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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24289/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale nel quale un avvocato era stato accusato di avere fornito un parere legale su crediti extra budget di strutture sanitarie, parere che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe agevolato un meccanismo di cartolarizzazione e di autocertificazione dei crediti poi utilizzato per ottenere pagamenti dalla ASL e dalla Regione. Dopo l'annullamento in sede civile della sentenza penale di appello, la ASL ha riassunto il giudizio di rinvio chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La Corte di appello, in sede di rinvio, ha negato il danno patrimoniale per difetto di prova dell'effettivo esborso da parte della ASL, ma ha riconosciuto il danno non patrimoniale all'immagine, liquidandolo in 250.000 euro, ritenendo sostanzialmente vincolante l'accertamento penale di primo grado e valorizzando il contenuto del parere, il compenso percepito e i rapporti tra i soggetti coinvolti. Il ricorrente ha proposto nove motivi: i primi tre denunciavano violazione degli artt. 392, 394 c.p.c., 62 c.p.p. e 132 c.p.c., lamentando che il giudice di rinvio avesse attribuito efficacia vincolante al giudicato penale e avesse omesso un'autonoma motivazione sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo dell'illecito civile; il quarto, il quinto, il settimo e il nono censuravano l'omesso esame di fatti decisivi e il difetto di motivazione circa la reale portata del parere, il suo eventuale contributo causale alla frode e la prova dell'inesistenza dei crediti; il sesto e l'ottavo contestavano, in relazione agli artt. 40, 41, 1223, 2043 e 2059 c.c., la riconducibilità causale del parere al danno all'immagine e la stessa dimostrazione del fatto-base (pagamento di crediti inesistenti) su cui tale danno era costruito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, in particolare, i motivi relativi alla violazione della regola del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., osservando che il giudice civile doveva rivalutare autonomamente sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo dell'illecito, senza limitarsi a recepire gli accertamenti del giudice penale di primo grado o a considerarli confermati dalla Cassazione penale. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era viziata perché fondava la responsabilità su fatti non autonomamente accertati, tra cui la portata realmente fraudolenta del parere, la sua incidenza causale sul pagamento e, soprattutto, la stessa inesistenza dei crediti e il pagamento illegittimo da parte della ASL, circostanze che erano invece presupposte per il riconoscimento del danno all'immagine. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame dei fatti e della responsabilità civile secondo i criteri corretti.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare il corretto perimetro del giudizio di rinvio e l'asserita violazione del vincolo derivante dalla decisione rescindente.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare autonomamente la controversia civile senza considerare vincolante l'accertamento penale.

  • art. 62 c.p.p.

    Invocato in relazione agli effetti del giudicato penale nel giudizio civile di rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare difetto assoluto di motivazione e motivazione apparente sulla sussistenza del fatto e sull'elemento soggettivo dell'illecito.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato con riferimento al nesso di causalità tra il parere e i danni lamentati.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato con riferimento alla causalità materiale e all'efficienza concausale del comportamento attribuito al ricorrente.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la regola sulla risarcibilità dei soli danni conseguenza causalmente ricollegabili all'illecito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul necessario nesso causale tra condotta e danno.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato per il danno non patrimoniale lamentato dalla ASL, in particolare il pregiudizio all'immagine dell'ente.

  • art. 622 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, nel rinvio ai soli effetti civili dopo annullamento della decisione penale, il giudice civile deve rivalutare autonomamente il fatto e la responsabilità civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio conseguente ad annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili, il giudice civile deve procedere a un'autonoma valutazione dei fatti rilevanti ai fini dell'illecito civile, senza considerarsi vincolato agli accertamenti del giudice penale di merito.
  • L'accertamento dell'illecito civile richiede una motivazione autonoma sia sull'elemento oggettivo sia sull'elemento soggettivo; non è sufficiente richiamare in modo apodittico la decisione penale o presupporre che la Cassazione penale abbia confermato integralmente gli accertamenti di merito.
  • Il danno risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, deve essere ancorato a fatti specificamente provati; non può essere riconosciuto un pregiudizio all'immagine se non sia dimostrato il fatto-base da cui esso deriva, né può ritenersi sussistente il nesso causale tra una condotta e il danno senza una verifica autonoma della sua efficienza causale.
  • Un parere professionale reso su un profilo strettamente giuridico non può essere qualificato come contributo doloso a una frode solo perché non affronta profili fattuali che non erano oggetto dell'incarico; per imputare responsabilità occorre dimostrare che il contenuto del parere sia stato concretamente e causalmente funzionale all'illecito altrui.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimonialeGiudicato

Testo integrale

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