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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24247/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di fornitura/appalto di servizi tra un'azienda ospedaliera universitaria e una società che eseguiva il lavaggio e il nolo della biancheria. Le parti avevano sottoscritto un atto transattivo con cui l'ente sanitario riconosceva alla società una somma a titolo di revisione prezzi; successivamente l'azienda aveva deliberato in autotutela l'annullamento dell'atto autorizzativo e, di riflesso, dell'accordo transattivo. La società aveva quindi agito in giudizio per far dichiarare la validità della transazione e aveva anche ottenuto diversi decreti ingiuntivi, poi opposti dall'ente. Il ricorso per cassazione dell'azienda articolava nove motivi: 1) violazione degli artt. 21-quinquies, 21-sexies e 21-octies L. 241/1990 per avere i giudici di merito escluso l'efficacia della delibera di annullamento e riconosciuto la validità dell'accordo; 2) contestazione della giurisdizione ordinaria, assumendo quella amministrativa; 3) censura sulla legittimazione attiva della società per intervenuta cessione dei crediti; 4) doglianza contro il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo per asserita assenza di valido contratto scritto; 5) ulteriore censura sulla duplicazione/frazionamento del credito azionato; 6) eccezione di prescrizione del credito; 7) contestazione della fondatezza del credito per revisione prezzi. Il testo ripete due volte numerazioni di motivo, ma il contenuto sostanziale è quello descritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze relative alla validità dell'atto transattivo, osservando che l'accordo, una volta stipulato ed eseguito dalla pubblica amministrazione, era un atto di diritto privato regolato dal diritto privato e non poteva essere travolto dall'autotutela amministrativa invocata dall'ente. Ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative ai riflessi del rapporto negoziale, richiamando il principio di riparto tra procedimento amministrativo e fase negoziale. Ha ritenuto infondate anche le censure sulla legittimazione attiva, chiarendo che la cessione dei crediti era pro solvendo salvo buon fine, e quelle sull'opponibilità dei decreti ingiuntivi, poiché la transazione era valida ed efficace. Quanto al frazionamento del credito, ha richiamato il principio per cui la parcellizzazione dell'azione può integrare abuso del processo, ma non comporta inammissibilità della domanda o del ricorso, dovendosi semmai eliminare gli effetti distorsivi. Infine ha respinto le eccezioni di prescrizione e di infondatezza del credito, reputandole già adeguatamente escluse dai giudici di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il potere di autotutela, ma la Corte esclude che esso consenta di travolgere un accordo transattivo di natura privatistica già stipulato ed eseguito.

  • art. 21-sexies L. 241/1990

    invocato unitamente alle altre norme sull'autotutela amministrativa; la Corte ne esclude la pertinenza decisiva alla validità del contratto transattivo.

  • art. 21-octies L. 241/1990

    la Corte afferma che la disciplina dell'autotutela sugli atti amministrativi non giustifica l'annullamento degli effetti di un atto negoziale privatistico già perfezionato.

  • art. 244 d.lgs. 163/2006

    richiamato per il riparto di giurisdizione; la Corte ribadisce che le controversie sul contratto e sui suoi riflessi restano, di regola, devolute al giudice ordinario.

  • art. 133 d.lgs. 104/2010

    richiamato dalla ricorrente sulla giurisdizione; la Corte nega che la controversia rientri nella giurisdizione amministrativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per insufficiente ed erronea motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto per censurare la motivazione; la Corte ritiene infondate le doglianze perché i giudici di merito avevano motivato in modo adeguato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la motivazione della sentenza.

  • art. 97 Cost.

    richiamato per evidenziare che la nullità nei contratti con la P.A. è posta a tutela dell'interesse pubblico e del buon andamento, ma non ricorre nella fattispecie concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra pubblica amministrazione e privato, una volta che l'accordo negoziale sia stato validamente concluso ed eseguito, esso resta soggetto alla disciplina del diritto privato e non può essere caducato mediante autotutela amministrativa riferita al solo atto interno o alla delibera autorizzativa.
  • Il riparto di giurisdizione non dipende dalla qualificazione in termini di nullità, annullabilità o inefficacia della vicenda amministrativa a monte, ma dalla distinzione tra fase pubblicistica del procedimento e fase negoziale del rapporto contrattuale: su quest'ultima conosce il giudice ordinario.
  • La cessione del credito effettuata pro solvendo, salvo buon fine, non esclude di per sé la legittimazione ad agire del cedente per il recupero del credito quando il trasferimento non abbia definitivamente esaurito la sua posizione sostanziale secondo quanto accertato in fatto dal giudice di merito.
  • Il frazionamento di un credito in più azioni o più decreti ingiuntivi può integrare un abuso del processo, ma non determina automaticamente l'inammissibilità delle domande: il rimedio consiste nell'eliminazione degli effetti distorsivi dell'uso processuale, non nella sanzione processuale radicale.
  • Le eccezioni di prescrizione e di insussistenza del credito sono infondate quando i giudici di merito abbiano fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente sull'esistenza del titolo e sulla non maturazione del termine estintivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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