Sentenza n. 5641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma in parte qua della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, (Sezione seconda) n. 00011/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, che aveva accolto il ricorso principale ma respinto i motivi aggiunti contro gli atti che avevano subordinato l’ulteriore procedura autorizzativa alla valutazione di impatto ambientale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un’unica istanza di Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra, comprensivo del cavidotto interrato di connessione. La Provincia aveva ritenuto necessario lo screening VIA per il cumulo con altri impianti e, successivamente, aveva affermato che il progetto fosse comunque soggetto a VIA obbligatoria poiché il cavidotto attraversava una riserva naturale regionale. Il Comune aveva sospeso la Conferenza di servizi. Il TAR aveva accolto il ricorso principale, ma respinto i motivi aggiunti relativi alla nota provinciale successiva. In appello la società ha censurato tale parte della sentenza sostenendo che il cavidotto interrato fosse un’opera distinta dall’impianto fotovoltaico e non rientrasse negli elenchi degli interventi soggetti a VIA; ha inoltre invocato le definizioni contenute nella disciplina ARERA sulle connessioni, nella disciplina degli incentivi FER e nel d.P.R. n. 31/2017, nonché l’irrilevanza del richiamo alle aree naturali protette. Secondo l’appellante, il cavidotto non avrebbe potuto determinare l’assoggettamento a VIA dell’intero progetto, poiché gli allegati al d.lgs. n. 152/2006 menzionano soltanto determinati elettrodotti aerei.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’intervento, considerato unitariamente, consistesse in un impianto fotovoltaico completo delle opere di connessione e fosse riconducibile agli impianti industriali non termici per la produzione di energia contemplati dall’Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b), del medesimo decreto, la VIA è obbligatoria per i progetti di cui agli Allegati II-bis e IV che ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette o di siti Natura 2000. La società aveva presentato un’unica istanza e l’intervento doveva essere valutato nella sua integralità: non è consentito frazionare il progetto in componenti singolarmente non soggette a VIA, poiché ciò eluderebbe la disciplina europea e nazionale e impedirebbe la valutazione dell’impatto complessivo. La distinzione, prevista dalla disciplina ARERA e dai decreti sugli incentivi, tra impianto di produzione e impianto di connessione è stata ritenuta funzionale a finalità diverse e quindi irrilevante ai fini VIA. È stato altresì ritenuto inconferente il riferimento agli elettrodotti aerei elencati nell’Allegato II-bis, poiché l’oggetto della valutazione non era un elettrodotto autonomo, ma l’impianto fotovoltaico nel suo complesso, comprensivo del cavidotto. Parimenti irrilevante è stata considerata l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica prevista per determinati cavi interrati dal d.P.R. n. 31/2017, trattandosi di disciplina diversa da quella sulla VIA. La società appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori, in favore della Provincia di Brindisi.
Norme richiamate
art. 6, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152/2006
La VIA è effettuata per: […] i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette […] ovvero all’interno di siti della rete Natura 2000.
La disposizione impone la VIA per un progetto rientrante nell’Allegato IV quando l’intervento, considerato unitariamente, ricada anche solo parzialmente in un’area naturale protetta. Le opere di connessione non possono essere scisse dall’impianto cui sono funzionalmente collegate al fine di evitare la valutazione complessiva.
art. 5, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 152/2006
Per progetto si intende la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio […] tali da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.
Il progetto rilevante ai fini VIA comprende l’intervento nella sua integralità, in modo da consentire la valutazione completa degli effetti sull’ambiente.
art. 5, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152/2006
Si intende per “modifica” la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato […] che possano produrre effetti sull'ambiente.
La disciplina ambientale impone di considerare le opere e le loro modifiche in relazione agli effetti complessivi che possono produrre sull’ambiente.
Allegato IV alla Parte Seconda, d.lgs. n. 152/2006
Impianti industriali non termici per la produzione di energia.
L’impianto fotovoltaico oggetto dell’unica istanza è riconducibile alla categoria dei progetti sottoposti alla disciplina dell’Allegato IV.
art. 19, comma 9, d.lgs. n. 152/2006
La disposizione è richiamata nel procedimento amministrativo in relazione alla possibile riduzione delle soglie dimensionali per il cumulo con altri progetti, ma non costituisce la ratio decisiva del rigetto dell’appello.
È richiamato quale disciplina della Conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona, sospesa dal Comune in attesa degli adempimenti ambientali.
È la base normativa della Procedura Abilitativa Semplificata utilizzata dalla società per l’impianto fotovoltaico.
paragrafi 4.3 e 4.3.4 delle Linee Guida allegate al D.M. 30 marzo 2015, n. 52
Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.
La disciplina delle soglie ridotte è richiamata nel contenzioso, ma il Consiglio di Stato decide sulla base dell’obbligo di VIA derivante dall’art. 6, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152/2006.
art. 1, lett. d), Allegato II-bis, Parte Seconda, d.lgs. n. 152/2006
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.
La previsione sugli elettrodotti aerei non è applicabile per analogia al caso deciso, poiché il progetto da valutare è un impianto fotovoltaico completo di cavidotto di connessione e non un elettrodotto autonomo.
art. 22, comma 1-ter, d.lgs. n. 199/2021
È richiamato dall’appellante per sostenere la distinzione tra impianto FER e infrastrutture elettriche interrate di connessione, ma tale distinzione non incide sulla valutazione unitaria richiesta dalla disciplina VIA.
Allegato A, punto A.15, d.P.R. n. 31/2017
La realizzazione e manutenzione di […] cavi interrati e l’allaccio alle infrastrutture a rete.
L’eventuale esclusione dall’autorizzazione paesaggistica non determina l’esclusione dalla VIA, trattandosi di procedimenti e finalità differenti.
art. 1, commi 1.1, lett. o) e p), deliberazione ARERA ARG/ELT/99/08, Allegato A
Le definizioni di impianto di produzione e impianto di connessione valgono ai fini della disciplina delle connessioni alla rete e non consentono di frazionare il progetto ai fini della VIA.
Massime di principio
- Ai fini della VIA, quando il proponente presenta un’unica istanza relativa a un impianto e alle opere funzionalmente necessarie alla sua connessione, il progetto deve essere valutato unitariamente, senza scomporlo nelle singole componenti in base ai diversi regimi autorizzativi applicabili.
- È illegittimo frazionare un progetto in parti autonome, ciascuna non soggetta a VIA, quando la valutazione separata possa eludere l’obbligo di considerare l’impatto ambientale complessivo dell’intervento.
- L’obbligo di VIA previsto per i progetti rientranti negli Allegati II-bis o IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 opera quando l’intervento ricade anche parzialmente in un’area naturale protetta o in un sito della rete Natura 2000, considerando il progetto nella sua integralità.
- Le definizioni di impianto di produzione e impianto di connessione contenute nella disciplina ARERA o nella normativa sugli incentivi energetici, essendo dettate per finalità diverse, non prevalgono sulla nozione unitaria di progetto rilevante ai fini della VIA.
- L’esclusione di un’opera dall’autorizzazione paesaggistica non comporta automaticamente la sua esclusione dalla VIA, poiché i due procedimenti hanno oggetto, presupposti e finalità distinti.
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