Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39298/2021 del 10/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata, accompagnata dalla rinuncia al ricorso, abbia determinato la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione. Ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la sopravvenienza del condono e la rinuncia della ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato per il 2007 un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, ai fini IRPEF e addizionali. La contribuente aveva visto respinti il ricorso in primo grado e l’appello in CTR, quindi aveva proposto ricorso per cassazione. Prima dell’udienza camerale, però, ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere perché aveva aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016, producendo domanda di adesione, estratto di ruolo, comunicazione di accettazione e ricevute di pagamento delle rate. Con la stessa istanza ha formalizzato la rinuncia al ricorso. Il punto decisivo dedotto in cassazione non è esaminato nel merito, perché la sopravvenuta definizione agevolata ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il sopravvenire di un fatto che elimini l’interesse della parte alla decisione determina l’inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse all’impugnazione.
  • La definizione agevolata della pretesa tributaria, quando perfezionata in pendenza del giudizio e accompagnata dalla rinuncia al ricorso, può rendere inutile ogni pronuncia sul merito.
  • I documenti idonei a dimostrare il fatto sopravvenuto possono essere prodotti in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. quando servano a provare la causa sopravvenuta di inammissibilità.
  • In presenza di sopravvenuta cessazione dell’interesse e di rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate tra le parti.
  • Quando il ricorso diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a definizione agevolata e rinuncia, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.