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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29184/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un’avvocata aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale nell’interesse di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione era stata fissata in euro 700, anziché nei euro 1.700 richiesti. Il decreto richiamava un protocollo d’intesa del 2016 tra uffici giudiziari e foro locale. La professionista lamentava che, nel quantificare il compenso, non fosse stata remunerata la fase istruttoria, nonostante nel processo si fossero svolte varie udienze. Con i motivi di ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 12 e 13 d.m. n. 55/2014, dei punti 1 e 6 del protocollo e degli artt. 129, 469 e 529 c.p.p., sostenendo che la fase istruttoria andasse comunque considerata e che, in caso di causa estintiva sopravvenuta, dovessero essere liquidati tutti i compensi maturati fino alla pronuncia estintiva; 2) violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., dell’art. 13-bis l. n. 247/2012 e del d.m. n. 37/2018, deducendo l’inderogabilità dei minimi tabellari e l’inadeguatezza della liquidazione, inferiore perfino alla somma minima delle fasi di studio e decisoria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la disciplina del d.m. n. 55/2014 impone di liquidare i compensi maturati per l’opera effettivamente svolta fino alla pronuncia della causa estintiva e che, nel caso concreto, non era corretto escludere la remunerazione della fase istruttoria solo perché il processo penale si era concluso con prescrizione. Ha inoltre precisato che i protocolli d’intesa adottati in sede locale hanno natura persuasiva e non vincolante e non possono incidere sui minimi legali dei compensi professionali. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato, perché proceda a una nuova liquidazione dei compensi secondo i parametri normativi applicabili e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    norma utilizzata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel protocollo per la riduzione forfettaria del compenso nei processi definibili in modo sostanzialmente predibattimentale.

  • art. 12 d.m. n. 55/2014

    definisce le fasi dell'attività difensiva e, per il penale, include nella fase istruttoria/dibattimentale anche attività e udienze funzionali alla ricerca e formazione della prova.

  • art. 13 d.m. n. 55/2014

    impone di liquidare i compensi maturati per l'opera svolta fino alla pronuncia della causa estintiva del reato.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso e del rispetto dei minimi tabellari.

  • art. 13-bis l. n. 247/2012

    richiamato con riferimento al diritto all'equo compenso e alla disciplina dei compensi dell'avvocatura.

  • d.m. n. 37/2018

    richiamato quale parametro dei minimi tabellari invocati dalla ricorrente.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato per le cause estintive del reato e per il riferimento ai processi conclusi sostanzialmente in atti predibattimentali.

  • art. 469 c.p.p.

    citato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la definizione anticipata del procedimento penale.

  • art. 529 c.p.p.

    citato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la definizione anticipata del procedimento penale.

  • artt. 4, 35 e 36 Cost.

    richiamati come valori costituzionali posti a base dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa e professionale.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve tener conto dell'attività effettivamente svolta fino alla pronuncia che definisce il procedimento, compresa la fase istruttoria quando concretamente espletata.
  • La qualificazione del procedimento come "sostanzialmente predibattimentale" non consente, di per sé, di escludere la remunerazione delle attività difensive effettivamente svolte se queste rientrano nelle fasi riconosciute dai parametri ministeriali.
  • I protocolli d'intesa tra uffici giudiziari e foro locale hanno funzione organizzativa e orientativa, ma non possono derogare ai criteri normativi di liquidazione dei compensi professionali né comprimere i minimi tabellari.
  • In materia di compensi forensi, il giudice della liquidazione deve confrontarsi con i parametri legali e con le fasi concretamente svolte, senza ridurre il compenso a importi forfettari incompatibili con la disciplina tariffaria applicabile.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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