Cassazione Civile, Ordinanza n. 15654/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione del lavoro provinciale aveva intimato al destinatario il pagamento di una somma molto elevata, a titolo di sanzioni e somme dovute, per la ritenuta sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare intercorso per più anni con un lavoratore. L'opposizione proposta contro l'ordinanza era stata respinta in primo grado e confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione delle norme che impongono l'avviso di inizio dell'attività ispettiva e la possibilità di assistere all'accertamento o farsi assistere da un professionista; 2) la violazione dell'obbligo di motivazione del verbale di accertamento e del diritto di difesa, anche per mancata audizione in sede amministrativa; 3) la violazione delle norme sull'onere della prova e sull'apprezzamento delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avesse male interpretato le deposizioni e gli elementi istruttori, in particolare una testimonianza ritenuta non riferibile al periodo contestato; 4) l'omessa considerazione di elementi decisivi per stabilire il periodo di svolgimento e cessazione della frequentazione dello studio, rilevanti per ricostruire il rapporto di lavoro. La Corte di merito aveva ritenuto che i vizi della fase amministrativa non travolgessero l'ordinanza-ingiunzione, che il verbale fosse sufficientemente motivato e che la prova raccolta confermasse l'esistenza di un rapporto subordinato irregolare nel periodo indicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, i vizi della fase amministrativa non determinano di per sé la nullità del provvedimento, essendo il giudizio concentrato sul rapporto sostanziale e potendo il giudice riesaminare pienamente le difese riproposte; ha inoltre escluso che la mancata audizione o il mancato avviso dell'ispezione integrassero, nel caso concreto, una lesione difensiva rilevante. Ha poi considerato corretta e non censurabile la valutazione della motivazione del verbale di accertamento, trattandosi di apprezzamento di fatto congruamente motivato. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in realtà, a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di avviso dell'inizio dell'attività accertativa presso lo studio del professionista
art. 8 D.M. 15 gennaio 2014
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di informazione sull'avvio dell'ispezione e sulle facoltà difensive nel corso dell'accertamento
richiamato per dedurre vizi della motivazione del verbale e violazione del diritto di difesa
richiamato come parametro sull'obbligo di motivazione degli atti amministrativi
art. 13, comma 4, D.Lgs. 124/2004
richiamato, nel testo sostituito dalla L. 183/2010, in tema di verbalizzazione dell'accertamento ispettivo
art. 15, comma 2, D.M. 15 gennaio 2014
richiamato in relazione al contenuto del verbale unico di accertamento
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte precisa che la violazione dell'articolo ricorre solo se l'onere è stato attribuito alla parte sbagliata
richiamato nel terzo motivo insieme alle altre norme processuali, ma la censura è stata ritenuta diretta al riesame del merito
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la censura è ammissibile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, prove legali disattese o attribuzione di piena prova a elementi che non la hanno
richiamato nel terzo motivo senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a superare il divieto di riesame del fatto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre vizi processuali e nullità; la Corte esclude la fondatezza delle doglianze nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per vizi motivazionali; la Corte lo esclude perché le censure mirano a un nuovo giudizio sul fatto
richiamato nel quarto motivo in relazione alla motivazione e alla determinazione dei fatti rilevanti
richiamato nel quarto motivo in relazione all'opposizione a sanzione amministrativa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative, i vizi della fase amministrativa non determinano automaticamente la nullità del provvedimento, perché il giudizio ha ad oggetto il rapporto sostanziale e il giudice può riesaminare pienamente le deduzioni difensive riproposte.
- La mancata audizione dell'interessato o l'omesso avviso dell'avvio dell'ispezione non sono, di per sé, cause di invalidità rilevante se non sia allegato e dimostrato uno specifico pregiudizio concreto al diritto di difesa.
- L'interpretazione di un atto amministrativo non normativo è accertamento riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e non illogica; chi contesta tale interpretazione deve indicare i canoni ermeneutici asseritamente violati.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre invece quando si contesti soltanto la valutazione, ritenuta errata, dell'esito della prova.
- Le censure ex art. 116 c.p.c. non possono tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio, essendo ammissibili solo quando il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, abbia disapplicato prove legali o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi valutabili liberamente.
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e la scelta delle prove ritenute più persuasive appartengono al giudice di merito e non richiedono una confutazione analitica di ogni elemento probatorio non accolto.
- I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali o assistenziali fanno piena prova dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza; per le altre circostanze riferite, il giudice ne valuta liberamente la rilevanza e può ritenerle sufficienti, anche insieme ad altri elementi, a fondare la decisione.
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