Cassazione Penale, Sentenza n. 31712/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Del Vecchio, indagato per reati connessi agli stupefacenti (art. 73 DPR n.309/1990) e per altri reati indicati (art. 56 e 629 c.p.), impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento restrittivo era stato adottato dopo che il ricorrente era stato visto in casa con quattro persone per circa quindici minuti; le persone si erano poi allontanate a bordo di un furgone che, poco dopo, era stato rinvenuto in possesso di armi, munizioni, esplosivi e ingenti quantitativi di droga. Il ricorrente deduce errata applicazione degli artt. 276 e 299, comma 4, c.p.p., e censura la motivazione come apparentemente illogica, sostenendo che non gli era stato imposto divieto di incontrare terze persone, che non è stato visto caricare il furgone e che per lui non era stata richiesta misura cautelare nel procedimeto correlato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo. Ha ritenuto che la sostituzione della misura sia stata disposta non per una violazione di prescrizione (divieto di contatti) inesistente, ma per un aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299, comma 4, c.p.p., in relazione all'episodio descritto; il ricorso aveva invece insistito su un rilievo rispetto all'art. 276 non pertinente. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; il provvedimento è stato inviato alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale sul traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; richiamata per delineare la gravità dei fatti che giustificano esigenze cautelari più restrittive.
Richiamato unitamente all'art. 629 c.p.; art.56 riguarda il concorso di persone nel reato (criteri di punibilità del tentativo/concorrenti), usato per inquadrare profili di responsabilità penale derivanti dai fatti.
Norma sul reato di rapina; citata nel capo d'imputazione contestato all'indagato (unitamente ad altri reati) e utile a valutare il complessivo pericolo per l'ordine pubblico giustificativo della custodia.
Norma che disciplina il reclamo al Tribunale avverso provvedimenti del giudice per le indagini preliminari; qui utilizzata come titolo del gravame proposto dal ricorrente.
Norma richiamata dal ricorrente (probabilmente relativa alle prescrizioni delle misure); la Corte ha ritenuto la censura rispetto a tale norma estranea alla motivazione del provvedimento impugnato.
Norma che consente la modifica della misura cautelare per aggravamento delle esigenze cautelari; la Corte ha interpretato il provvedimento impugnato come fondato su tale aggravamento, determinato dall'episodio contestato.
Prevede la condanna per l'inammissibilità del ricorso alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per la condanna del ricorrente a 3.000 euro.
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma di carattere amministrativo/contabile rilevante per gli adempimenti di cancelleria successivi al provvedimento; il provvedimento dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Cita la giurisprudenza costituzionale in tema di responsabilità del ricorrente per la determinazione della causa d'inammissibilità; utilizzata per motivare l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Quando il giudice sostituisce una misura cautelare invocando un "aggravamento delle esigenze cautelari" ai sensi dell'art. 299 c.p.p., il ricorso deve contestare direttamente e con specificità i fatti e le valutazioni che hanno determinato tale aggravamento; censure generiche o basate su norme non pertinenti rischiano l'inammissibilità.
- L'errata individuazione del fondamento giuridico del provvedimento impugnato (es. insistere su una presunta violazione di una prescrizione non imposta) è un vizio formale che può rendere il ricorso generico ed inammissibile.
- Nei casi con elementi fattuali nuovi o collegati a pericoli concreti (es. presenza di terzi poi trovati con armi e droga), i giudici tendono a ritenere sussistenti esigenze di maggiore cautela, a meno che il ricorrente non fornisca elementi probatori convincenti contrari.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque, prima di proporre ricorso, è necessario verificare la rilevanza e la specificità delle doglianze.
- Per essere efficaci, i motivi di impugnazione devono essere coerenti con la motivazione del provvedimento impugnato: contestare il fondamento giuridico esatto e portare elementi nuovi o errori di valutazione apprezzabili sul piano logico-giuridico.
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