perché connessa a impianti di pubblica utilità. Le ricorrenti hanno impugnato il decreto con tre motivi: 1) violazione delle norme sulla struttura ed efficacia del contratto e sulla fornitura, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto risolto il rapporto senza un evento estintivo tipico e che la mail del curatore del 7/5/2020 non integrasse recesso o voltura; 2) violazione delle norme sul contratto e sull'efficacia soggettiva, deducendo che il protocollo d'intesa con Talete spa non poteva sciogliere il rapporto senza il consenso delle originarie parti e che mancasse prova della presa in carico degli impianti da parte del nuovo soggetto; 3) violazione dei doveri di correttezza e buona fede, assumendo che il provvedimento avesse addossato alla fornitrice le conseguenze di condotte altrui. La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti infondati, qualificando la vicenda non come prosecuzione indefinita del contratto, ma come cessazione per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione dopo il trasferimento materiale e giuridico degli impianti a Talete spa; ha inoltre giudicato inammissibile il terzo motivo perché fondato su una questione non trattata nei gradi di merito e comunque estranea alla pretesa di pagamento del corrispettivo, non di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il decreto impugnato aveva correttamente ricostruito la cessazione del rapporto di fornitura per sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, conseguente al trasferimento degli impianti a Talete spa e alla conseguente interruzione dell'attività della curatela; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione e perché estraneo alla natura della domanda, volta al pagamento del corrispettivo della fornitura e non al risarcimento del danno. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 72 l.f.

    richiamato dal giudice delegato per escludere l'insinuazione, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione finale, che valorizza invece la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione

  • art. 1321 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di una volontà negoziale idonea a sciogliere o modificare il rapporto; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 1325 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione ai requisiti del contratto; la Corte nega che vi sia stata violazione

  • art. 1372, comma 1, c.c.

    richiamato per il principio di relatività ed efficacia del contratto; la Corte ritiene che nel caso concreto la cessazione derivi da sopravvenuta impossibilità e non da modifica pattizia imposta a terzi

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della tesi che il fallimento non fosse più parte del rapporto; la censura è stata respinta

  • art. 1559 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di somministrazione e fornitura

  • art. 1564 c.c.

    richiamato nel primo motivo in tema di inadempimento nella somministrazione

  • art. 1453 c.c. e segg.

    richiamato per sostenere che mancasse una causa tipica di risoluzione; la Corte ha invece ricondotto la vicenda alla sopravvenuta impossibilità

  • art. 1175 c.c.

    invocato nel terzo motivo sul dovere di correttezza; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1375 c.c.

    invocato nel terzo motivo sul dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per formulare i motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per osservare che il trasferimento degli impianti costituiva accertamento in fatto non sindacabile se non nei limiti del vizio motivazionale o dell'omesso esame, non dedotti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per dare atto del deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel contratto di fornitura o somministrazione, la sopravvenuta impossibilità di utilizzare la prestazione da parte del creditore può determinare la cessazione del rapporto e l'estinzione dell'obbligazione, anche quando non vi sia una formale risoluzione tipica o un recesso espresso, purché l'impossibilità non sia imputabile al creditore e venga meno l'interesse concreto alla prestazione.
  • Ai fini dell'ammissione al passivo di un credito per forniture rese alla procedura, rileva la prova della prestazione effettivamente eseguita e della sua utilità per la massa; tuttavia il credito deve essere ancorato al periodo in cui il rapporto era ancora funzionalmente riferibile al debitore o alla procedura.
  • La deduzione della violazione dei canoni di buona fede e correttezza deve essere stata ritualmente introdotta nei gradi di merito e deve essere coerente con la natura della domanda proposta; non può essere utilizzata per trasformare una pretesa di pagamento del corrispettivo in una domanda risarcitoria non introdotta.
  • In sede di legittimità non è consentito rimettere in discussione un accertamento di fatto, come il trasferimento materiale e giuridico di impianti a un diverso soggetto, se non nei limiti specifici dei vizi di motivazione dedotti nei modi di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoMoraSomministrazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezzaOnere della prova

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