Cassazione Penale, Sentenza n. 31588/2022 del 24/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado per aver il dibattimento avuto luogo in sua assenza senza una valida notifica del decreto di citazione a giudizio: contestava (i) che l'atto di rinuncia al mandato del difensore di fiducia fosse riferibile a lui e non a un terzo (Ahmed El Mir); (ii) che la rinuncia del difensore avrebbe reso inefficace l'elezione di domicilio e pertanto la notifica presso lo studio del difensore sarebbe nulla; (iii) che la notifica fosse stata fatta presumendo erroneamente di operare ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché in forza dell'elezione di domicilio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'atto di rinunzia fosse riferibile all'assistito Hamidallah, non ad altro soggetto; ha confermato che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso lo studio dell'avv. Landi rimane efficace in assenza di una formale revoca da parte dell'imputato e che la dichiarazione del difensore di rinunciare al mandato non equivale, se non espressamente manifestata, a una rifiuto di accettare le notifiche; ha aggiunto che, anche se la notifica fosse stata impropriamente inquadrata come effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, tale vizio costituiva mera irregolarità e non nullità, poiché la notifica aveva concretamente raggiunto il domiciliatario prescelto e dunque l'atto ha adempiuto la sua funzione. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sanzionatoria relativa all'illegale soggiorno/violazione della normativa sui permessi di soggiorno, che ha costituito il titolo della contestazione penale a carico dell'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di consegnare copia dell'atto al difensore quando la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto si riveli impossibile. La Corte ha ritenuto che la consegna al domiciliatario abbia comunque realizzato la finalità della conoscenza dell'atto.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente ma ritenuta non applicabile nella fattispecie, atteso che disciplina l'assenso del difensore domiciliatario in ipotesi specifiche (nomina di difensore d'ufficio) diverse dal caso concreto.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al mandato da parte del difensore non revoca automaticamente l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato: l'elezione è atto unilaterale e ricettizio che deve essere formalmente revocato dall'interessato per cessare di produrre effetti.
- Se il difensore rinuncia al mandato ma non dichiara espressamente di non accettare le notifiche, la notifica presso il suo studio (domicilio eletto) resta valida e non determina la nullità degli atti successivi.
- Una notificazione effettuata con richiamo impreciso alla norma applicata (p.es. art. 161, comma 4) può costituire una mera irregolarità se concretamente ha adempiuto la funzione di portare l'atto a conoscenza del destinatario; le nullità sono tassative e non si estendono a ogni vizio formale privo di incidenza sostanziale.
- Per contestare con successo la validità di una notificazione presso il domiciliatario è necessario dimostrare la formale revoca dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato o una manifestazione chiara e comunicata dall'avvocato di non accettare le notifiche; mere asserzioni fattuali non sono sufficienti.
- In sede di impugnazione la Corte di legittimità valuta la coerenza tra il contenuto formale degli atti e la loro concreta destinazione; errori materiali o inserimenti involontari di nominativi estranei non prevalgono se documenti e circostanze mostrano la reale volontà delle parti.
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