Cassazione Civile, Ordinanza n. 36212/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una dipendente della Regione Puglia inserita in una vicenda di progressione verticale nel pubblico impiego regionale. In origine la Regione aveva bandito, nel 1997, concorsi interni per qualifiche superiori; dopo l’ammissione con riserva di alcuni lavoratori e successive pronunce della Corte costituzionale che avevano dichiarato l’illegittimità delle norme regionali di base, la Regione aveva emanato discipline di salvaguardia e poi aveva proceduto all’inquadramento del personale ammesso con riserva con contratti del 2005, con decorrenza giuridica retrodatata ma effetto economico dal marzo 2005. La ricorrente sosteneva che, in base al proprio contratto individuale e al contratto decentrato integrativo, avrebbe maturato anzianità utile già dal 1999 e quindi il diritto a ulteriori progressioni economiche e alle differenze retributive fino al dicembre 2009. I motivi di ricorso erano quattro: (1) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e del CCNL, assumendo che la lavoratrice svolgesse le mansioni rivendicate fin dal 1999 e che quindi avesse diritto alle differenze economiche; (2) omesso esame di un documento (allegato a una determina del 2005) che, secondo la ricorrente, avrebbe dimostrato il possesso della categoria D4 già prima del contratto individuale; (3) violazione della disciplina nazionale di salvaguardia degli effetti delle procedure concorsuali e degli inquadramenti travolti da sentenze di illegittimità costituzionale, sostenendo che la "decennalità" richiesta dalla norma del 2011 dovesse essere calcolata dalla decorrenza giuridica del 1999; (4) omesso esame di una comunicazione datoriale che, richiamando la norma del 2011, avrebbe confermato l’applicabilità della sanatoria anche alla posizione della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente volto a rimettere in discussione un accertamento già coperto da giudicato tra le stesse parti, secondo cui l’inquadramento economico nella posizione D5 decorreva solo dal marzo 2005. Ha ritenuto il secondo motivo generico e comunque non autosufficiente, perché non riportava il contenuto del documento invocato e risultava anche non pertinente rispetto al reale oggetto della domanda, incentrata sul passaggio a D6 e non su una pretesa originaria D4. Ha considerato il terzo e il quarto motivo infondati e comunque assorbiti dal giudicato, chiarendo che la normativa nazionale di salvaguardia non consente di attribuire effetti retroattivi oltre quanto già coperto dal riconoscimento economico effettivo dal 2005 e che l’atto datoriale richiamato non può ampliare il significato della norma né incidere su situazioni sostanziali non disponibili per l’amministrazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 44 Statuto Regione Puglia
autorizzazione a resistere
la Regione può promuovere o resistere alle liti solo previa autorizzazione della Giunta; la successiva delibera di ratifica sana il difetto originario di autorizzazione.
in cassazione possono essere depositati documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso mediante deposito telematico, senza necessità di notifica alle altre parti, per effetto della conoscibilità derivante dal fascicolo informatico.
il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza; il motivo è inammissibile se non riporta il contenuto del documento su cui si fonda e non spiega il nesso decisivo con la censura.
è richiamato come parametro dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge, ma le censure sono respinte o dichiarate inammissibili per difetto dei presupposti.
l’omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto solo in presenza di un fatto effettivamente decisivo e specificamente illustrato; nel caso concreto le censure non superano tale vaglio.
invocati per l’interpretazione del contratto individuale e del CCNL, ma la censura non supera il giudicato già formato sulla decorrenza economica dell’inquadramento.
art. 7 del Contratto decentrato integrativo
la progressione economica D5/D6 presupponeva il previo possesso di anzianità economica nella posizione D5; accertato che tale anzianità decorreva solo dal marzo 2005, non poteva ritenersi maturato un passaggio anticipato a D6.
art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998
sono portate a compimento le procedure di reclutamento
la norma di salvaguardia consente di portare a compimento le procedure già bandite o autorizzate, ma non è valorizzata nel caso concreto per ottenere effetti diversi da quelli già definiti dal giudicato.
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011
i provvedimenti in materia di personale... sono nulli di diritto
gli inquadramenti e le promozioni adottati in base a norme poi dichiarate incostituzionali sono nulli di diritto, con ripristino della situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, salve le prestazioni di fatto ex art. 2126 c.c.
è richiamato come eventuale salvaguardia delle prestazioni di fatto eseguite, ma non consente di riconoscere retroattivamente un trattamento economico non dovuto sulla base della disciplina applicabile.
art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011
effetti giuridici decennali
la deroga all’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 opera solo per procedure già salvate e definite con contratti individuali che abbiano consolidato effetti giuridici decennali; nel caso concreto tale presupposto non ricorre perché la decorrenza economica effettiva era successiva.
richiamato per il rinvio ai precedenti di legittimità sul medesimo contenzioso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira sostanzialmente a rimettere in discussione un accertamento già coperto da giudicato tra le stesse parti, specie se l’accertamento riguarda la decorrenza economica di un inquadramento o di una progressione di carriera.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede la specifica indicazione del fatto, del documento e della sua effettiva decisività; non basta un richiamo generico a un atto senza riprodurne il contenuto essenziale.
- Le norme di salvaguardia delle procedure di reclutamento o degli inquadramenti nel pubblico impiego non possono essere invocate per attribuire effetti retroattivi incompatibili con la decorrenza economica già accertata o con il giudicato formatosi tra le parti.
- La deroga che fa salvi solo gli effetti giuridici decennali si applica in modo rigoroso e presuppone che il contratto individuale abbia effettivamente consolidato, per un periodo decennale, effetti giuridici rilevanti; non è sufficiente una mera retrodatazione formale della decorrenza giuridica.
- Un atto dell’amministrazione che richiami una norma di salvaguardia non può, per sola volontà dell’ente, ampliare il contenuto della norma stessa né disporre di posizioni sostanziali non disponibili dall’amministrazione in materia di inquadramento e trattamento economico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36116/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36118/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36119/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36120/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36123/2023 del 28/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 28 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36124/2023 del 28/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →