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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31586/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, di tentata rapina aggravata (tentata rapina impropria) e di tentato omicidio. Grossi contestava il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine al concorso di persone nella tentata rapina e la mancata valutazione critica delle dichiarazioni di parte (in particolare dell'imputata Bartolucci) circa la paternità del coltello; sosteneva di essere intervenuto solo successivamente e non di aver partecipato all'azione predatoria. Marena deduceva errata qualificazione giuridica del fatto (avrebbe dovuto essere valutato come tentato furto seguito da rissa/percosse e non come tentata rapina impropria) e mancata prova circa la sua responsabilità per l'accoltellamento; criticava inoltre la diversa valutazione in sede cautelare rispetto a quella di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi ritenendoli infondati. Ha confermato la valutazione della Corte territoriale circa il concorso di persone nella tentata rapina impropria, ritenendo sussistente la stretta connessione teleologica e strumentale tra il tentativo di sottrazione e l'immediata condotta intimidatoria/violenta finalizzata ad assicurare l'impunità. Ha altresì confermato la responsabilità congiunta in relazione al ferimento (tentato omicidio), ritenendo provata l'agevolazione/rilevanza della disponibilità del coltello, la presenza di elementi testimoniali e di riscontri (anche intercettazioni) che giustificano la ricostruzione dei giudici di merito. Di conseguenza le condanne restano confermate (con la riduzione della pena operata in appello a carico di Grossi) e i ricorrenti sono condannati alle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p..

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per il concorso di persone: la Corte valuta atti e comportamento congiunto degli imputati per ritenere la responsabilità comune nelle condotte delittuose

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito alla responsabilità per il reato tentato; utilizzato insieme all'art. 628 per inquadrare la tentata rapina impropria

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; la Corte interpreta la fattispecie come tentata rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione non riusciti per cause indipendenti, si adopera violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità

  • art. 575 cod. pen.

    Richiamato in relazione al reato di omicidio (e tentato omicidio); la Corte valuta la rilevanza dell'elemento oggettivo e dell'idoneità della condotta a cagionare l'evento

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla valutazione della chiamata di parte e delle dichiarazioni di coimputati; la Corte richiama la necessità di cautele ma valuta le dichiarazioni se riscontrate

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di causalità e imputabilità; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata configurazione dei presupposti di imputazione per l'accoltellamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi

Massime di principio

  • Quando atti idonei alla sottrazione sono seguiti immediatamente da violenza o minaccia finalizzata ad assicurare l'impunità, il quadro fattuale può integrare la tentata rapina impropria (rapina tentata con modulazione impropria) e non essere qualificato come due fatti separati.
  • Il concorso di persone può essere desunto da indizi di prossimità spazio-temporale, intervento di manforte immediato e comportamento concertato; la consapevolezza dell'azione criminosa di un coimputato può essere ricavata anche dalla immediata reazione volta a coprire o sostenere l'autore del tentativo di furto.
  • Le dichiarazioni di coimputati o imputati in procedimenti connessi richiedono cautele ma possono essere valorizzate se esistono riscontri estrinseci (testimonianze, intercettazioni, elementi materiali) che ne corroborino l'attendibilità.
  • La mera ricostruzione alternativa o la richiesta di diversa valutazione delle prove in Cassazione è in genere insufficiente: la Corte di legittimità verifica i vizi di diritto e la logicità della motivazione, non riesamina liberamente il merito probatorio se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica.
  • La disponibilità, il passaggio o la successiva ricomparsa di un'arma possono avere rilievo probatorio significativo quando collegati a testimonianze e riscontri che evidenzino il suo uso nell'aggressione, anche se la paternità dell'arma è denunciata da un unico teste.

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