Cassazione Civile, Sentenza n. 21356/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La verifica fiscale per gli anni 2006-2011 contestava a O.P. Pellami (oggi Why Leather) e alle socie Danieli Arianna e Cristina una serie di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere tramite 12 imprese fittizie ("cartiere"). L'Ufficio ha disconosciuto i costi e negato la detrazione IVA, con conseguenti avvisi di accertamento; le contribuienti hanno contestato contestualmente la qualificazione delle operazioni, invocando la buona fede e la mancanza di consapevolezza dell'evasione, oltre a sollevare questioni procedurali (es. tempestività notifiche IRAP). In primo grado parte delle doglianze delle contribuienti fu parzialmente accolto (riconosciuta buona fede per alcune operazioni), ma il giudizio d'appello ribaltò/accoglieva parzialmente l'Ufficio su profili procedurali; in cassazione le parti private impugnarono per vizi di motivazione, inversione dell'onere della prova, omesso esame dei prezzi di mercato e coerenza delle motivazioni su IRAP.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti delle signore Arianna e Cristina Danieli per adesione alla definizione agevolata (d.l. n.199/2018) e ha rigettato il ricorso proposto da Why Leather s.r.l., ritenendo inammissibili o infondati i cinque motivi di ricorso proposti. In particolare: il primo motivo (presunta motivazione apparente) è stato dichiarato inammissibile; il secondo (inversione dell'onere della prova) è stato ritenuto infondato perché il giudice di merito ha correttamente valutato gli indizi e l'onere probatorio reciproco; terzo e quarto motivo (congruità prezzi e omesso esame) ricadono nella valutazione di merito e sono inammissibili/infondati in cassazione; quinto motivo (motivazione su profili IRAP e deducibilità) è inammissibile per mancata dimostrazione del carattere decisivo della questione nei gradi di merito. La Corte ha confermato che l'Amministrazione, quando contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare anche la consapevolezza del destinatario (anche per via presuntiva); ove tale onere sia assolto, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima richiesta. Spese: Why Leather condannata a rimborsare all'Agenzia delle entrate €13.300,00 oltre oneri.
Norme richiamate
Riferite in relazione ai principi di motivazione e al procedimento tributario; la Corte ha valutato la correttezza della motivazione del giudice di merito alla luce delle norme procedurali tributarie
art. 360, nn. 3,4,5; art. 115; art. 132, comma 2, n.4
Art. 360: limiti del sindacato di legittimità (inammissibilità di ricorsi che riesaminano il merito e restrizioni sui vizi di motivazione). Art.115: principio della non contestazione valutato secondo i limiti del sindacato di cassazione; art.132(2)(4): nullità per motivazione apparente richiamata per valutare i vizi formali della motivazione
art. 2697; artt. 2727 e 2729
Art.2697: principio generale sull'onere della prova; la Corte precisa che la mera diversa valutazione della prova non costituisce inversione dell'onere, sindacabile in cassazione solo per specifici vizi. Artt.2727-2729: regole sulla prova presuntiva (indizi devono essere gravi, precisi e concordanti); la Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito indizi tali da giustificare presunzioni sulla soggettiva inesistenza
La novella del 2012 consente la deduzione dei costi anche per operazioni soggettivamente inesistenti, ma la deducibilità è esclusa se i costi sono contrastanti con principi fiscali fondamentali o relativi a beni/servizi usati per reati non colposi; la Corte ha richiamato la necessità che il contribuente alleghi e dimostri questi profili nel giudizio di merito
decreto-legge n. 199/2018
La adesione alla procedura di definizione agevolata estingue il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, come avvenuto per le signore Danieli
Citato in calce dalla Corte per atti formali; la Corte ha dato atto della sussistenza di quanto previsto dall'articolo (menzione formale nel dispositivo)
Massime di principio
- Se l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, almeno in via presuntiva, la consapevolezza del destinatario che l'operazione rientrava in una evasione; se ciò è provato, grava sul contribuente provare la diligenza massima e la propria buona fede
- Gli indizi usati per fondare la presunzione (attività specialistica dell'Ufficio, numero ristretto di operatori, uso prolungato di "cartiere", ecc.) devono essere valutati come gravi, precisi e concordanti per legittimare la presunzione; la valutazione della loro idoneità è comunque rimessa al giudice di merito e limitatamente sindacabile in cassazione
- In cassazione non è consentito un nuovo esame del merito (congruità dei prezzi, valutazioni economiche) salvo che non si dimostri un vizio di motivazione rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; contestazioni meramente probatorie o di fatto sono inammissibili
- La motivazione 'per relationem' è ammissibile solo se riproduce autonomamente e criticamente i contenuti della decisione di riferimento; altrimenti può integrare vizio di motivazione e nullità
- La definizione agevolata (d.l. n.199/2018) estingue il giudizio per le parti che vi aderiscono; chi aderisce perde interesse a proseguire il ricorso e il relativo processo si estingue con effetti anche sulle spese
- La deducibilità dei costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti è possibile dopo la novella 2012, ma resta esclusa se il costo contrasta con principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità o se attiene a beni/servizi usati per reati non colposi: per far valere tali eccezioni è necessario sollevarle e provarle nei gradi di merito
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