Cassazione Civile, Ordinanza n. 29184/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un’avvocata aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso per l’attività difensiva svolta in un procedimento penale nell’interesse di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La liquidazione era stata fissata in euro 700, anziché nei euro 1.700 richiesti. Il decreto richiamava un protocollo d’intesa del 2016 tra uffici giudiziari e foro locale. La professionista lamentava che, nel quantificare il compenso, non fosse stata remunerata la fase istruttoria, nonostante nel processo si fossero svolte varie udienze. Con i motivi di ricorso deduceva: 1) violazione degli artt. 12 e 13 d.m. n. 55/2014, dei punti 1 e 6 del protocollo e degli artt. 129, 469 e 529 c.p.p., sostenendo che la fase istruttoria andasse comunque considerata e che, in caso di causa estintiva sopravvenuta, dovessero essere liquidati tutti i compensi maturati fino alla pronuncia estintiva; 2) violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c., dell’art. 13-bis l. n. 247/2012 e del d.m. n. 37/2018, deducendo l’inderogabilità dei minimi tabellari e l’inadeguatezza della liquidazione, inferiore perfino alla somma minima delle fasi di studio e decisoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la disciplina del d.m. n. 55/2014 impone di liquidare i compensi maturati per l’opera effettivamente svolta fino alla pronuncia della causa estintiva e che, nel caso concreto, non era corretto escludere la remunerazione della fase istruttoria solo perché il processo penale si era concluso con prescrizione. Ha inoltre precisato che i protocolli d’intesa adottati in sede locale hanno natura persuasiva e non vincolante e non possono incidere sui minimi legali dei compensi professionali. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato il provvedimento impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Palermo in persona di altro magistrato, perché proceda a una nuova liquidazione dei compensi secondo i parametri normativi applicabili e liquidi anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma utilizzata per l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 106-bis d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel protocollo per la riduzione forfettaria del compenso nei processi definibili in modo sostanzialmente predibattimentale.
definisce le fasi dell'attività difensiva e, per il penale, include nella fase istruttoria/dibattimentale anche attività e udienze funzionali alla ricerca e formazione della prova.
impone di liquidare i compensi maturati per l'opera svolta fino alla pronuncia della causa estintiva del reato.
richiamato a sostegno del principio di adeguatezza del compenso e del rispetto dei minimi tabellari.
richiamato con riferimento al diritto all'equo compenso e alla disciplina dei compensi dell'avvocatura.
richiamato quale parametro dei minimi tabellari invocati dalla ricorrente.
richiamato per le cause estintive del reato e per il riferimento ai processi conclusi sostanzialmente in atti predibattimentali.
citato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la definizione anticipata del procedimento penale.
citato dalla ricorrente tra le norme rilevanti per la definizione anticipata del procedimento penale.
artt. 4, 35 e 36 Cost.
richiamati come valori costituzionali posti a base dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa e professionale.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso del difensore deve tener conto dell'attività effettivamente svolta fino alla pronuncia che definisce il procedimento, compresa la fase istruttoria quando concretamente espletata.
- La qualificazione del procedimento come "sostanzialmente predibattimentale" non consente, di per sé, di escludere la remunerazione delle attività difensive effettivamente svolte se queste rientrano nelle fasi riconosciute dai parametri ministeriali.
- I protocolli d'intesa tra uffici giudiziari e foro locale hanno funzione organizzativa e orientativa, ma non possono derogare ai criteri normativi di liquidazione dei compensi professionali né comprimere i minimi tabellari.
- In materia di compensi forensi, il giudice della liquidazione deve confrontarsi con i parametri legali e con le fasi concretamente svolte, senza ridurre il compenso a importi forfettari incompatibili con la disciplina tariffaria applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29170/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29171/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29172/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29173/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29174/2023 del 20/10/2023
- ordinanza_civile · 20 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29175/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →