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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31582/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato (art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998). Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) mancata applicazione della clausola di giustificato motivo per impossibilita' oggettiva di allontanarsi (domicilio in centro di accoglienza, mancanza di mezzi economici per acquistare il titolo di viaggio, e richiamo alle limitazioni dei trasporti connesse alla pandemia e al D.L. n. 6/2020); 2) errata esclusione della causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con il Giudice di pace che ha ritenuto la condotta non occasionale basandosi sul solo status di migrante irregolare.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato (assenza di elementi concreti sulla impossibilita' di adempiere e irrilevanza del mero disagio socio-economico; le misure emergenziali non erano applicabili retroattivamente all'ordine emesso l'11/02/2020). Il secondo motivo e' stato invece ritenuto fondato: la Corte ha censurato la motivazione del Giudice di pace per avere escluso la particolare tenuita' basandosi soltanto sullo status di migrante irregolare. Per cio' la sentenza e' stata annullata limitatamente alla valutazione dell'applicabilita' dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 e il procedimento e' stato rinviato ad altro Giudice di pace dello stesso ufficio per un nuovo giudizio su quel punto; il resto del ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998

    Norma che sanziona la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore. La Corte ha confermato che la clausola di giustificato motivo richiede prove concrete di impossibilita' oggettiva ad allontanarsi (es. assoluta impossidenza, mancato rilascio di documenti), non basandosi sul mero disagio socio-economico.

  • art. 34, d.lgs. n. 274/2000

    Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. La Corte ricorda che l'applicazione va fatta mediante giudizio sul fatto concreto, valutando congiuntamente indici quali esiguita' dell'offesa, occasionalita' della violazione, ridotto grado di colpevolezza e pregiudizio derivante dal procedimento; non puo' essere esclusa o negata sulla base del solo status personale (es. essere migrante irregolare).

  • D.L. n. 6/2020

    Richiamato dalla difesa per le limitazioni al trasporto durante la pandemia; la Corte ha osservato che le misure emergenziali sono rilevanti solo se temporalmente e materialmente applicabili al caso concreto: l'ordine di allontanamento era anteriore all'entrata in vigore del decreto, per cui le restrizioni non giustificavano l'inosservanza senza ulteriori elementi probatori.

  • art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma sulla competenza della Corte di cassazione di annullare con rinvio per nuovo giudizio. La Corte l'ha usata per annullare limitatamente alla valutazione della particolare tenuita' e rinviare ad altro giudice di pace del medesimo ufficio.

Massime di principio

  • Per qualificarsi il 'giustificato motivo' di impossibilita' ad eseguire l'ordine di allontanamento occorrono elementi concreti: assoluta impossidenza economica comprovata, mancato rilascio di documenti da autorita' estere, o altri ostacoli oggettivi; il mero domicilio in un centro di accoglienza o il disagio socio-economico non sono sufficienti.
  • Le misure emergenziali (es. restrizioni ai trasporti per pandemia) sono rilevanti solo se effettivamente operative nel periodo utile e documentate: il ricorrente deve provare la correlazione temporale e la concreta incidenza sull'impossibilita' di allontanarsi.
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuita' richiede un giudizio sul fatto concreto, valutando congiuntamente indici quali esiguita' dell'offesa, occasionalita' della condotta, grado di colpevolezza e l'impatto del procedimento sulla vita dell'imputato; non e' lecito desumere automaticamente la non occasionalita' dal solo status di migrante irregolare.
  • Se il giudice di merito omette la valutazione concreta richiesta per art. 34 o basa la decisione su motivazioni apparenti, la Corte di cassazione puo' annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuovo giudizio.
  • Per la difesa: documentare dettagliatamente ogni tentativo e impedimento all'esecuzione dell'ordine di allontanamento (richieste a consolati, comunicazioni ai servizi di trasporto, prove di mancanza di mezzi, attestazioni sulle restrizioni) e fornire elementi sul grado di colpevolezza e sulle conseguenze del procedimento ai fini della particolare tenuita'.

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