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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31587/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Daniel Owusu impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che lo aveva condannato per il tentato omicidio del connazionale Antony Amoah, commesso nell'appartamento condiviso utilizzando un martello. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) censura sulla qualificazione prevista dalla L. 18/4/1975 n.110 (art.4) relativamente alla nozione di "abitazione/pertinenza" e alla territorialità del porto d'arma, sostenendo che l'aggressione sarebbe avvenuta nel corridoio comune; 2) richiesta di riqualificazione del fatto, deducendo che si tratterebbe di un reato diverso da quello di tentato omicidio (richiamando gli artt. 56 e 575 c.p. e le fattispecie di cui agli artt. 582 e ss.); 3) censure sulla determinazione della pena: mancato riconoscimento della pena minima per il tentato omicidio, insufficiente riconoscimento del vizio parziale di mente e diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il presunto comportamento collaborativo (recarsi spontaneamente dai carabinieri).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e reiterativo, confermando l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui la stanza della vittima era area a disponibilità esclusiva di quest'ultimo e che il condurre con sé un martello in tale zona integra la fattispecie di cui all'art.4 L. 110/1975. Il secondo motivo è stato ritenuto reiterativo e aspecifico: la Corte ha confermato che l'uso di un martello di grosse dimensioni, i numerosi colpi in sedi vitali (torace, spalle, più volte alla testa), la gravità degli esiti clinici e le valutazioni mediche corroborano la sussistenza del tentativo di omicidio (dolo o dolo alternativo). Il terzo motivo è stato ritenuto generico e non consentito: la Corte ha ritenuto congrua la determinazione della pena operata dai giudici di merito (nell'ambito della discrezionalità) e non ha riconosciuto le attenuanti generiche, richiamando la efferatezza della condotta e l'allarme sociale suscitato; inoltre ha osservato che l'imputato non si era spontaneamente recato dai carabinieri ma era stato rintracciato, rendendo irrilevante l'argomento difensivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n.110, art.4

    La Corte ha interpretato la nozione di "abitazione" e sua "pertinenza" restrittivamente: se una stanza è nella disponibilità esclusiva della vittima e normalmente chiusa, il soggetto che introduce e porta con sé un'arma in quella zona integra il reato previsto dall'art.4 L.110/75.

  • Codice penale, art.56 (concorso di persone nel reato)

    Richiamato nel contesto della qualificazione del fatto e della tipologia del dolo; la Corte ha comunque ritenuto applicabile la disciplina del tentato omicidio, riconoscendo il dolo alternativo.

  • Codice penale, art.575 (lesioni)

    Citato dalla difesa per chiedere una riqualificazione in reato meno grave; la Corte ha ritenuto però che la gravità, le sedi colpite e le conseguenze cliniche giustificano la qualificazione come tentato omicidio.

  • Codice penale, artt.582 e ss. (lesioni personali gravi e gravissime)

    La difesa ha invocato questi articoli come riqualificazione alternativa; la Corte ha escluso la riqualificazione sulla base degli elementi di gravità e della volontà agente.

  • Codice penale, art.89 (tentativo)

    Richiamato nel quadro della configurazione del tentativo di omicidio; la Corte ha confermato la sussistenza del tentativo.

  • Codice penale, art.62-bis (vizi di mente) e artt.132-133 (determinazione della pena e circostanze)

    La Corte di merito ha riconosciuto un vizio parziale di mente con una riduzione della pena, ma ha esercitato il proprio apprezzamento sulle misure della diminuzione/ aumento per continuazione; la Cassazione ha ritenuto la valutazione congrua e non suscettibile di revisione in cassazione.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Applicato per irrogare al ricorrente le spese processuali a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n.186 del 2000

    Richiamata in relazione alla valutazione dell'assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della sanzione pecuniaria accessoria per inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. Sez.1, n.10810 del 16/01/2020 (D'Ambrogi, Rv. 278692)

    Richiamata per il principio secondo cui il porto di un'arma in uno spazio condominiale integra reato; la Corte l'ha esteso per sostenere che ancor più integra la fattispecie quando l'arma è introdotta in area ad esclusiva disponibilità di terzi.

Massime di principio

  • Portare con sé un'arma o un oggetto idoneo a offendere in una zona dell'abitazione di un altro, specialmente se di disponibilità esclusiva di quest'ultimo, può integrare il reato previsto dall'art.4 L.110/1975 anche se l'immobile è in comune.
  • La gravità dei colpi (numero, sede, oggettive lesioni e pericolo di vita accertato dai sanitari) è elemento cruciale per la configurazione del tentato omicidio: il fatto che la vittima sia sopravvissuta non esclude il dolo omicidiario se l'azione era idonea e diretta a cagionare la morte.
  • Richieste di riqualificazione del fatto in termini meno gravi (es. lesioni) saranno ostative se la motivazione di merito ha valutato adeguatamente elementi tecnici e clinici che attestano il pericolo per la vita.
  • Le censure sulla misura della pena, sul riconoscimento di vizio parziale di mente e sulle attenuanti generiche incontrano un limite quando la decisione di merito è congruamente motivata: la Cassazione non riesamina i fatti senza illogicità o contraddizioni manifeste.
  • Motivi di ricorso aspecifici, reiterativi o che richiedono una rivalutazione del merito (valutazioni discrezionali) sono inammissibili in cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, salvo elementi ostativi.

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