Cassazione Civile, Ordinanza n. 23970/2022 del 02/08/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, per silenzio-rifiuto, di un rimborso IRPEF richiesto da un contribuente che aveva percepito la capitalizzazione della prestazione di previdenza complementare denominata PIA, originata da un accordo aziendale Enel-FNDAI. Il contribuente sosteneva che sulle somme liquidate fosse stata operata dall’ente sostituto d’imposta una trattenuta indebita e chiedeva il rimborso della maggiore imposta, assumendo che una parte della prestazione dovesse essere tassata con l’aliquota agevolata del 12,50% prevista per il rendimento. Dopo un primo accoglimento parziale in CTP, la CTR aveva in appello accolto la tesi dell’Ufficio; la Cassazione aveva poi cassato con rinvio fissando il principio secondo cui l’aliquota del 12,50% si applica solo al rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato. Riassunto il giudizio, la CTR aveva nuovamente rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del giudicato di rinvio e dei principi fissati dalla precedente ordinanza della Cassazione, oltre a erronea definizione del concetto di rendimento; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere la CTR ritenuto non contestato l’ammontare del rendimento; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR fondato la quantificazione su certificazione Enel e perizia di parte, ritenute non idonee a dimostrare l’effettivo rendimento da investimenti sul mercato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente tutti e tre i motivi. Ha ribadito che il "rendimento" agevolabile è solo quello netto derivante dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo, e che il contribuente, quale attore sostanziale nella domanda di rimborso, deve provare sia l’avvenuto investimento del capitale sia il quantum del rendimento e il criterio di imputazione alle singole posizioni individuali. Ha rilevato che la CTR non si è conformata al principio di diritto già enunciato e ha indebitamente dato per provata l’esistenza del rendimento, senza verificare l’effettivo impiego sul mercato delle somme e senza una prova specifica del relativo ammontare. Ha inoltre escluso che la certificazione Enel o la perizia di parte possano assolvere l’onere probatorio, poiché non dimostrano che il capitale accantonato sia stato investito sul mercato né specificano i criteri di calcolo del rendimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sul giudizio di rinvio e sulla necessaria conformazione del giudice di merito al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamati per affermare il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio e l’obbligo del giudice di rinvio di attenersi ai principi fissati
non consente di considerare non contestato l’ammontare del rendimento quando la relativa prova non sia stata specificamente fornita
l’onere di provare i presupposti del rimborso e la quantificazione del rendimento grava sul contribuente che agisce in ripetizione
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c.
usati come parametri dei vizi denunciati in cassazione
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente la decisione della causa nel merito senza rinvio quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica solo sulle somme che integrano il rendimento netto nei termini delineati dalla giurisprudenza
richiamato nel precedente percorso della lite come base della tassazione applicata dalla CTR
art. 41 (ora 44), comma 1, lett. g-quater), T.U.I.R.
richiamato per giustificare l’equiparazione tra capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita e di contratti di capitalizzazione
art. 42 (ora 45), comma 4, T.U.I.R.
richiamato insieme all’art. 41/44 per l’inquadramento fiscale della prestazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rimborso di imposta relativo a prestazioni di previdenza complementare, il contribuente è attore in senso sostanziale e sopporta l’onere di provare tutti i presupposti del diritto fatto valere, inclusa la base di calcolo della tassazione agevolata.
- L’aliquota agevolata del 12,50% si applica soltanto al rendimento netto effettivamente derivante dall’investimento sul mercato del capitale accantonato dal fondo, non alle somme risultanti da mere elaborazioni attuariali o da differenze contabili interne.
- Per integrare la prova del rendimento non sono sufficienti certificazioni del datore di lavoro o del sostituto d’imposta che indichino una redditività complessiva del patrimonio, se non chiariscono che il capitale individuale è stato effettivamente investito sul mercato e secondo quali criteri sia stato determinato il rendimento imputabile al singolo aderente.
- Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può ritenere provata la spettanza del rimborso senza una verifica puntuale dell’effettivo investimento e del quantum del rendimento agevolabile.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria del contribuente dopo la cassazione della decisione di merito.
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