Cassazione Civile, Ordinanza n. 30584/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale aveva agito contro l'istituto di credito con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, chiedendo la restituzione di somme asseritamente addebitate illegittimamente e il risarcimento dei danni derivanti dalla riduzione di liquidità aziendale. In particolare, contestava capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e, secondo quanto prospettato in appello e nel ricorso, anche il superamento del tasso soglia usurario. I giudici di merito avevano respinto le domande: la Corte d'appello aveva ritenuto che la domanda di accertamento dell'usura non fosse stata ritualmente proposta in primo grado e comunque che la relativa verifica non potesse fondarsi su elementi introdotti solo in appello; aveva inoltre giudicato generica la domanda risarcitoria, non provata la situazione contabile e non fondata la censura sulle spese di CTU. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1421 c.c. e 2043 c.c., sostenendo che la nullità della clausola usuraria dovesse essere rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 1421 c.c. e della l. n. 108/1996, censurando il rigetto della domanda risarcitoria e la mancata valorizzazione delle prove e della CTP; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di eliminare il riferimento alla 'sofferenza' del conto; 4) violazione degli artt. 112, 91, 92 e 115 c.p.c. per la regolazione delle spese processuali e di CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva escluso in astratto la rilevabilità d'ufficio della nullità per usura, ma aveva affermato che essa deve emergere da elementi già acquisiti al giudizio, mancando nel caso di specie l'introduzione tempestiva in primo grado della consulenza di parte richiamata. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la doglianza, formalmente di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio e che il sindacato sulla non contestazione e sulle prove non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, nella quale il termine 'sofferenza' era stato utilizzato non in senso tecnico-lesivo, ma solo per evidenziare la persistenza di un saldo debitore del conto. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte d'appello aveva espressamente respinto il motivo di gravame relativo alle spese, restando così implicitamente esclusa la censura sulla compensazione delle spese di CTU. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
non consente in cassazione di rivalutare le prove o di dedurre una violazione solo perché il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcuni elementi istruttori; la non contestazione va censurata, se del caso, nei limiti del vizio motivazionale
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la corte di merito abbia comunque respinto il motivo di appello o la questione sia stata implicitamente assorbita dalla motivazione
la nullità della clausola usuraria è rilevabile d'ufficio, ma solo sulla base di elementi già ritualmente acquisiti al processo
richiamato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria per la diminuzione di liquidità, senza che la Corte ne sviluppi una specifica applicazione nel merito
richiamato in tema di condanna alle spese, la cui regolazione è stata ritenuta corretta in ragione del rigetto della domanda principale
richiamato in tema di compensazione delle spese, censura respinta perché la decisione di merito aveva già escluso il fondamento della domanda dell'attore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso per violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato dalla Corte come il corretto parametro teorico per censurare il vizio di motivazione, e non la violazione di legge, quando si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie
art. 183, comma 6, nn. 1 e 2, c.p.c.
le domande e le difese devono essere tempestivamente precisate o modificate entro le preclusioni previste; una modifica della causa petendi introdotta tardivamente è preclusa
richiamata quale normativa sul superamento del tasso soglia nell'usura bancaria, ma la questione è stata dichiarata inammissibile per ragioni processuali
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La nullità della clausola che preveda interessi usurari è rilevabile d'ufficio, ma il rilievo officioso presuppone che i relativi elementi siano già entrati ritualmente nel thema decidendum e nel materiale probatorio del primo grado; non è sufficiente introdurli solo in appello.
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione delle prove o per contestare il peso attribuito dal giudice di merito agli elementi istruttori.
- Una censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata abbia comunque esaminato e rigettato il motivo di appello, anche in modo implicito, attraverso una motivazione incompatibile con la tesi del ricorrente.
- La domanda risarcitoria deve essere allegata in modo specifico quanto a fatti costitutivi e prova del danno; deduzioni generiche su perdita di liquidità o inadempimenti della controparte non sono sufficienti se non sono indicati con precisione importi, scadenze e nesso causale.
- L'atto introduttivo e le memorie soggette a preclusione delimitano il thema decidendum: una diversa causa petendi non può essere utilmente introdotta oltre i termini processuali previsti.
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