Cassazione Penale, Sentenza n. 28308/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La condannata aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza la declaratoria di estinzione della pena pecuniaria residua, dopo l’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale aveva respinto l’istanza e poi rigettato l’opposizione, ritenendo insufficiente la prova del disagio economico dedotto e valorizzando anche l’assenza di iniziative riparative e risocializzanti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) vizio di motivazione, perché l’ordinanza sull’opposizione sarebbe meramente apparente e sostanzialmente sovrapponibile al provvedimento originario, senza reale confronto con le censure difensive; 2) violazione dell’art. 47, comma 12, ord. pen., sostenendosi che il giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina vigente al momento dell’ammissione alla misura (2018), quando la norma richiedeva solo l’esito positivo della prova e il disagio economico, senza ulteriori valutazioni di meritevolezza o attività riparative; inoltre si lamentava che il Tribunale non avesse adeguatamente esaminato la documentazione prodotta per dimostrare le disagiate condizioni economiche, comprensive di ISEE e contratto di lavoro con reddito mensile modesto e carichi familiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, trattandoli congiuntamente. Ha affermato che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, ord. pen., occorre fare riferimento alla disciplina vigente al momento dell’ammissione alla misura alternativa. Ha inoltre chiarito che il giudice non può subordinare l’estinzione della pena pecuniaria a requisiti ulteriori di meritevolezza o ad attività riparative/risocializzanti, dovendo invece verificare soltanto l’esito positivo della prova e il concreto disagio economico del condannato. Poiché l’ordinanza impugnata aveva introdotto parametri non richiesti dalla legge e aveva motivato in modo solo apparente sul disagio economico, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame.
Norme richiamate
"L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa"
La disciplina applicabile è quella vigente al momento dell’ammissione alla misura alternativa; l’estinzione della pena pecuniaria richiede l’esito positivo della prova e la verifica del disagio economico, senza ulteriori condizioni di meritevolezza o riparazione.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza una competenza funzionale a conoscere della domanda di estinzione della pena pecuniaria in relazione all’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Non può essere usato per introdurre parametri ulteriori di valutazione della meritevolezza del condannato non previsti dalla disciplina speciale dell’estinzione della pena pecuniaria.
Richiamato solo per delimitare il contenuto del ricorso nei limiti del riassunto.
Massime di principio
- In materia di estinzione della pena pecuniaria collegata all’affidamento in prova, la disciplina applicabile ai presupposti sostanziali è quella vigente al momento dell’ammissione alla misura alternativa, non quella successivamente sopravvenuta.
- L’estinzione della pena pecuniaria non già riscossa presuppone, oltre all’esito positivo dell’affidamento in prova, l’accertamento delle disagiate condizioni economiche del condannato; non è legittimo subordinare il beneficio a requisiti ulteriori di meritevolezza, attività riparative o risocializzanti, se non previsti dalla norma.
- Quando il giudice fonda il rigetto sulla condizione economica del richiedente, la motivazione deve dare conto in modo concreto degli elementi reddituali e patrimoniali rilevanti; una motivazione stereotipata o meramente assertiva è solo apparente.
- La discrezionalità del giudice nell’apprezzare il disagio economico non consente di introdurre criteri estranei alla fattispecie legale, poiché ciò si traduce in un errore di diritto.
- La funzione dell’istituto è evitare che la sopravvivenza della pena pecuniaria comprometta le esigenze essenziali di vita dell’affidato e il suo percorso di reinserimento sociale.
Come è indicizzato
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