Cassazione Civile, Ordinanza n. 03624/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina da un rapporto di somministrazione a tempo determinato stipulato nel 2009 tra un lavoratore e un'agenzia per il lavoro, con utilizzazione presso una società concessionaria di servizi pubblici. I giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il contratto di somministrazione, convertendolo in rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatrice, avevano annullato il licenziamento intimato nel 2012 e avevano riconosciuto il diritto del lavoratore al transito nei ruoli di un Ministero in applicazione della normativa speciale richiamata. La società utilizzatrice aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; il lavoratore, nel controricorso, aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, con le forme prescritte, della copia autentica della sentenza notificata e della relata di notifica, oltre a contestare la conformità delle copie prodotte. La Corte, con precedente ordinanza, aveva accolto il primo motivo del ricorso e cassato con rinvio senza esaminare tale eccezione. Il lavoratore ha quindi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto per omesso esame dell'eccezione di improcedibilità. La Corte di cassazione, verificato che nel precedente giudizio l'eccezione non era stata né espressamente né implicitamente decisa, ha ritenuto sussistente l'errore revocatorio; in sede rescissoria ha poi accolto l'eccezione, osservando che il ricorso originario era improcedibile perché nel fascicolo non risultava depositata una copia autentica della sentenza notificata con attestazione di conformità, né era stato validamente superato il disconoscimento della controparte; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la revoca dell'ordinanza precedente e la dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario della società.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ha revocato l'ordinanza di cassazione n. 29581/2023 e, decidendo nel merito della questione processuale omessa, ha dichiarato improcedibile il ricorso originario della società. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione originario e di quello di revocazione e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente originaria nel giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Rimedio revocatorio esperibile contro le ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto percettivo.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, risultante dagli atti e non oggetto di discussione tra le parti.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della sentenza impugnata e della relata di notifica, nelle forme prescritte, è necessario ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione; la mancanza o irregolarità della copia autentica determina improcedibilità.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012
La copia analogica della decisione notificata deve recare attestazione di conformità del difensore per evitare l'improcedibilità del ricorso.
Norma di conversione richiamata quale fonte della disciplina sul deposito telematico e sull'attestazione di conformità.
Disciplina la trattazione in camera di consiglio con riserva della motivazione.
Richiamato per le memorie depositate nel procedimento di cassazione.
art. 36, comma 5, d.l. n. 98 del 2011
Norma richiamata nei fatti di causa quale base del diritto al transito nei ruoli ministeriali riconosciuto nei giudizi di merito.
Richiamato nella motivazione come norma applicata alla fattispecie lavoristica decisa nel precedente giudizio di legittimità.
artt. 10 e 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondano il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nei presupposti processuali previsti.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile quando la Corte di cassazione abbia fondato la decisione sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto processuale risultante in modo univoco dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e l'errore sia decisivo e immediatamente rilevabile.
- L'omesso esame di un'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione può integrare errore di fatto revocatorio se l'eccezione non sia stata né espressamente né implicitamente decisa e la mancata considerazione abbia inciso in modo decisivo sulla pronuncia.
- La pronuncia implicita presuppone che la questione non esaminata sia logicamente incompatibile con la soluzione adottata sulla questione decisa; se manca tale incompatibilità, l'eccezione deve ritenersi non esaminata.
- Nel giudizio di cassazione, il deposito di copia analogica della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità, ovvero il mancato deposito della relata di notifica quando la sentenza sia stata notificata, comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la controparte depositi a sua volta copia autentica o non disconosca la conformità.
- Se la parte resistente disconosce la conformità delle copie prodotte e il ricorrente non sana la mancanza con la prescritta attestazione entro il termine utile, il ricorso per cassazione è improcedibile.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non opera la disciplina che esonera dal rilievo della notificazione della sentenza ai fini dell'improcedibilità.
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